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Document 31994L0014

Direttiva 94/14/CE della Commissione del 29 marzo 1994 recante modifica della settima direttiva 76/372/CEE che fissa i metodi d'analisi Comunitàri per il controllo ufficiale degli alimenti per animali

GU L 94 del 13.4.1994, pp. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/08/2009; abrog. impl. da 32009R0152

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/14/oj

31994L0014

Direttiva 94/14/CE della Commissione del 29 marzo 1994 recante modifica della settima direttiva 76/372/CEE che fissa i metodi d'analisi Comunitàri per il controllo ufficiale degli alimenti per animali

Gazzetta ufficiale n. L 094 del 13/04/1994 pag. 0030 - 0031


DIRETTIVA 94/14/CE DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 1994 recante modifica della settima direttiva 76/372/CEE che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 2,

considerando che la settima direttiva 76/372/CEE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/95/CEE (4), prescrive i metodi da applicare per il dosaggio dell'aflatossina B1;

considerando che occorre apportare ancora alcuni adeguamenti al metodo di dosaggio attualmente impiegato precisando il procedimento di preparazione dal campione e le regole da rispettare per l'indicazione dei risultati;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 76/372/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro un anno dall'entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 2.

(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

(3) GU n. L 102 del 15. 4. 1976, pag. 8.

(4) GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 54.

ALLEGATO

La parte C dell'allegato è sostituita dal testo seguente:

« C. Note sui metodi A e B

1. Sgrassatura

I campioni contenenti più del 5 % di sostanze grasse devono essere sgrassati con etere di petrolio (punto di ebollizione 40-60°) dopo la preparazione del campione indicata al punto 5.1. In questi casi, i risultati devono essere riferiti al peso del campione non sgrassato.

2. Riproducibilità dei risultati per il metodo A

La riproducibilità dei risultati, cioè la variazione tra i risultati ottenuti da due o più laboratori relativi allo stesso campione, è stata valutata a:

± 50 % del valore medio dei risultati per i valori medi di aflatossina B1 da 10 a 20 mg/kg

± 10 mg/kg del valore medio per i valori medi da 20 a 50 mg/kg

± 20 % del valore medio per i valori medi superiori a 50 mg/kg. »

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