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Document 31993R3134

    Regolamento (CE) n. 3134/93 della Commissione del 12 novembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento

    GU L 280 del 13.11.1993, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3134/oj

    31993R3134

    Regolamento (CE) n. 3134/93 della Commissione del 12 novembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento

    Gazzetta ufficiale n. L 280 del 13/11/1993 pag. 0015 - 0015
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 53 pag. 0177
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 53 pag. 0177


    REGOLAMENTO (CE) N. 3134/93 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 5,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1715/93 (4), fissa le condizioni di accettazione dei cereali all'intervento; che i cereali offerti devono presentare le caratteristiche fisiche e tecnologiche previste per le qualità ammissibili all'intervento; che occorre precisare che il frumento tenero presentato come panificabile deve essere atto a tale utilizzazione; che è pertanto opportuno disporre che l'organismo di intervento proceda a controlli della conformità del prodotto, in caso di dubbio;

    considerando che il rischio di presentazione di prodotti non conformi è particolarmente elevato a partire dalla data di apertura dell'intervento negli Stati membri settentrionali, ossia dal 1o novembre;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 689/92, è aggiunto il seguente comma:

    « Per il frumento tenero offerto all'intervento nel corso della campagna 1993/1994, in caso di dubbio sulla panificabilità l'organismo di intervento procede ad una prova di germinazione. Quando la facoltà germativa è inferiore all'85 %, il frumento tenero presentato è rifiutato.

    Tuttavia, qualora sia fornita la prova, con soddisfazione dell'organismo di intervento, che il frumento tenero offerto è panificabile, esso viene accettato tal quale. Le spese relative alla realizzazione delle prove necessarie per comprovare la panificabilità sono a carico dell'offerente. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 1993.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

    (2) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

    (3) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

    (4) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 100.

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