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Document 31994D0728

94/728/CE, Euratom: Decisione del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

GU L 293 del 12.11.1994, p. 9–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001; abrogato da 300D0597

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/728/oj

31994D0728

94/728/CE, Euratom: Decisione del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 293 del 12/11/1994 pag. 0009 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 3 pag. 0192
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 3 pag. 0192


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 31 ottobre 1994 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (94/728/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 201,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 173,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (4), ha ampliato e modificato la composizione delle risorse proprie riducendo la base imponibile della risorsa imposta sul valore aggiunto (IVA) al 55 % del prodotto nazionale lordo dell'anno ai prezzi di mercato (PNL), mantenendo nel contempo l'aliquota massima di prelievo all'1,4 %, e istituendo una risorsa propria complementare basata sulla somma dei PNL degli Stati membri;

considerando le conclusioni del Consiglio europeo riunitosi l'11 e 12 dicembre 1992 a Edimburgo;

considerando che le Comunità devono disporre di risorse adeguate per finanziare le proprie politiche;

considerando che, in base a dette conclusioni, le Comunità potranno disporre entro il 1999 di un importo massimo di risorse proprie pari all'1,27 % del totale dei PNL degli Stati membri;

considerando che, per osservare questo massimale, l'importo totale delle risorse proprie messe a disposizione della Comunità per il periodo 1995-1999 non può superare per nessun anno una determinata percentuale della somma dei PNL degli Stati membri per l'anno considerato;

considerando che un massimale globale dell'1,335 % del PNL degli Stati membri è fissato per gli stanziamenti di impegno e che occorre garantire un'ordinata evoluzione degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento;

considerando che questi massimali dovrebbero venir applicati fino a che la presente decisione sarà modificata;

considerando che, per tener conto della capacità contributiva dei vari Stati membri al sistema delle risorse proprie e correggere, per gli Stati membri meno prosperi, gli elementi degressivi del sistema attuale delle risorse proprie - conformemente al protocollo sulla coesione economica e sociale allegato al trattato sull'Unione europea - è opportuno procedere ad una nuova modifica delle regole di finanziamento delle Comunità:

- riducendo il massimale previsto per l'aliquota uniforme da applicare all'imponibile uniforme dell'IVA di ciascuno Stato membro dall'1,4 % all'1,0 % in scatti uguali nel corso del periodo 1995-1999;

- limitando, a partire dal 1995, al 50 % del rispettivo PNL, l'imponibile IVA degli Stati membri il cui PNL pro capite era inferiore, nel 1991, al 90 % della media comunitaria, ossia la Grecia, la Spagna, l'Irlanda e il Portogallo, e portando il livello dell'imponibile dal 55 % al 50 % in scatti uguali nel corso del periodo 1995-1999, per gli altri Stati membri;

considerando che il Consiglio europeo ha preso in esame più volte la questione della correzione degli squilibri di bilancio, in particolare nella riunione del 25 e 26 giugno 1984;

considerando che l'11 e il 12 dicembre 1992 il Consiglio europeo ha confermato la formula di calcolo per la correzione degli squilibri di bilancio definita nella decisione 88/376/CEE, Euratom;

considerando che occorre fare in modo che gli squilibri di bilancio siano corretti affinché non incidano sulle risorse proprie disponibili per le politiche comunitarie;

considerando che la riserva monetaria, di seguito chiamata «riserva monetaria FEAOG», è oggetto di disposizioni specifiche;

considerando che le conclusioni del Consiglio europeo hanno previsto la costituzione nel bilancio di due riserve, cioè la riserva per il finanziamento di un Fondo di garanzia sui prestiti e quella per aiuti urgenti nei paesi terzi; che queste riserve devono essere oggetto di disposizioni specifiche;

considerando che la Commissione presenterà, entro la fine del 1999, una relazione sul funzionamento del sistema, includendovi un riesame della correzione degli squilibri di bilancio concessa al Regno Unito; che essa presenterà, sempre entro la fine del 1999, una relazione sui risultati di un'analisi sulle possibilità di costituire nuove risorse proprie nonché sulle modalità di introduzione di un'aliquota uniforme fissa applicabile all'imponibile IVA;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni che permettano di garantire la transizione dal regime instaurato con la decisione 88/376/CEE, Euratom, a quello che deriverà dalla presente decisione;

considerando che il Consiglio europeo ha previsto che la presente decisione prenda effetto dal 1o gennaio 1995,

HA ADOTTATO LE PRESENTI DISPOSIZIONI, DI CUI RACCOMANDA L'ADOZIONE AGLI STATI MEMBRI:

Articolo 1

Le risorse proprie sono attribuite alle Comunità per garantire il finanziamento del loro bilancio secondo le modalità fissate agli articoli che seguono.

