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Document 31992R0881

    Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri

    GU L 95 del 9.4.1992, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 04/12/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/881/oj

    31992R0881

    Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri

    Gazzetta ufficiale n. L 095 del 09/04/1992 pag. 0001 - 0007


    REGOLAMENTO (CEE) N. 881/92 DEL CONSIGLIO del 26 marzo 1992 relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti implica, fra l'altro, l'istituzione di norme comuni applicabili all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada sul territorio della Comunità; che tali norme devono essere fissate in modo da contribuire alla realizzazione del mercato interno dei trasporti;

    considerando che detto regime uniforme d'accesso al mercato comporta altresì la realizzazione della libera prestazione di servizi, mediante l'eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi basata sulla nazionalità o sul fatto di essere stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita;

    considerando che per quanto concerne i trasporti in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa è opportuno rinviare, fino alla conclusione o all'adeguamento degli accordi appropriati con i paesi terzi interessati, l'applicazione della libera prestazione dei servizi per il tragitto sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico, al fine di assicurare il rispetto del principio della non discriminazione e la parità delle condizioni di concorrenza tra i trasportatori comunitari;

    considerando che in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 22 maggio 1985 nella causa 13/83 (4) e alle conclusioni adottate il 28 e 29 giugno 1985 dal Consiglio europeo in merito alla comunicazione della Commissione sul completamento del mercato interno, il Consiglio ha adottato, il 21 giugno 1988, il regolamento (CEE) n. 1841/88 (5) che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada (6);

    considerando che in virtù dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 3164/76, inserito dal regolamento (CEE) n. 1841/88, a decorrere dal 1o gennaio 1993, per i trasporti da esso contemplati, devono essere aboliti i contingenti comunitari, i contingenti bilaterali tra Stati membri ed i contingenti applicabili ai trasporti in transito a destinazione o in provenienza da paesi terzi, e deve essere istituito un regime di accesso al mercato non soggetto a restrizioni quantitative, fondato su criteri qualitativi che i trasportatori su strada debbono soddisfare;

    considerando che detti criteri qualitativi sono previsti principalmente nella direttiva 74/561/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (7);

    considerando che, in virtù dell'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 3164/76, inserito dal regolamento (CEE) n. 1841/88, il Consiglio deve adottare le misure necessarie all'applicazione del suddetto articolo 4 bis;

    considerando che, per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di accesso, è opportuno che l'esecuzione dei trasporti internazionali di merci su strada sia vincolata al rilascio di una licenza comunitaria di trasporto non soggetta a contingentamento;

    considerando che, in virtù della prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada tra gli Stati membri (8), taluni trasporti sono attualmente esentati da qualsivoglia regime di contingentamento e di autorizzazione di trasporto; che, nel contesto della nuova organizzazione del mercato istituita con il presente regolamento, occorre mantenere un regime di esenzione dalla licenza comunitaria e da qualsiasi altra autorizzazione di trasporto per alcuni di questi trasporti, dato il loro carattere particolare;

    considerando che è necessario determinare le condizioni di rilascio e ritiro di tali licenze nonché i trasporti a cui si applicano e la durata di validità e le modalità d'impiego delle licenze,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Il presente regolamento è applicabile ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i tragitti effettuati nel territorio della Comunità.

    2. Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento è applicabile, per il tragitto effettuato nel territorio dello Stato membro di carico o di scarico, non appena viene concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo in questione.

    3. In attesa che vengano conclusi accordi tra la Comunità e i paesi terzi interessati, il presente regolamento lascia impregiudicate:

    - le disposizioni relative ai trasporti di cui al paragrafo 2 che figurano in accordi bilaterali conclusi da Stati membri con i paesi terzi in questione. Tuttavia, gli Stati membri si impegnano ad adeguare detti accordi per garantire il rispetto del principio di non discriminazione fra i trasportatori comunitari;

    - le disposizioni relative ai trasporti di cui al paragrafo 2 che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e che consentono, per mezzo di autorizzazioni bilaterali, o in regime di libertà, che trasportatori non stabiliti in uno Stato membro vi effettuino operazioni di carico e scarico.

    Articolo 2

    Ai fini dell'applicazione del presente regolamento s'intende per:

    - veicolo, un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un complesso di veicoli accoppiati, adibiti esclusivamente al trasporto di merci di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro,

    - trasporti internationali:

    - gli spostamenti dei veicoli i cui punti di partenza e d'arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi,

    - gli spostamenti dei veicoli da uno Stato membro e verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi,

    - gli spostamenti dei veicoli tra paesi terzi con transito nel territorio di uno o più Stati membri,

    - gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti.

