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Document 31994L0068

Direttiva 94/68/CE della Commissione, del 16 dicembre 1994, che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/318/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore

GU L 354 del 31.12.1994, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. impl. da 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/68/oj

31994L0068

Direttiva 94/68/CE della Commissione, del 16 dicembre 1994, che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/318/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 354 del 31/12/1994 pag. 0001 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 27 pag. 0071
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 27 pag. 0071


DIRETTIVA 94/68/CE DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1994 che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/318/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/81/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 78/318/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore (3), in particolare l'articolo 5,

considerando che la direttiva 78/318/CEE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CEE istituita dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare deve essere corredata da una scheda informativa contenente i punti specificati nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE, nonché da una scheda di omologazione basata sull'allegato VI, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando che la direttiva 77/649/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore (4), modificata da ultimo dalla direttiva 90/630/CEE della Commissione (5), istituisce una procedura intesa a determinare diverse caratteristiche dei veicoli che devono essere confermate;

considerando che, alla luce del progresso tecnico, è possibile adeguare la direttiva 78/318/CEE allo scopo di rendere le specifiche e le procedure di prova più aderenti alle condizioni reali di funzionamento di questi dispositivi;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 78/318/CEE è così modificata:

1) All'articolo 1, la frase «definita all'allegato I della direttiva 70/156/CEE» è sostituita dalla frase «non definita all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE».

2) L'articolo 2 è così modificato:

a) al primo trattino, i termini «degli allegati I, II, III, IV e V» sono sostituti dai termini «dei pertinenti allegati»;

b) al secondo e al terzo trattino, i termini «ai sensi dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE» sono sostituiti dai termini «ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE».

3) L'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) al primo trattino i termini «degli allegati I, II, III, IV e V» sono sostituiti dai termini «dei pertinenti allegati»;

ii) al secondo trattino, i termini «ai sensi dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE» sono sostituiti dai termini «ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE»;

b) al paragrafo 2, i termini «ai sensi dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE» sono sostituiti dai termini «ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE»;

4) All'articolo 4, il punto «2.2.» è sostituito dal punto «2.1.».

5) All'articolo 5, i termini «degli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII» sono sostituiti dai termini «degli allegati».

6) L'elenco degli allegati e gli allegati I, II, VI e VII sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o luglio 1995, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore o per un tipo di tergicristallo e di lavacristallo, l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale,

oppure

- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione di un veicolo, né vietare la vendita o l'immissione sul mercato di un tergicristallo o di un lavacristallo,

per motivi concernenti i tergicristallo e i lavacristallo, che siano conformi alle disposizioni della direttiva 78/318/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1o gennaio 1996, gli Stati membri:

- non possono più concedere l'omologazione CEE,

- possono rifiutare l'omologazione nazionale,

di un tipo di veicolo, per motivi concernenti i tergicristallo o i lavacristallo, e di un tipo di lavacristallo, in caso d'inosservanza delle prescrizioni della direttiva 78/318/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. In deroga al disposto del paragrafo 2, relativamente ai pezzi di ricambio gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CEE dei lavacristallo secondo le disposizioni della direttiva 78/318/CEE nella sua versione iniziale, a condizione che tali dispositivi:

- siano destinati a veicoli già in circolazione, e

- siano conformi ai requisiti della suddetta direttiva applicabili alla data della prima immatricolazione dei veicoli.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o luglio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1994

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.(2) GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 49.(3) GU n. L 81 del 28. 3. 1978, pag. 49.(4) GU n. L 267 del 19. 10. 1977, pag. 1.(5) GU n. L 341 del 6. 12. 1990, pag. 20.

ALLEGATO

1. Nell'elenco degli allegati:

- gli asterischi che seguono il titolo degli allegati da I a V e la relativa nota in calce sono cancellati;

- il titolo dell'allegato I è modificato come segue: «Settore di applicazione, definizioni, domanda di omologazione CEE, rilascio dell'omologazione CEE, prescrizioni, procedura di prova, marcatura, modifica delle omologazioni, conformità della produzione»;

- il titolo dell'allegato VI è modificato come segue: «Scheda informativa (veicolo)»;

- il titolo dell'allegato VII è modificato come segue: «Scheda informativa (entità tecnica)»;

- alla fine dell'elenco, vengono aggiunti i seguenti allegati:

«Allegato VIII: Scheda di omologazione (veicolo)

Alegato IX: Scheda di omologazione (entità tecnica)».

