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Document 31994D0766

    94/766/CE: Decisione della Commissione, del 21 novembre 1994, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Taiwan

    GU L 305 del 30.11.1994, p. 31–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/766/oj

    31994D0766

    94/766/CE: Decisione della Commissione, del 21 novembre 1994, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Taiwan

    Gazzetta ufficiale n. L 305 del 30/11/1994 pag. 0031 - 0035
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 63 pag. 0057
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 63 pag. 0057


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 1994 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Taiwan (94/766/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 11,

    considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata in Taiwan per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

    considerando che le prescrizioni della legislazione di Taiwan in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

    considerando che il « Bureau of Commodity Inspection and Quarantine » (BCIQ) autorità competente in Taiwan, è in grado di vigilare con efficacia sull'osservanza della normativa vigente;

    considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato, nonché la determinazione della lingua o delle lingue in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

    considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza;

    considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione del BCIQ; che il BCIQ è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

    considerando che il BCIQ ha dato formali assicurazioni riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il « Bureau of Commodity Inspection and Quarantine » (BCIQ) è l'autorità competente in Taiwan per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

    Articolo 2

    I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Taiwan devono rispondere alle seguenti condizioni:

    1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio, secondo il modello di cui all'allegato A;

    2) i prodotti devono provenire da stabilimenti riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

    3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome « Taiwan » e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza.

    Articolo 3

    1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

    2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del BCIQ, nonché il timbro ufficiale del medesimo istituto, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

    Articolo 4

    La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 1995.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

    ALLEGATO A

    CERTIFICATO SANITARIO relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Taiwan e destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

    Numero di riferimento:

    Paese speditore: Taiwan

    Autorità competente: Bureau of Commodity Inspection and Quarantine (BCIQ)

    I. Identificazione dei prodotti

    Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquacoltura (1):

    - specie (nome scientifico):

    - stato (2) e tipo di trattamento:

    Numero di codice (eventuale):

    Tipo d'imballaggio:

    Numero di colli:

    Peso netto:

    Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

    II. Origine dei prodotti

    Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) riconosciuto(i) dal BCIQ per l'esportazione verso la CE:

    III. Destinazione dei prodotti

    I prodotti della pesca o dell'acquacoltura (1) sono spediti

    da:

    (luogo di spedizione)

    a:

    (paese e luogo di destinazione)

    con il segmente mezzo di trasporto:

    Nome e indirizzo dello speditore:

    Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

    IV. Attestato di sanità

    L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sopra designati:

    1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

    2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

    3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

    4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

    5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

    6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

    Fatto a

    (luogo) il

    (data)

    Timbro ufficiale

    Firma dell'Ispettore ufficiale

    (nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

    (1) Depennare la menzione inutile.

    (2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

    ALLEGATO B

    ELENCO DEGLI STABILIMENTI "" ID="1">7F30003> ID="2">Fa Tai Frozen Food> ID="3">No 3, Shin-iu 4th Road,> ID="4">30. 6. 1995"> ID="2">Works Co., Ltd> ID="3">Chien-chen Dist., Kaohsiung,"> ID="3">Taiwan"> ID="1">7F30058> ID="2">Union Development Frozen> ID="3">No 5, Tung Lin Road,> ID="4">31. 12. 1995"> ID="2">Foods Co., Ltd> ID="3">Hsiao Kang Dist., Kaohsiung,"> ID="3">Taiwan"> ID="1">2F00001> ID="2">Tong Ho Foods> ID="3">67-4 Chung Fu Road, Wu Chieh> ID="4">30. 6. 1995"> ID="2">Industrial Co., Ltd> ID="3">Hsiang, E-Lan Hsien,"> ID="3">Taiwan"> ID="1">7F30048> ID="2">Luxe Enterprise> ID="3">No 88 Sec. 2 Pei Ning Road,> ID="4">30. 6. 1995"> ID="2">Co., Ltd> ID="3">Nei Pu Hsiang, Ping-tung Hsien,"> ID="3">Taiwan"> ID="1">7F30062> ID="2">Shin Ho Sing Ocean> ID="3">No 31 Fishing Harbour South> ID="4">30. 6. 1995"> ID="2">Enterprise Co., Ltd> ID="3">1st Road, Chien Chen District,"> ID="3">Kaohsiung, Taiwan"> ID="1">7F30074> ID="2">Sanwa Frozen Food> ID="3">No 131, Yen Ping Road,> ID="4">30. 6. 1995"> ID="2">Co., Ltd> ID="3">Neipu Hsiang, Pingtung Hsien,"> ID="3">Taiwan"> ID="1">7F30076> ID="2">Ho Kee Frozen Food> ID="3">No 26 Jong Heng Street,> ID="4">30. 6. 1995"> ID="2">Factory Co., Ltd> ID="3">Hsiao Kang District, Kaohsiung,"> ID="3">Taiwan"> ID="1">2F30040> ID="2">L's Izumi Frozen Food> ID="3">No 7 Long Hsiang 1 Road,> ID="4">31. 12. 1995"> ID="2">Co., Ltd> ID="3">Suao, E-Lan Hsien,"> ID="3">Taiwan"> ID="1">7F30001> ID="2">Song Cheng Enterprise> ID="3">No 469 Chung Cheng Road,> ID="4">31. 12. 1995"> ID="2">Co., Ltd> ID="3">Fong-Tien, Neipoo, Ping-Tung,"> ID="3">Taiwan"> ID="1">7F30075> ID="2">Just Champion Enterprise> ID="3">No 99, Tatung Road,> ID="4">31. 12. 1995"> ID="2">Co., Ltd> ID="3">Nanchow Hsiang, Pingtung Hsien,"> ID="3">Taiwan"> ID="1">2F30017> ID="2">I-Mei Frozen> ID="3">No 244 Fu-der Road, Su-ao,> ID="4">31. 12. 1995"> ID="2">Foods Co., Ltd> ID="3">I-Lan Hsien, Taiwan"> ID="1">2F30039> ID="2">Hochico Marine> ID="3">No 29 Der Shin 1st Road,> ID="4">31. 12. 1995"> ID="2">Processing Corp.> ID="3">Su-ao, I-Lan, Taiwan"> ID="1">7F30080> ID="2">Chreng Hwa Frozen> ID="3">1153, Chao Chou Road, Chao Chou> ID="4">31. 12. 1995"> ID="2">Foods Co., Ltd> ID="3">Chen, Pingtung Hsien, Taiwan"> ID="1">7F30035> ID="2">Tong Pao Frozen> ID="3">No 20, Tien Chang Road,> ID="4">31. 12. 1995"> ID="2">Food Co., Ltd> ID="3">Chiao Tou Shiang, Kaohsiung"> ID="3">Hsien, Taiwan">

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