    Articolo 3

    1. Per effettuare i trasporti internazionali è necessaria una licenza comunitaria.

    2. La licenza comunitaria è rilasciata da uno Stato membro, in conformità degli articoli 5 e 7, a qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che:

    - sia stabilito in uno Stato membro, in appresso denominato « Stato membro di stabilimento », in conformità della legislazione del medesimo;

    - sia abilitato in detto Stato membro, in conformità della normativa comunitaria e della legislazione di tale Stato in materia di accesso alla professione di trasportatore, ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada.

    Articolo 4

    La licenza comunitaria di cui all'articolo 3 sostituisce il documento eventualmente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento e attestante che il trasportatore è ammesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada.

    Per i trasporti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, essa sostituisce inoltre le licenze comunitarie nonché le licenze bilaterali scambiate fra Stati membri che sono necessarie fino all'entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 5

    1. La licenza comunitaria di cui all'articolo 3 è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento.

    2. Gli Stati membri rilasciano al titolare l'originale della licenza comunitaria, che è conservato dall'impresa di trasporti, nonché un numero di copie certificate conformi corrispondente al numero dei veicoli di cui dispone il titolare della licenza comunitaria a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.

    3. La licenza comunitaria deve essere conforme al modello figurante nell'allegato I. Tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego.

    4. La licenza comunitaria è intestata al trasportatore, che non può cederla a terzi. Una copia certificata conforme dell'autorizzazione comunitaria deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo lo richiedano.

    Articolo 6

    La licenza comunitaria è rilasciata per un periodo di 5 anni rinnovabile.

    Articolo 7

    Al momento della presentazione di una richiesta di licenza comunitaria e comunque entro cinque anni dal rilascio nonché, in seguito, almeno ogni cinque anni, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il trasportatore soddisfa o continua a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

    Articolo 8

    1. Qualora le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non siano soddisfatte, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, con decisione motivata, il rilascio o il rinnovo della licenza comunitaria.

    2. Le autorità competenti revocano la licenza comunitaria qualora il titolare:

    - non soddisfi più le condizioni fissate dall'articolo 3, paragrafo 2;

    - abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio della licenza comunitaria.

    3. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle normative relative ai trasporti, le autorità competenti dello Stato membro in cui il trasportatore che ha commesso l'infrazione è stabilito possono procedere in particolare al ritiro temporaneo e/o parziale delle copie conformi della licenza comunitaria.

    Tali sanzioni sono stabilite in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria nonché del numero complessivo di copie conformi di cui dispone riguardo al traffico internazionale.

    Articolo 9

    Gli Stati membri garantiscono che il richiedente o il titolare di una licenza comunitaria possa far ricorso contro la decisione di rifiuto o di revoca della suddetta licenza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento.

    Articolo 10

    Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione il numero di trasportatori titolari di una licenza comunitaria al 31 dicembre dell'anno precedente e il numero delle copie certificate conformi, corrispondenti ai veicoli in circolazione a tale data.

    Articolo 11

    1. Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del controllo sull'applicazione stessa.

    2. Allorché le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un'infrazione del presente regolamento imputabile ad un trasportatore di un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio è stata accertata l'infrazione informa le autorità competenti dello Stato membro in cui il trasportatore è stabilito e può chiedere loro di adottare sanzioni, in conformità del presente regolamento.

    3. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle normative relative ai trasporti, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore esaminano le modalità d'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e comunicano la propria decisione alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio sono state accertate le infrazioni.

    Articolo 12

    Sono abrogati:

    - il regolamento (CEE) n. 3164/76,

    - l'articolo 4 della direttiva 75/130/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati membri (9),

    - la direttiva 65/269/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965, che rende uniformi talune norme riguardanti le autorizzazioni per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri (10);

    - la decisione 80/48/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativa all'adeguamento della capacità per i trasporti di merci su strada per conto terzi tra Stati membri (11).

    Articolo 13

    La prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, è modificata come segue:

    1) Il testo del titolo è sostituito dal testo seguente: « Prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada ».

