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Document 31992R1901

    Regolamento (CEE) n. 1901/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1521/76 relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco

    GU L 192 del 11.7.1992, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1901/oj

    31992R1901

    Regolamento (CEE) n. 1901/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1521/76 relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco

    Gazzetta ufficiale n. L 192 del 11/07/1992 pag. 0002 - 0002
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0072
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0072


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1901/92 DEL CONSIGLIO del 15 giugno 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1521/76 relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'articolo 17 e l'allegato B dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (1) prevedono, all'importazione nella Comunità d'olio d'oliva dei codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10 - a condizione che il suddetto paese riscuota una tassa all'esportazione - una riduzione forfettaria, pari a 0,60 ecu per 100 chilogrammi, del prelievo applicabile a codesto olio, nonché una riduzione del prelievo stesso corrispondente all'importo della tassa speciale, a concorrenza di 12,09 ecu per 100 chilogrammi ai sensi della diminuzione contemplata all'articolo succitato e 12,09 ecu per 100 chilogrammi ai sensi dell'importo aggiuntivo previsto all'allegato B sopra menzionato;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1521/76 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 729/91 (3), ha modificato le modalità di applicazione dell'accordo di cui sopra;

    considerando che le parti contraenti hanno convenuto, tramite scambio di lettere, di fissare l'importo aggiuntivo a 12,09 ecu per 100 chilogrammi per il periodo dal 1o novembre 1987 al 31 dicembre 1993;

    considerando che occorre modificare in questo senso il regolamento (CEE) n. 1521/76,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1521/76 è sostituito dal testo seguente:

    « b) di un importo pari alla tassa speciale all'esportazione riscossa dal Marocco per tale olio nei limiti di 12,09 ecu per 100 chilogrammi, importo maggiorato, dal 1o novembre 1987 al 31 dicembre 1993, di 12,09 ecu per 100 chilogrammi. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1992. Per il Consiglio

    Il Presidente

    Joao PINHEIRO

    (1) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2. (2) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43. (3) GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 2.

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