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Document 31993R0739

    Regolamento (CEE) n. 739/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'applicazione del prezzo comune del latte in polvere in Portogallo

    GU L 77 del 31.3.1993, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/739/oj

    31993R0739

    Regolamento (CEE) n. 739/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'applicazione del prezzo comune del latte in polvere in Portogallo

    Gazzetta ufficiale n. L 077 del 31/03/1993 pag. 0004 - 0004
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0259
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0259


    REGOLAMENTO (CEE) N. 739/93 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 1993 relativo all'applicazione del prezzo comune del latte in polvere in Portogallo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando che l'instaurazione del mercato unico presuppone la soppressione degli ostacoli agli scambi non soltanto tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ma anche, per quanto possibile, fra detti Stati membri e la Spagna ed il Portogallo;

    considerando che, per quanto riguarda il latte scremato in polvere, il divario esistente tra il prezzo applicabile in Portogallo e il prezzo comune dovrebbe comportare, in virtù dell'atto d'adesione, la proroga del periodo di allineamento dei prezzi e, di conseguenza, l'applicazione di importi compensativi adesione fino al 1995; che, tuttavia, la concessione ai produttori portoghesi di un aiuto transitorio e decrescente consentirebbe di evitare una proroga tanto lunga e di realizzare l'allineamento dei prezzi;

    considerando che, per tener conto delle difficoltà causate ai produttori portoghesi dalla soppressione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari, occorre fissare l'importo iniziale dell'aiuto sopra citato a un livello superiore al semplice divario tra i prezzi della materia azotata del latte (1,57 ecu) ed estendere la sua graduale riduzione sino alla fine della campagna 1997/1998,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Si applica in Portogallo il prezzo comune del latte scremato in polvere.

    Articolo 2

    1. Ai produttori lattieri portoghesi è concesso un aiuto fino al termine della campagna di commercializzazione 1997/1998.

    Tale aiuto è fissato a 2,50 ecu/100 kg di latte per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e l'inizio della campagna 1993/1994 ed è ridotto rispettivamente di un sesto, di un quinto, di un quarto, di un terzo e della metà per le campagne 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998.

    2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è considerato come un intervento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 (2).

    Articolo 3

    Le modalità d'applicazione dell'aiuto di cui all'articolo 2 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 (3).

    Se necessario, sono adottate secondo la stessa procedura le misure transitorie occorrenti per garantire un'armonica applicazione del regime istituito dal presente regolamento.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. WESTH

    (1) GU n. C 21 del 25. 1. 1993.

    (2) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

    (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64).

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