2. L'allegato I è modificato come segue:

- Il titolo dell'allegato diventa:

«SETTORE DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CEE, PRESCRIZIONI, PROCEDURA DI PROVA, MARCATURA, MODIFICA DELLE OMOLOGAZIONI, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE».

- Il punto 2.1 è soppresso.

- I punti 2.2, 2.3 e 2.4 sono rinumerati rispettivamente 2.1, 2.2 e 2.3.

- Il punto 2.1.2 (precedente punto 2.2.2) è modificato come segue:

«2.1.2. forme e dimensioni del parabrezza e suo fissaggio, se possono influire sulle zone di visibilità di cui all'allegato IV;».

- Il punto 2.5 è soppresso.

- I punti 2.6 e 2.7 sono rinumerati 2.4 e 2.5 e il termine «schienale» viene sostituito dal termine «torso».

- I punti da 2.8 a 2.21 sono rinumerati rispettivamente da 2.6 a 2.19.

- Il punto 2.18 (precedente punto 2.20) è modificato come segue:

«2.18. Ugello

Per "ugello" si intende un dispositivo che serve a dirigere il liquido del lavacristallo sul parabrezza.»

- Il punto 3.1.1 è modificato come segue:

«3.1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il tergicristallo ed il lavacristallo dove essere presentata dal costruttore.»

- Il punto 3.1.2 è modificato come segue:

«3.1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'allegato VI.»

- I punti da 3.1.2.1 a 3.1.2.3 compreso sono soppressi. Il punto 3.1.2.4 diventa 3.1.3.

- Il punto 3.2.1 è modificato come segue:

«3.2.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CEE di un tipo di lavacristallo inteso come entità tecnica deve essere presentata dal costruttore.»

- Il punto 3.2.2 è modificato come segue:

«3.2.2. Il modello della scheda informativa figura nell'allegato VII.»

- Il punto 3.2.2.1 è soppresso. Il punto 3.2.2.2 diventa 3.2.3 ed è modificato come segue:

«3.2.3. Un campione del tipo di dispositivo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione. Qualora lo ritenga necessario, il servizio tecnico può richiedere un secondo campione. Tali campioni devono recare in modo indelebile e chiaramente leggibile il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente, nonché l'indicazione del tipo.»

- Il punto 4 è modificato come segue:

«4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CEE».

- Il punto 4.1 è modificato come segue:

«4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CEE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4 della direttiva 70/156/CEE.»

- Il punto 4.2 è soppresso

- I punti 4.3, 4.3.1 e 4.3.2 sono rinumerati 4.2, 4.2.1 e 4.2.2 e sono modificati come segue:

«4.2. Il modello della scheda di omologazione CEE figura:

4.2.1. nell'allegato VIII, per quanto riguarda la domanda di cui al punto 3.1;

4.2.2. nell'allegato IX, per quanto riguarda la domanda di cui al punto 3.2.»

- Il punto 4.4 è rinumerato 4.3 ed è modificato come segue:

«4.3. Ad ogni tipo di veicolo o di lavacristallo omologato viene attribuito un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo e di lavacristallo.»

- I punti da 4.4 a 4.8 sono soppressi.

- Il punto 5.1.4 è modificato come segue:

«5.1.4. Le frequenze indicate al punto 5.1.3 si devono ottenere come stabilito ai punti da 6.1.1 a 6.1.6 e 6.1.8.»

- Il punto 5.1.7 è modificato come segue:

«5.1.7. Il dispositivo deve poter sopportare un bloccaggio di 15 secondi. È consentito l'impiego di dispositivi automatici di protezione del circuito a condizione che l'eventuale riavviamento non comporti alcuna operazione su comandi diversi da quelli del tergicristallo. La procedura e le condizioni di prova sono descritte al punto 6.1.7.»

- Il punto 5.1.9.1 è modificato come segue:

«5.1.9.1. Quando sono sottoposti a un vento con velocità relativa pari all'80 % della velocità massima del veicolo, ma comunque non superiore a 160 km/h, i tergicristallo, funzionanti alla più alta frequenza, devono garantire che il loro raggio d'azione soddisfi sempre con la stessa efficacia alle perscrizioni del punto 5.1.2.1 e alle stesse condizioni stabilite nel punto 6.1.10.2.»