Salve restando altre entrate, il bilancio delle Comunità è integralmente finanziato da risorse proprie delle Comunità.

Articolo 2

1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti:

a) dai prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi non membri nel quadro della politica agricola comune, nonché contributi ed altri dazi previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

b) dai dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi non membri e dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

c) dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, all'imponibile IVA determinato in modo uniforme per gli Stati membri secondo regole comunitarie. Tuttavia l'imponibile da prendere in considerazione, ai fini della presente decisione, è limitato dal 1995 al 50 % del loro PNL per gli Stati membri il cui PNL pro capite era inferiore, nel 1991, al 90 % della media comunitaria; per gli altri Stati l'imponibile da prendere in considerazione è limitato al:

- 54 % nel 1995,

- 53 % nel 1996,

- 52 % nel 1997,

- 51 % nel 1998,

- 50 % nel 1999 del loro PNL.

L'aliquota di riduzione del 50 % del PNL per tutti gli Stati membri nel 1999 resta applicabile fino a che la presente decisione non sia stata modificata;

d) dall'applicazione di un'aliquota, che sarà determinata nel quadro della procedura di bilancio, tenuto conto di tutte le altre entrate, alla somma dei PNL di tutti gli Stati membri, stabiliti secondo le norme comunitarie previste dalla direttiva 89/130/CEE, Euratom (5).

2. Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti da altre imposte eventualmente istituite, nel quadro di una politica comune, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energie atomica, a condizione che sia stata portata a termine la procedura dell'articolo 201 del trattato che istituisce la Comunità europea o dell'articolo 173 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

3. Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 10 % degli importi da versare a norma del paragrafo 1, lettere a) e b).

4. L'aliquota uniforme di cui al paragrafo 1, lettera c) corrisponde all'aliquota così calcolata:

a) applicazione dell'

1,32 % nel 1995,

1,24 % nel 1996,

1,16 % nel 1997,

1,08 % nel 1998,

1,00 % nel 1999

alla base imponibile IVA per gli Stati membri. L'aliquota dell'1,00 % prevista per il 1999 resta applicabile fino a che la presente decisione non sia stata modificata;

b) detrazione dell'importo lordo della compensazione di riferimento di cui all'articolo 4, punto 2). L'importo lordo è l'importo della compensazione adottato, poiché il Regno Unito non parteciperà al finanziamento della propria compensazione e la parte della Repubblica federale di Germania è ridotta di un terzo. Esso è calcolato come se l'importo della compensazione di riferimento fosse finanziato dagli Stati membri secondo le rispettive basi imponibili IVA stabilite conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

5. L'aliquota fissata al paragrafo 1, lettera d) è applicabile al PNL di ogni Stati membro.

6. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato adottato, restano applicabili, fino all'entrata in vigore delle nuove aliquote, l'aliquota uniforme IVA e l'aliquota applicabile al PNL degli Stati membri fissate in precedenza, salve restando le disposizioni adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 per quanto riguarda la riserva monetaria FEAOG, la riserva per il finanziamento del Fondo di garanzia sui prestiti e la riserva per gli aiuti urgenti nei paesi terzi.

7. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, per PNL si intende il prodotto nazionale lordo dell'anno ai prezzi di mercato.

Articolo 3

1. L'importo totale delle risorse proprie attribuito alle Comunità non può superare l'1,27 % del totale dei PNL degli Stati membri per gli stanziamenti di pagamento.

L'importo totale delle risorse proprie attribuito alle Comunità non può superare, per ogni anno del periodo 1995-1999, le percentuali sottoelencate del totale dei PNL degli Stati membri per l'anno in questione:

- 1995: 1,21,

- 1996: 1,22,

- 1997: 1,24,

- 1998: 1,26,

- 1999: 1,27.

