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Document 31994D0839

    94/839/CE: Decisione della Commissione del 19 dicembre 1994 che modifica la decisione 91/449/CEE che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 352 del 31.12.1994, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/839/oj

    31994D0839

    94/839/CE: Decisione della Commissione del 19 dicembre 1994 che modifica la decisione 91/449/CEE che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 352 del 31/12/1994 pag. 0018 - 0020
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0176
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0176


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1994 che modifica la decisione 91/449/CEE che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/839/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di carni fresche o prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (2), in particolare gli articoli 21 bis e 22,

    considerando che la decisione 91/449/CEE della Commissione (3), moficata da ultimo dalla decisione 94/847/CE (4), definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi;

    considerando che per oltre un anno non si sono verificati focolai di afta epizootica, né sono state effettuate vaccinazioni contro detta malattia nelle regioni indenni della Namibia e della Repubblica sudafricana; che tuttavia tale vaccinazione è effettuata in altre zone del paese; che sono autorizzate le importazioni dalla Namibia e dalla Repubblica sudafricana di prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico;

    considerando che le categorie di prodotti a base di carne che possono essere importate dai paesi terzi dipendono dalla situazione sanitaria del paese di fabbricazione; che è possibile autorizzare le importazioni dalle regioni indenni di taluni prodotti a base di carne sottoposti ad un accettabile processo di stagionatura nella marinatura e quindi nell'essicazione;

    considerando che viene stabilito un nuovo regime di certificazione ed è pertanto opportuno prevedere un certo lasso di tempo prima della sua attuazione;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 91/449/CEE è così modificata:

    1) alla fine dell'articolo 1, paragrafo 2, prima della frase « Tale certificato deve scortare la partita », viene aggiunta la seguente: « Gli Stati membri autorizzano altresì l'importazione dai paesi terzi elencati nella parte II dell'allegato F dei prodotti a base di carne sottoposti ad un trattamento consistente nella stagionatura, nella marinatura e quindi nell'essiccazione, cosicché il prodotto finale raggiunga un valore aw (attività dell'acqua) non superiore a 0,93 ed un valore pH non superiore a 6. »;

    2) l'allegato alla presente decisione viene incluso come allegato F.

    Articolo 2

    La presente decisione è applicabile dal 1o febbraio 1995.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

    (2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

    (3) GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 29.

    (4) Vedi pagina 56 della presente Gazzetta ufficiale.

    ALLEGATO

    « ALLEGATO F

    PARTE I

    CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

    per i prodotti a base di carne secca (biltong) che sono stati sottoposti ad un trattamento consistente nella stagionatura, nella marinatura e quindi nell'essiccazione, destinati all'esportazione nella Comunità europea

    Numero di riferimento del certificato:

    Paese di destinazione:

    (nome dello Stato membro della CE)

    Numero di riferimento del certificato sanitario:

    Paese esportatore:

    (cfr. elenco parte II dell'allegato F della decisione 91/449/CEE della Commissione)

    Ministero:

    Servizio:

    I. Identificazione dei prodotti a base di carne

    Natura dei prodotti:

    Natura dei pezzi:

    Numero dei pezzi o degli imballaggi:

    Temperatura prescritta per il magazzinaggio e il trasporto:

    Durata di conservazione:

    Peso netto:

    II. Origine dei prodotti a base di carne

    Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello (degli) stabilimento(i) da cui proviene la carne fresca:

    Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello (degli) stabilimento(i) autorizzato(i):

    III. Destinazione dei prodotti a base di carne

    I prodotti a base di carne sono spediti da:

    (luogo di spedizione)

    a:

    (paese e luogo di destinazione)

    con il seguente mezzo di trasporto (1):

    Nome e indirizzo dello speditore:

    Nome e indirizzo del destinatario:

    IV. Attestato sanitario

    Il sottoscritto veterinario ufficiale, certifica che

    1) i prodotti a base di carne sopraindicati:

    a) sono stati elaborati utilizzando carni fresche che soddisfano alle esigenze di polizia sanitaria di cui agli articoli 14, 15 e 16 della direttiva 72/462/CE del Consiglio e che sono conformi a quanto prescritto dalla decisione . . ./. . ./CE della Commissione (1);

    b) sono stati sottoposti ad un trattamento per raggiungere:

    - un valore aw non superiore a 0,93,

    - un valore pH non superiore a 6;

    2) dopo il trattamento sono state prese tutte le precauzioni atte ad impedire una ricontaminazione.

    Fatto a , (località) il (data)

    Timbro (3)

    (firma del veterinario ufficiale) (3)

    (cognome in lettere maiuscole, qualifica e funzioni del firmatario)

    PARTE II

    Elenco dei paesi autorizzati ad utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria parte I dell'allegato F

    Namibia

    Repubblica sudafricana »

    (1) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

    (2) Indicare la vigente decisione di polizia sanitaria applicabile alle carni fresche per il paese d'origine di cui trattasi.

    (3) Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso dal colore del testo stampato.

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