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Document 31993R1848

Regolamento (CEE) n. 1848/93 della Commissione, del 9 luglio 1993, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari

GU L 168 del 10.7.1993, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/10/2007; abrogato da 32007R1216

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1848/oj

31993R1848

Regolamento (CEE) n. 1848/93 della Commissione, del 9 luglio 1993, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 10/07/1993 pag. 0035 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0252
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0252


REGOLAMENTO (CEE) N. 1848/93 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 1993 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l'articolo 20,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme del regolamento (CEE) n. 2082/92, è opportuno definire con esattezza i termini applicabili per la procedura di registrazione;

considerando che, per tener conto delle diverse situazioni giuridiche nei singoli Stati membri, può essere ammessa una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2082/92, presentata da un gruppo di persone legate da un interesse comune;

considerando che è opportuno raccogliere gli elementi di valutazione necessari per permettere alla Commissione di definire il simbolo comunitario e la menzione previsti, rispettivamente, dall'articolo 12 e dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2082/92;

considerando che si tratta di un nuovo sistema comunitario rispondente all'esigenza d'informazione dei consumatori sui prodotti specifici tradizionali; che appare indispensabile spiegare al pubblico il significato del simbolo comunitario e della menzione di cui sopra, senza peraltro esimere i produttori e/o i consumatori dalla produzione dei rispettivi prodotti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2082/92 non vieta l'esistenza di sistemi nazionali di certificazione dei prodotti agricoli ed alimentari; che è opportuno consentire l'eventuale utilizzazione di simboli nazionali accanto al simbolo comunitario nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti in parola;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle attestazioni di specificità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il termine di sei mesi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92 decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee prevista all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del regolamento predetto.

2. Tale termine si compone:

- di un periodo di cinque mesi durante il quale qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata dalla registrazione può fare opposizione alla stessa ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2082/92

e

- di un periodo di un mese o di un periodo più lungo purché sia rispettato il termine di cui al paragrafo 1 durante il quale le autorità competenti degli Stati membri trasmettono l'opposizione di cui sopra alla Commissione.

Articolo 2

Per quanto riguarda il rispetto dei termini di trasmissione, da parte dell'autorità competente dello Stato membro:

- della notifica dell'opposizione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92,

- delle notifiche dell'opposizione o della dichiarazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2082/92,

si tiene conto della data di spedizione, fermo restando che fa fede il timbro postale, o della data di ricevimento quando i documenti sono presentati direttamente alla Commissione o trasmessi per telex o telefax.

Articolo 3

Qualora la legislazione nazionale assimili un gruppo di persone non dotato di personalità giuridica ad una persona giuridica, il gruppo stesso è autorizzato a consultare la domanda ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2082/92, nonché a presentare opposizione ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 di detto regolamento.

Articolo 4

1. La dicitura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2082/92 e il simbolo comunitario di cui all'articolo 12 di detto regolamento sono definiti quanto prima secondo la procedura di cui all'articolo 19 dello stesso regolamento.

2. Per cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta le misure in materia di informazione necessarie per far conoscere al pubblico il significato delle diciture « DOP », « IGP », « denominazione di origine protetta » e « indicazione geografica » nelle lingue comunitarie. Tali misure escludono la concessione di aiuti ai produttori e/o ai trasformatori.

Articolo 5

L'utilizzazione simultanea del simbolo comunitario e di simboli nazionali è autorizzata per i prodotti agricoli e alimentari che rispondono sia ai requisiti del regolamento (CEE) n. 2082/92, sia ai requisiti nazionali relativi a tali prodotti.

Articolo 6

Dopo la registrazione prevista all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92, le autorità competenti degli Stati membri provvedono a che il disciplinare del prodotto agricolo o alimentare oggetto della domanda di registrazione possa essere consultato da chiunque.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9.

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