    2) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 1

    1. Gli Stati membri liberano, alle condizioni definite nel paragrafo 2, i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi e per conto proprio, elencati nell'allegato, che sono effettuati verso il loro territorio o in partenza dal medesimo o che lo attraversano in transito.

    2. I trasporti e gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti oggetto dell'allegato non sono soggetti al regime della licenza comunitaria né ad altri regimi di autorizzazione di trasporto. ».

    3) L'allegato II è soppresso e il testo dell'allegato I è sostituito da quello che figura nell'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 14

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente regolamento.

    Articolo 15

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1992. Per il Consiglio

    Il Presidente

    Joaquim FERREIRA DO AMARAL

    (1) GU n. C 238 del 13. 9. 1991. pag. 2. (2) GU n. C 39 del 17. 2. 1992. (3) GU n. C 40 del 17. 2. 1992, pag. 15. (4) Raccolta 1985, pag. 1513. (5) GU n. L 163 del 30. 6. 1988, pag. 1. (6) GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3914/90 (GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 7). (7) GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3572/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 12). (8) GU n. 70 del 6. 8. 1962, pag. 2005/62, modificata, da ultimo, dalla direttiva 84/647/CEE. (GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 72). (9) GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/224/CEE (GU n. L 103 del 23. 4. 1991, pag. 1). (10) GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1469/65. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 85/505/CEE (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 27). (11) GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 21.

    ALLEGATO I

    « ALLEGATO

    COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

    (a)

    (Carta resistente di colore blu - formato DIN A4)

    (Prima pagina della licenza)

    (Testo redatto nella o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione)

    Sigla distintiva dello Stato (1)

    Stato che rilascia la licenza Denominazione dell'autorità o dell'ente competente

    LICENZA N. . . . . . .

    per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi

    La presente licenza autorizza (2)

    a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi entro il territorio della Comunità, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, e nelle disposizioni generali della presente autorizzazione.

    Osservazioni particolari:

    La presente licenza è valida dal al

    Rilasciata a , addì (3)

    (1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

    (2) Per « veicolo » s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci. ».

    (b)

    (Seconda pagina della licenza)

    (Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione)

    DISPOSIZIONI GENERALI

    La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (1).

    Essa permette di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi entro il territorio della Comunità e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi:

    - il cui punto di partenza ed il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,

    - in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo o viceversa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,

    - tra paesi terzi con transito sul territorio di uno o più Stati membri,

    nonché gli spostamenti a vuoto in relazione con tali trasporti.

    Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro e a destinazione da un paese terzo e viceversa, la presente autorizzazione è valida, per il tragitto effettuato nel territorio dello Stato membro di carico o di scarico, dal momento in cui la Comunità e il paese terzo in questione concludono l'accordo necessario ai sensi del regolamento (CEE) n. 881/92.

    La presente licenza è personale e non è cedibile a terzi.

    Le autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciata possono ritirarla qualora il trasportatore:

    - abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego;

    - abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo della licenza.

    L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto.

    Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo (2). Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.

    La licenza deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

    Il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro sul cui territorio il veicolo circola, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.

    (1) GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 72. ».

    (1) Sigla distintiva dello Stato: (B) Belgio, (DK) Danimarca, (D) Germania, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (L) Lussemburgo, (NL) Paesi Bassi, (P) Portogallo, (GB) Regno Unito. (2) Nome e ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore. (3) Firma e timbro dell'autorità o ente competente che rilascia la licenza.

    ALLEGATO II

    « ALLEGATO

    Trasporti che devono essere liberati da ogni regime di licenza comunitaria e da ogni altra autorizzazione di trasporto

    1. I trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio pubblico.

    2. Trasporti di veicoli danneggiati o da riparare.

    3. Trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate.

    4. Trasporti di merci con autoveicoli sempreché sussistano le condizioni seguenti:

    a) le merci trasportate devono appartenere all'impresa o essere state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;

    b) il trasporto deve servire a far affluire le merci all'impresa, o a spedirle dall'impresa stessa, oppure a spostarle all'interno dell'impresa o, per esigenze aziendali, all'esterno dell'impresa stessa;

    c) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto devono essere guidati dal personale dell'impresa;

    d) i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprietà dell'impresa o essere stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (1).

    Questa disposizione non si applica in caso di utilizzazione di un veicolo di sostituzione durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente;

    e) il trasporto deve costituire soltanto un'attività accessoria nell'ambito di tutte le attività dell'impresa.

    5. Trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali.

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