- Al punto 5.1.10 è aggiunta la frase che segue:

«Questo requisito non si applica ai dispositivi che, in posizione di riposo, si trovano in una zona del parabrezza nascosta alla vista da alcune parti del veicolo (come il cofano, il cruscotto, ecc.).»

- Il punto 5.2.2 è modificato come segue:

«5.2.2. Il funzionamento del lavacristallo non deve risentire dell'esposizione ai cicli di temperatura prescritti ai punti 6.2.3 e 6.2.4.»

- Dopo il punto 6.1.10.1 viene inserito il nuovo punto 6.1.10.2:

«6.1.10.2. Quando la superficie esterna del parabrezza è stata preparata come indicato nei punti 6.1.8 e 6.1.9, il lavacristallo può essere utilizzato in tutte le prove.»

- La seconda frase del punto 6.2.3.1 è modificata come segue:

«Il dispositivo è quindi esposto ad una temperatura ambiente di 20 C° ± 2 C° fino a che il ghiaccio sia completamente sciolto e comunque per non più di 4 ore.»

- La seconda frase del punto 6.2.5.1 è modificata come segue:

«Con il veicolo fermo e senza effetti rilevanti del vento, l'ugello o gli ugelli del lavacristallo sono, se regolabili, diretti verso la zona da coprire della superficie esterna del parabrezza.»

- I punti 7, 8 e 9 sono modificati come segue:

«7. MARCATURA

7.1. Ogni lavacristallo conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva deve recare un marchio d'omologazione CEE.

7.2. Tale marchio è costituito da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" minuscola, seguita dalle lettere o dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la Germania

2 per la Francia

3 per l'Italia

4 per i Paesi Bassi

6 per il Belgio

9 per la Spagna

11 per il Regno Unito

13 per il Lussemburgo

18 per la Danimarca

21 per il Portogallo

23 per la Grecia

IRL per l'Irlanda

Il marchio deve inoltre comprendere, in prossimità del rettangolo, il "numero di omologazione di base" specificato nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VI della direttiva 70/156/CEE, proceduto dal numero progressivo di due cifre attribuito alla più recente modifica tecnica significativa della direttiva 78/318/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CEE. Il numero progressivo corrispondente alla presente direttiva è 00.

7.3. Il marchio di omologazione CEE deve essere apposto sul serbatoio del liquido del lavacristallo in modo indelebile e chiaramente leggibile, anche quando il dispositivo è montato sul veicolo.

7.4. Un esempio di marchio di omologazione CEE figura in appendice.

8. MODIFICA DELLE OMOLOGAZIONI

8.1. In caso di modifica delle omologazioni rilasciate ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

9. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.»

- I punti da 10 a 12 sono soppressi.

- È aggiunta la seguente appendice:

«Appendice

Esempio di marchio di omologazione CEE

XTB:59239DE100 Il lavacristallo recante il marchio di omologazione CEE qui raffigurato è un dispositivo omologato in Spagna (e 9) a norma della presente direttiva, al quale è stato attribuito il numero di omologazione di base 0148.

Le cifre indicate sono puramente indicative.»

3. L'allegato II è modificato come segue:

- Si applica l'allegato III della direttiva 77/649/CEE del Consiglio.

- La nota (1) è soppressa.

4. Gli allegati VI e VII sono soppressi e sostituiti dagli allegati VI e VI che seguono.

«ALLEGATO VI

Scheda informativa n. . . . . . .

in conformità dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda i tergicristallo e i lavacristallo (direttiva 78/318/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 94/68/CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo e denominazione(i) commerciale(i) generale(i):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b):

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo (c):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm)

2.6. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria (compresi liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente) (o) (massima e minima per ciascuna versione):

3. MOTOPROPULSORE (q)

3.2.1.8. Potenza netta massima (t): . . . . . . kW a . . . . . . min-1

3.2.5. Impianto elettrico

3.2.5.1. Tensione nominale: . . . . . . V, terminale a massa positivo/negativo (l)

3.2.5.2. Generatore

3.2.5.2.1. Tipo:

3.2.5.2.2. Potenza nominale: . . . . . . VA

4. TRASMISSIONE (v)

4.7. Velocità massima del veicolo e marcia con la quale essa è ottenuta (in km/h) (w):

9. CARROZZERIA

9.4.1. Dettagli dei principali punti di riferimento sufficienti ad identificarli rapidamente e posizione di ciascuno rispetto agli altri ed al punto R ai fini della loro verifica:

9.5.1. Parabrezza

I numeri dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelli dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE.

