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Document 31994D0446

    94/446/CE: Decisione della Commissione, del 14 giugno 1994, che stabilisce le norme per l'importazione da paesi terzi di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti e zoccoli e relativi prodotti, escluse le farine, da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati al consumo umano o animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 183 del 19.7.1994, p. 46–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogato da 32004R0433

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/446/oj

    31994D0446

    94/446/CE: Decisione della Commissione, del 14 giugno 1994, che stabilisce le norme per l'importazione da paesi terzi di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti e zoccoli e relativi prodotti, escluse le farine, da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati al consumo umano o animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 183 del 19/07/1994 pag. 0046 - 0049
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 59 pag. 0094
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 59 pag. 0094


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 1994 che stabilisce le norme per l'importazione da paesi terzi di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti e zoccoli e relativi prodotti, escluse le farine, da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati al consumo umano o animale (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/446/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e c),

    considerando che l'allegato I, capitolo 5 della direttiva 92/118/CEE stabilisce le norme relative all'importazione di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti e zoccoli e relevati prodotti, escluse le corrispondenti farine, non destinati al consumo umano o animale;

    considerando che, ai fini degli scambi, i prodotti di cui trattasi devono essere scortati da un documento commerciale;

    considerando che, per consentire l'esecuzione di controlli sulle importazioni dei summenzionati prodotti, occorre che un analogo documento scorti le merci importate ed indichi, tra l'altro, la natura del prodotto;

    considerando che, data la particolare natura dei prodotti di cui trattasi, devono essere stabilite prescrizioni specifiche di controllo affinché non siano indebitamente destinati all'uso diretto in alimenti per l'uomo o per gli animali, prevedendo in particolare una dichiarazione dell'importatore e norme specifiche per il trasporto;

    considerando che è opportuno prevedere un periodo di tempo per predisporre l'attazione del nuovo sistema di certificazione;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri autorizzano l'importazione a paesi terzi di ossa e relativi prodotti (esclusa la farina d'ossa), corna e relativi prodotti (esclusa la farina di corna) e zoccoli e relativi prodotti (esclusa la farina di zoccoli) da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati all'uso diretto in alimenti per l'uomo o per gli animali, esclusivamente se

    - la partita è scortata da documenti commerciali che riportano le informazioni di cui all'allegato A, e

    - la partita è scortata dalla dichiarazione dell'importatore conforme al modello riprodotto nell'allegato B e redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro attraverso il quale la partita stessa entra per la prima volta nel territorio della Comunità e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.

    Articolo 2

    Il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero del primo punto d'entrata nel territorio della Comunità deve controfimare la dichiarazione dell'importatore ed apporvi il timbro ufficiale del posto d'ispezione frontaliero.

    La dichiarazione timbrata deve scortare la partita fino allo stabilimento di trasformazione obbligatoriamente mancato nella dichiarazione stessa, e dev'essere ivi conservata per almeno un anno.

    Articolo 3

    Ai fini dell'importazione, devono risultare soddisfatte le seguenti condizioni minime:

    a) all'atto della spedizione verso il territorio della Comunità, i prodotti di cui trattasi sono stati posti in contenitori o autocarri sigillati o caricati sfusi su una nave; se il trasporto avviene in contenitori questi ultimi, e comunque i documenti di accompagnamento, devono recare chiaramente indicata la dicitura « non destinato all'uso in alimenti per l'uomo o per gli animali », sul contenitore e sui documenti di accompagnamento devono figurare il nome e l'indirizzo dello stabilimento di trasformazione;

    b) i prodotti di cui trattasi vanno trasportati direttamente dal punto di entrata sul territorio della Comunità allo stabilimento di trasformazione in contenitori o mezzi di trasporto ermeticamente sigillati;

    c) all'arrivo dei prodotti di cui trattasi sul territorio della Comunità, il progettato inoltro allo stabilmento di trasformazione, viene notificato appena possibile, prima della sua effettuazione, al veterinario ufficiale locale o all'autorità competente mediante un messaggio « Animo » oppure, qualora tale mezzo non fosse disponibile, mediante telex o telefax;

    d) durante la lavorazione, la natura e la quantità dei prodotti di cui trattasi vengono registrate in modo da garantire che gli stessi siano effettivamente destinati all'uso previsto.

    Articolo 4

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 1994.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

    ALLEGATO A

    (1) Cancellare la menzione che non interessa.

    ALLEGATO B

    Dichiarazione dell'importatore di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti e zoccoli e relativi prodotti (escluse le corrispondenti farine), ai fini dell'importazione di tali merci nella Comunità

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