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Dokument 31993D0585

93/585/CEE: Decisione della Commissione, del 26 ottobre 1993, recante approvazione dei criteri di assegnazione, in Irlanda, di quantitativi di riferimento supplementari ai produttori di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

GU L 279 del 12.11.1993, s. 44 – 44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Právny stav dokumentu Účinné

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/585/oj

31993D0585

93/585/CEE: Decisione della Commissione, del 26 ottobre 1993, recante approvazione dei criteri di assegnazione, in Irlanda, di quantitativi di riferimento supplementari ai produttori di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 279 del 12/11/1993 pag. 0044 - 0044


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 1993 recante approvazione dei criteri di assegnazione, in Irlanda, di quantitativi di riferimento supplementari ai produttori di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(93/585/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1560/93 (2), in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3950/92, l'aumento dello 0,6 % dei quantitativi globali è destinato a permettere l'assegnazione di quantitativi supplementari, oltre che a determinati produttori che erano stati esclusi dall'assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico e ai produttori situati in zone di montagna, ai produttori di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento; che a norma di detto articolo tali produttori sono determinati secondo criteri oggettivi fissati con l'accordo della Commissione;

considerando che è opportuno approvare i criteri proposti dall'Irlanda il 27 settembre 1993,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le disposizioni nazionali adottate dall'Irlanda per all'assegnazione di quantitativi di riferimento supplementari ai produttori che posseggono i seguenti requisiti:

- il quantitativo di riferimento disponibile non è superiore a 70 200 kg o a 93 600 kg a seconda che si tratti di produttori che abbiano ricevuto quantitativi supplementari a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio (3) o dell'articolo 8, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3950/92;

- la produzione commercializzata nel 1991/1992 o nel 1992/1993 abbia raggiunto almeno l'85 % del quantitativo di riferimento disponibile;

- abbiano ottenuto un quantitativo di riferimento supplementare o in virtù di trasferimenti di quantitativi con o senza corrispondente trasferimento di terre, oppure nel quadro di cessioni temporanee;

- la superficie dell'azienda gestita non sia superiore a 28,3 ettari;

- il reddito ottenuto dalla famiglia o dall'associazione da attività extra agricole non sia superiore a 14 800 IRL.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 30.

(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. Regolamento abrogato dal regolamento (CEE) n. 3950/92.

Začiatok