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Document 31993R3304

REGOLAMENTO (CE) N. 3304/93 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2921 42 10 originari dell' India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

GU L 297 del 2.12.1993, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3304/oj

31993R3304

REGOLAMENTO (CE) N. 3304/93 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2921 42 10 originari dell' India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 297 del 02/12/1993 pag. 0004 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 3304/93 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1993 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2921 42 10 originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 8;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6,615 % delle importazioni totali nella Comunità, originarie dei paesi terzi nel 1988;

considerando che per i prodotti del codice NC 2921 42 10 originari dell'India la base di riferimento è fissata a 403 000 ECU; che in data 5 maggio 1993 le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari dell'India hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 5 dicembre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India:

"" ID="1">2921 42 10> ID="2">Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali">

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1993. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

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