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Document 31994D0485

    94/485/CE: Decisione della Commissione, del 20 luglio 1994, recante modifica del programma della Spagna concernente l' aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori di Castilla e León

    GU L 200 del 3.8.1994, p. 52–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/485/oj

    31994D0485

    94/485/CE: Decisione della Commissione, del 20 luglio 1994, recante modifica del programma della Spagna concernente l' aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori di Castilla e León

    Gazzetta ufficiale n. L 200 del 03/08/1994 pag. 0052 - 0052
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0078
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0078


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 1994 recante modifica del programma della Spagna concernente l'aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori di Castilla e León (94/485/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del 21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CEE) n. 3813/89 della Commissione, del 19 dicembre 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti transitori al reddito agricolo (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1110/91 (3), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

    considerando che, il 4 dicembre 1992, le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione l'intenzione di presentare un programma di aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori di Castilla e Léon; che la Commissione ha approvato tale programma con la decisione 93/207/CEE (4);

    considerando che il regolamento (CEE) n. 768/89 si applica, a norma dell'articolo 15, fino al 31 marzo 1993 e che, dopo tale data, non possono più essere approvati programmi di aiuti al reddito agricolo; che la Commissione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 del medesimo regolamento, può approvare, a partire da tale data, soltanto modifiche tecniche di programmi di aiuti al reddito agricolo;

    considerando che, il 21 marzo 1994, le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione di aver incontrato problemi tecnici di trattamento delle domande individuali di aiuti al reddito tra la data di entrata in vigore della decisione di approvazione del programma e il termine previsto per beneficiare degli stanziamenti iscritti nel bilancio comunitario del 1993 a favore di tale programma; che, di conseguenza, tra questi due termini, esse non hanno effettuato alcun pagamento; che le autorità spagnole hanno chiesto d'iscrivere al bilancio del 1994 l'importo iscritto al bilancio per il 1993; che si ritiene opportuno accogliere favorevolmente tale domanda dato che essa non comporta alcuna modifica sostanziale della decisione di approvazione del 16 marzo 1993;

    considerando che, il 19 luglio 1994, è stato consultato il comitato di gestione degli aiuti al reddito agricolo in merito alle misure previste dalla presente decisione;

    considerando che, il 19 luglio 1994, è stato consultato il comitato del FEAOG in merito agli importi massimi imputabili annualmente al bilancio della Comunità a seguito dell'approvazione del programma,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È approvato il programma di aiuti al reddito agricolo a favore degli agricoltori di Castilla e León, notificato alla Commissione dalle autorità spagnole il 4 dicembre 1992 e modificato conformemente alla comunicazione di dette autorità del 21 marzo 1994.

    Articolo 2

    Gli importi massimi imputabili annualmente al bilancio comunitario in forza della presente decisione sono fissati come segue:

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    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8.

    (2) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 17.

    (3) GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 72.

    (4) GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 48.

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