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Document 31993D0044

    93/44/CEE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1992, che approva i programmi relativi alla viremia primaverile delle carpe presentati dal Regno Unito, e che definisce le garanzie complementari per i ciprinidi destinati al Regno Unito, all'isola di Man e a Guernsey

    GU L 16 del 25.1.1993, p. 53–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2004; abrogato da 32004D0453

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/44/oj

    31993D0044

    93/44/CEE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1992, che approva i programmi relativi alla viremia primaverile delle carpe presentati dal Regno Unito, e che definisce le garanzie complementari per i ciprinidi destinati al Regno Unito, all'isola di Man e a Guernsey

    Gazzetta ufficiale n. L 016 del 25/01/1993 pag. 0053 - 0054


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1992 che approva i programmi relativi alla viremia primaverile delle carpe presentati dal Regno Unito, e che definisce le garanzie complementari per i ciprinidi destinati al Regno Unito, all'isola di Man e a Guernsey

    (93/44/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 12,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1174/86 (3), stabilisce che la legislazione veterinaria è applicabile a queste isole alle stesse condizioni valide per il Regno Unito per quanto riguarda i prodotti importati nelle isole o esportati dalle isole nella Comunità;

    considerando che gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma volontario od obbligatorio di lotta a determinate malattie dei pesci;

    considerando che il Regno Unito, con lettere datate 26 maggio 1992, 31 luglio 1992 e 9 ottobre 1992, ha presentato dei programmi relativi alla viremia primaverile delle carpe per la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, nonché per Guernsey e per l'isola di Man rispettivamente;

    considerando che questi programmi soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12 della direttiva 91/67/CEE;

    considerando che è necessario definire le garanzie complementari che possono essere richieste per l'introduzione di ciprinidi nelle zone interessate dai programmi;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Sono approvati i programmi relativi alla viremia primaverile delle carpe (SVC) presentati dal Regno Unito per la Gran Bretagna, l'Irlanda del Nord, l'isola di Man e Guernsey.

    Articolo 2

    1. L'introduzione nelle zone di cui all'articolo 1 di pesci vivi appartenenti alle specie sensibili alla SVC elencate nell'allegato A della direttiva 91/67/CEE, nonché delle loro uova, e non destinati al consumo umano diretto, è subordinata alle seguenti garanzie complementari:

    a) i) la SVC deve essere una malattia soggetta a denuncia obbligatoria nella regione d'origine;

    ii) i casi segnalati d'infezione sospetta nei ciprinidi devono dare immediatamente luogo a un'inchiesta condotta dai servizi ufficiali della regione d'origine;

    iii) le aziende o le zone infette nella regione d'origine devono essere dichiarate tali;

    iv) deve essere vietata l'introduzione di pesci e uova provenienti da zone dichiarate infette dai servizi ufficiali della regione d'origine.

    b) oppure:

    i) i pesci devono essere stati sottoposti, per almeno due anni e nel periodo in cui è più probabile la manifestazione della SVC, a un'ispezione annuale condotta dai servizi ufficiali nel luogo d'origine e a prove di laboratorio finalizzate all'isolamento del virus;

    ii) nel caso di aziende infette, i pesci

    - devono essere stati sottoposti, per almeno tre anni, alle prove di cui al punto i) e in seguito i ciprinidi certificati indenni dalla malattia devono essere messi a contatto con la popolazione controllata, al fine di comprovare l'assenza del virus;

    oppure

    - devono essere stati distrutti e le installazioni disinfettate; in questo caso, il ripopolamento va effettuato con ciprinidi certificati esenti dalla malattia;

    iii) nelle aziende di cui ai punti i) e ii), tutti i pesci introdotti devono provenire da luoghi certificati esenti dalla malattia.

    2. Oltre ai requisiti stabiliti dal paragrafo 1, le consegne devono essere accompagnate da un certificato, rilasciato dai servizi ufficiali, dal quale risulti che l'azienda d'origine soddisfa le condizioni di cui alla decisione 93/44/CEE della Commissione.

    Articolo 3

    Il Regno Unito mette in vigore entro il 1o gennaio 1993 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai programmi di cui all'articolo 1.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

    (2) GU n. L 68 del 15. 3. 1973, pag. 1.

    (3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 1.

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