2. Gli stanziamenti per impegni iscritti nel bilancio generale delle Comunità nel periodo 1995-1999 devono avere un'evoluzione ordinata che preveda una dotazione finanziaria complessiva non superiore all'1,335 % del totale dei PNL degli Stati membri nel 1999. Si manterrà una correlazione ordinata tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento per garantirne la compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 per gli anni successivi.

3. I massimali globali di cui ai paragrafi 1 e 2 continueranno ad essere applicati finché la presente decisione non sia stata modificata.

Articolo 4

Una correzione degli squilibri finanziari è accordata al Regno Unito. Questa correzione è composta di un importo base e di un adeguamento. L'adeguamento corregge l'importo di base a livello di una compensazione di riferimento.

1) L'importo di base è determinato:

a) calcolando la differenza esistente nel corso dell'esercizio precedente, tra:

- la parte in percentuale del Regno Unito nella somma dei versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) che sarebbero stati effettuati durante questo esercizio, compresi gli adeguamenti all'aliquota uniforme a titolo di esercizi precedenti, e

- la parte in percentuale del Regno Unito nel totale delle spese ripartite;

b) applicando la differenza così ottenuta al totale delle spese ripartite;

c) moltiplicando il risultato per 0,66.

2) La compensazione di riferimento è la correzione risultante dall'applicazione del secondo comma, lettere a), b) e c) del presente punto, corretta dall'effetto che risulta, per il Regno Unito, dal passaggio all'IVA ridotta e ai versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Essa è determinata:

a) calcolando la differenza esistente nel corso dell'esercizio precedente, tra:

- la parte in percentuale del Regno Unito nel totale dei versamenti dell'IVA che sarebbero stati effettuati durante questo esercizio, compresi gli adeguamenti a titolo di esercizi precedenti, per gli importi finanziati con le risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d), se l'aliquota uniforme IVA era stata applicata agli imponibili non ridotti, e

- la parte in percentuale del Regno Unito nel totale delle spese ripartite;

b) applicando la differenza così ottenuta al totale delle spese ripartite;

c) moltiplicando il risultato per 0,66;

d) detraendo i versamenti del Regno Unito considerati al punto 1), lettera a), primo trattino, alla lettera a), primo trattino del presente comma;

e) detraendo dall'importo ottenuto alla lettera c) l'importo ottenuto alla lettera d).

3) L'importo di base è adeguato in modo da corrispondere all'importo della compensazione di riferimento.

Articolo 5

1. L'onere finanziario della correzione è assunto dagli altri Stati secondo le modalità seguenti.

La ripartizione dell'onere è inizialmente calcolata in funzione della parte rispettiva degli Stati membri nei versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), ad esclusione del Regno Unito; essa è in seguito adeguata in modo da limitare la partecipazione della Repubblica federale di Germania a due terzi della parte risultante da questo calcolo.

2. La correzione è accordata al Regno Unito mediante riduzione dei suoi versamenti risultanti dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d). L'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri viene aggiunto ai rispettivi versamenti risultanti dall'applicazione per ciascuno Stato membro dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d).

3. La Commissione procede ai calcoli necessari per l'applicazione dell'articolo 4 e del presente articolo.

4. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato adottato, continueranno a venir applicati la correzione accordata al Regno Unito e l'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri iscritti nell'ultimo bilancio definitivamente adottato.

Articolo 6

Le entrate di cui all'articolo 2 sono utilizzate indistintamente per il finanziamento di tutte le spese iscritte nel bilancio. Le entrate necessarie alla copertura totale o parziale della riserva monetaria FEAOG, la riserva per il finanziamento del Fondo di garanzia sui prestiti e la riserva per aiuti urgenti nei paesi terzi, iscritte nel bilancio, saranno richieste agli Stati membri solo al momento dell'attivazione delle riserve. Le disposizioni relative al funzionamento di tali riserve saranno, ove necessario, stabilite conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

Il primo comma non pregiudica il trattamento che sarà riservato ai contributi di taluni Stati membri a favore dei programmi complementari previsti all'articolo 130 L del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 7

L'eventuale eccedenza delle entrate delle Comunità sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo.

