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Document 31994R1992

    REGOLAMENTO (CE) N. 1992/94 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 1213/94 in ordine a misure di salvaguardia per l' importazione di aglio originario della Cina

    GU L 200 del 3.8.1994, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1992/oj

    31994R1992

    REGOLAMENTO (CE) N. 1992/94 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 1213/94 in ordine a misure di salvaguardia per l' importazione di aglio originario della Cina

    Gazzetta ufficiale n. L 200 del 03/08/1994 pag. 0011 - 0012
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0068
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0068


    REGOLAMENTO (CE) N. 1992/94 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 1213/94 in ordine a misure di salvaguardia per l'importazione di aglio originario della Cina

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (2), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

    considerando che con il regolamento (CE) n. 1213/94 del Consiglio (3), il 27 maggio 1994 la Commissione ha adottato misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni di aglio originario della Cina, consistenti nel limitare a 10 000 tonnellate il quantitativo per il quale possono essere rilasciati titoli di importazione fino al 31 maggio 1995, di cui 5 000 al massimo fino al 31 agosto 1994;

    considerando che fin dal 2 giugno 1994 sono stati rilasciati titoli d'importazione per il primo quantitivo previsto di 5 000 tonnellate e che la Commissione ha sospeso, con il regolamento (CE) n. 1270/94 (4) il rilascio dei titoli fino al 31 agosto 1994;

    considerando che la presentazione di nuove domande a partire dal primo di settembre non può che aggravare la situazione che aveva determinato l'adozione del regolamento (CE) n. 1213/94; che è quindi opportuno modificare tale regolamento allo scopo di istituire una gestione mensile del rilascio dei titoli di importazione;

    considerando che è pertanto opportuno procedere alla fissazione di quantitativi mensili per i quali possono essere rilasciati i titoli di importazione a partire dal 1o settembre 1994 per il resto del quantitativo complessivo di 10 000 tonnellate;

    considerando che ai quantitativi mensili occorre aggiungere, se del caso, i quantitativi non richiesti del mese precedente e quelli relativi a titoli non utilizzati o parzialmente utilizzati;

    considerando che è necessario prevenire eventuali abusi nelle domande di titolo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1213/94 è modificato come segue:

    a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    « 2. Per le domande di titoli presentate nel periodo dal 25 agosto 1994 al 24 maggio 1995, i titoli sono rilasciati limitatamente ad un quantitativo massimo mensile. »

    2) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4 e 5:

    « 3. Il quantitativo massimo mensile di cui al paragrafo 1 è uguale alla somma dei seguenti quantitativi:

    a) il quantitativo indicato in allegato.

    b) i quantitativi non richiesti il mese precedente, e

    c) i quantitativi non utilizzati, comunicati alla Commissione, relativi ai titoli rilasciati,

    4. La Commissione, non appena constati che, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1859/93, c'è il rischio di un superamento del quantitativo massimo mensile, stabilisce le condizioni alle quali possono essere rilasciati titoli di importazione.

    5. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, un operatore non può presentare più di due domande di titolo al mese, con un intervallo minimo di cinque giorni. Ciascuna delle domande può vertere al massimo su un quantitativo pari al 50 % del quantitativo mensile indicato in allegato. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 1994.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

    (2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

    (3) GU n. L 133 del 28. 5. 1994, pag. 36.

    (4) GU n. L 138 del 2. 6. 1994, pag. 32.

    ALLEGATO

    "(in tonnellate)"" ID="1">Settembre> ID="2">25. 8. 1994 - 23. 9. 1994> ID="3">800"> ID="1">Ottobre> ID="2">26. 9. 1994 - 24. 10. 1994> ID="3">800"> ID="1">Novembre> ID="2">25. 10. 1994 - 23. 11. 1994> ID="3">500"> ID="1">Dicembre> ID="2">24. 11. 1994 - 23. 12. 1994> ID="3">500"> ID="1">Gennaio> ID="2">26. 12. 1994 - 24. 1. 1995> ID="3">500"> ID="1">Febbraio> ID="2">25. 1. 1995 - 21. 2. 1995> ID="3">500"> ID="1">Marzo> ID="2">22. 2. 1995 - 24. 3. 1995> ID="3">500"> ID="1">Aprile> ID="2">27. 3. 1995 - 21. 4. 1995> ID="3">500"> ID="1">Maggio> ID="2">24. 4. 1995 - 24. 5. 1995> ID="3">400">

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