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Document 31994R1759

REGOLAMENTO (CE) N. 1759/94 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2165/92 recante modalità d' applicazione delle misure specifiche a favore di Madera e delle Azzorre per quanto riguarda le patate e la cicoria

GU L 183 del 19.7.1994, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1759/oj

31994R1759

REGOLAMENTO (CE) N. 1759/94 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2165/92 recante modalità d' applicazione delle misure specifiche a favore di Madera e delle Azzorre per quanto riguarda le patate e la cicoria

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 19/07/1994 pag. 0016 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 59 pag. 0092
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 59 pag. 0092


REGOLAMENTO (CE) N. 1759/94 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2165/92 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore di Madera e delle Azzorre per quanto riguarda le patate e la cicoria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10,

considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, con il regolamento (CEE) n. 2165/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1775/93 (4), la Commissione ha fissato il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di Madera in patate da semina per le campagne 1992/1993 e 1993/1994; che occorre fissare il bilancio previsionale di approvvigionamento di Madera in patate da semina per la campagna 1994-1995; che occorre stabilire tale bilancio in funzione del fabbisogno di tale isola e tenendo conto in particolare delle correnti di scambio tradizionali;

considerando che in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, è necessario fissare, per la campagna 1994/1995, l'importo degli aiuti per l'approvvigionamento di Madera in patate da semina provenienti dal resto della Comunità, in modo da garantire che tale approvvigionamento avvenga a condizioni equivalenti, per l'utilizzatore finale, al vantaggio risultante dall'esonero dai dazi all'importazione per le patate da semina originarie dei paesi terzi; che tali aiuti devono essere fissati tenendo conto, in particolare, delle spese di approvvigionamento a partire dal mercato mondiale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2165/92 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, la quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento di patate da semina di cui al codice NC 0701 10 00, che fruisce dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta a Madera in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario, è fissata a 1 500 t per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995 ».

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Articolo 2

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, è concesso un aiuto per l'approvvigionamento di Madera in patate da semina provenienti dal mercato della Comunità, conformemente al bilancio previsionale. L'aiuto è fissato a 3,5 ECU/100 kg. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

(3) GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 29.

(4) GU n. L 162 del 3. 7. 1993, pag. 23.

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