Le eventuali eccedenze risultanti da uno storno da capitoli del FEAOG, sezione garanzia, alla riserva monetaria o le eccedenze del Fondo di garanzia relativo alle azioni estere versate come entrate verranno considerate parte integrante delle risorse proprie.

Articolo 8

1. Le risorse proprie comunitarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa comunitaria. La Commissione procede, ad intervalli regolari, all'esame delle disposizioni nazionali che le vengono comunicate dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alle normative comunitarie e riferisce all'autorità di bilancio. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d).

2. Salvi restando la verifica dei conti ed i controlli di conformità e di regolarità previsti all'articolo 188 C del trattato che istituisce la Comunità europea, che riguardano essenzialmente l'affidabilità e l'efficacia dei sistemi e delle procedure nazionali di determinazione della base per le risorse proprie provenienti dall'IVA e dal PNL e fatti salvi i controlli organizzati a norma dell'articolo 209, lettera c) di questo trattato, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni necessarie all'attuazione della presente decisione nonché quelle relative al controllo della riscossione, alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui agli articoli 2 e 5.

Articolo 9

Il meccanismo di restituzione degressiva delle risorse proprie provenienti dall'IVA o dai contributi finanziari basati sul PNL instaurato fino al 1985 a profitto della Grecia dall'articolo 127 dell'atto di adesione del 1979 e fino al 1991 a profitto della Spagna e del Portogallo dagli articoli 187 e 374 dell'atto di adesione del 1985 si applica alle risorse proprie provenienti dall'IVA e alla risorsa propria basata sul PNL di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) della presente decisione. Esso si applica inoltre ai versamenti da parte di questi ultimi due Stati membri risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 della presente decisione. In quest'ultimo caso, l'aliquota di restituzione è quella che era applicabile per l'anno a titolo del quale la correzione è concessa.

Articolo 10

Entro la fine del 1999 la Commissione presenterà una relazione sul funzionamento del sistema, compreso un riesame della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito, definito dalla presente decisione. Essa presenterà inoltre, sempre entro il 1999, una relazione sui risultati di uno studio relativo alla possibilità di istituire una nuova risorsa propria, nonché sulle modalità di introduzione di un'aliquota uniforme fissa applicabile all'imponibile IVA.

Articolo 11

1. La presente decisione è notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica di cui al secondo comma. Essa prende effetto il 1o gennaio 1995.

2. a) Salva restando la lettera b), la decisione 88/376/CEE, Euratom è abrogata il 1o gennaio 1995. Ogni riferimento alla decisione del Consiglio del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità (6), alla decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (7), o alla decisione 88/376/CEE, Euratom deve intendersi fatto alla presente decisione.

b) L'articolo 3 della decisione 85/257/CEE, Euratom rimane applicabile al calcolo e agli adeguamenti delle entrate provenienti dall'applicazione dell'aliquota all'imponibile IVA determinato in modo uniforme senza riduzione per quanto riguarda l'esercizio 1987 e gli esercizi precedenti.

Gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 88/376/CEE, Euratom rimangono applicabili ai calcoli e adeguamenti delle entrate provenienti dall'applicazione di un'aliquota uniforme valida per tutti gli Stati membri all'imponibile IVA determinato in modo uniforme previo livellamento al 55 % del PNL di ogni Stato membro e al calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per quanto riguarda gli esercizi dal 1988 al 1994. Quando deve essere applicato l'articolo 2, paragrafo 7 della suddetta decisione, i versamenti IVA nei calcoli di cui al presente paragrafo per ciascuno Stato membro interessato nonché il pagamento degli adeguamenti delle correzioni concernenti gli esercizi precedenti sono sostituiti da contributi finanziari.

Fatto a Lussemburgo, addì 31 ottobre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL

(1) GU n. C 300 del 6. 11. 1993, pag. 17.

(2) GU n. C 61 del 28. 2. 1994, pag. 105.

(3) GU n. C 52 del 19. 2. 1994, pag. 1.

(4) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24.

(5) GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.

(6) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.

(7) GU n. L 128 del 14. 5. 1985, pag. 15. Decisione abrogata dalla decisione 88/376/CEE, Euratom.

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