I punti non pertinenti ai fini della presente direttiva sono stati omessi.9.5.1.2. Modalità di montaggio:

9.5.1.4. Numero(i) di omologazione:

9.6. Tergicristallo parabrezza

9.6.1. Descrizione tecnica dettagliata (comprese fotografie o disegni):

9.7. Lavacristallo parabrezza

9.7.1. Descrizione tecnica dettagliata (comprese fotografie o disegni) oppure, se omologato come entità tecnica indipendente, numero di omologazione:

9.8. Dispositivi di sbrinamento e disappannamento

9.8.2. Consumo elettrico massimo: . . . . . . kW

9.10. Finiture interne

9.10.3. Sedili

9.10.3.5. Coordinate o schema del punto R (x)

9.10.3.5.1. Sedile del conducente:

9.10.3.6. Angolo di progetto dello schienale

9.10.3.6.1. Sedile del conducente:

9.10.3.7. Corsa di regolazione del sedile

9.10.3.7.1. Sedile del conducente:

9.10.5. Sistemi di riscaldamento dell'abitacolo

9.10.5.3. Consumo elettrico massimo: . . . . . . kW

ALLEGATO VII

Scheda informativa n. . . . . . .

relativa all'omologazione CEE, come entità tecnica, dei lavacristallo (direttiva 78/318/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 94/68/CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo e denominazione(i) commerciale(i) generale(i):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CEE per i componenti e le entità tecniche:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1.1. Descrizione tecnica dettagliata (comprese fotografie e disegni) che specifichi i componenti che si possono montare nel comparto motore.

1.2. Eventuali restrizioni di utilizzazione e condizioni di montaggio:».

5. Sono aggiunti gli allegati VIII e IX seguenti:

«ALLEGATO VIII

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

Timbro dell'amministrazione

Communicazione riguardante:

- omologazione CEE (2)- estensione dell'omologazione (3)

- rifiuto dell'omologazione (4)

- revoca dell'omologazione (5)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (6) per quanto riguarda la direttiva 78/318/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 94/68/CE

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

Parte I

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo e denominazione(i) commerciale(i) generale(i):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (7) (8):

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo (9):

0,5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CEE per i componenti e le entità tecniche:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

Parte II

1. Altre informazioni (se necessarie): vedi appendice.

2. Servizio tecnico incaricato delle prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: vedi appendice.

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità di omologazione, del quale si può richiedere copia.

Appendice

alla scheda di omologazione CEE n. . . . . . .

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 78/318/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 94/68/CE

1. Altre informazioni:

1.1. Tergicristallo - numero di spazzole:

1.2. Lavacristallo modalità di funzionamento:

- marchio di omologazione (ove applicabile):

5. Osservazioni:

(ad esempio: valido per veicoli con guida a destra e a sinistra).

ALLEGATO IX

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

- omologazione CEE (10)

- estensione dell'omologazione (11)

- rifiuto dell'omologazione (12)

- revoca dell'omologazione (13)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (14) per quanto riguarda la direttiva 78/318/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 94/68/CE

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

Parte I

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo e denominazione(i) commerciale(i) generale(i):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (15) (16):

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo (17):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CEE per i componenti e le entità tecniche:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

Parte II

1. Altre informazioni (se necessarie): vedi appendice.

2. Servizio tecnico incaricato delle prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: vedi appendice.

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità di omologazione, del quale si può richiedere copia.

Appendice

alla scheda di omologazione CEE n. . . . . . .

concernente l'omologazione, come entità tecnica, dei lavacristallo, per quanto riguarda la direttiva 78/318/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 94/68/CE

1. Altre informazioni:

1.1. Eventuali restrizioni di utilizzazione e condizioni di montaggio:

5. Osservazioni:

(1) Cancellare la dicitura inutile.(2) Cancellare la dicitura inutile.(3) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (esempio: ABC??123??).(4) Definita all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.(5) Cancellare la dicitura inutile.(6) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (esempio: ABC??123??).(7) Definita all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.»

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