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Document 31992L0117

Direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari

GU L 62 del 15.3.1993, p. 38–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2004; abrogato da 32003L0099

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/117/oj

31992L0117

Direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 062 del 15/03/1993 pag. 0038 - 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0183
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0183


DIRETTIVA 92/117/CEE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1992 riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che gli animali vivi e i prodotti di origine animale sono riportati nell'elenco di cui all'allegato II del trattato; che l'allevamento e l'immissione in commercio di prodotti di origine animale costituiscono una fonte di reddito per un'ampia parte della popolazione agricola;

considerando che lo sviluppo razionale di questo settore, nonché un miglioramento della produttività, possono essere ottenuti avviando misure veterinarie intese ad una sempre maggiore tutela della salute dell'uomo e degli animali nella Comunità;

considerando la necessità di prevenire e ridurre, mediante opportune misure di controllo, la comparsa di zoonosi che rappresentano una minaccia per la salute umana, in particolare per il tramite di alimenti di origine animale;

considerando che la Comunità ha già condotto azioni di eradicazione di zoonosi, segnatamente la tubercolosi e la brucellosi dei bovini, la brucellosi degli ovini e caprini nonché la rabbia; che è opportuno raccogliere dati epidemiologici su tali malattie;

considerando che queste misure si debbono applicare senza pregiudizio della direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (4);

considerando la necessità di raccogliere negli Stati membri dati relativi all'incidenza delle malattie zoonotiche sulla popolazione umana, sugli animali domestici, sui mangimi di origine animale e sulla selvaggina, in modo da valutare le priorità delle azioni preventive;

considerando l'opportunità che la Commissione segua l'evolversi della situazione epidemiologica per proporre i provvedimenti del caso;

considerando che la situazione in materia di salmonellosi giustifica l'adozione di misure immediate di lotta per taluni tipi di allevamento a rischio;

considerando che l'armonizzazione delle norme essenziali in materia di tutela sanitaria presuppone la designazione dei laboratori di collegamento e riferimento comunitari nonché l'avvio di iniziative tecniche e scientifiche;

considerando che le modalità di partecipazione finanziaria della Comunità a talune azioni di cui alla presente direttiva sono state fissate con decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (5);

considerando che è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta ed efficace cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione per l'adozione di misure di applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le disposizioni concernenti la raccolta dei dati sulle zoonosi e sugli agenti zoonotici, nonché le misure da prendere in proposito negli Stati membri e su scala comunitaria.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) zoonosi: qualsiasi malattia e/o qualsiasi infezione che può trasmettersi naturalmente dagli animali all'uomo;

2) agente zoonotico: qualsiasi batterio e qualsiasi virus o parassita che può provocare una zoonosi;

3) laboratorio nazionale autorizzato: il laboratorio autorizzato o riconosciuto dall'autorità competente di uno Stato membro e incaricato di effettuare esami di campioni ufficiali per individuare l'eventuale presenza di un agente zoonotico;

4) campione: un campione prelevato dal proprietario o dal responsabile dello stabilimento o degli animali, o prelevato a loro norme, ai fini dell'esame di un agente zoonotico;

5) campione ufficiale: un campione prelevato dall'autorità competente ai fini dell'esame di un agente zoonotico. Il campione ufficiale reca un riferimento alla specie, al tipo, al quantitativo e al metodo di raccolta nonché all'identificazione dell'origine dell'animale o del prodotto di origine animale; questo campione deve essere prelevato senza preavviso;

6) autorità competente: la o le autorità centrale(i) di uno Stato membro competente(i) per il controllo delle disposizioni relative alla sanità pubblica, alla polizia sanitaria o ad altri aspetti veterinari risultanti dalla presente direttiva, o qualsiasi altra autorità cui le autorità centrali abbiano conferito tale competenza.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato membro provvede al coordinamento delle misure adottate a norma della presente direttiva dall'autorità competente a livello nazionale e locale, in particolare per quanto riguarda i rilevamenti epidemiologici.

2. Le autorità competenti a livello locale sono assistite da laboratori autorizzati.

3. Ogni Stato membro designa i laboratori nazionali autorizzati di riferimento per le zoonosi e gli agenti zoonotici contemplati nell'allegato I, punto I in cui può essere effettuata l'identificazione di un agente zoonotico o la conferma finale della sua presenza.

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché:

a) i proprietari o gli amministratori degli stabilimenti autorizzati ai sensi delle direttive 64/433/CEE (6), 71/118/CEE (7) e 77/99/CEE (8) siano tenuti a conservare, per un periodo minimo stabilito dall'autorità competente, e a comunicare a quest'ultima, a sua richiesta, i risultati degli esami concernenti l'identificazione di zoonosi contemplati nell'allegato I, punto I;

b) l'isolamento e l'identificazione di agenti zoonotici o qualsiasi altra prova della loro presenza siano di competenza del responsabile del laboratorio oppure, se l'identificazione viene effettuata in una sede diversa da un laboratorio, di chi effettua l'esame stesso;

c) la diagnosi e l'identificazione di un agente zoonotico siano notificate all'autorità competente;

d) l'autorità competente raccolga dati sugli agenti zoonotici la cui presenza sia stata confermata dai test o esami effettuati, nonché sui casi clinici concernenti le zoonosi indicate nell'allegato I, punto I che siano state constatate in uomini o animali;

e) un'informazione periodica degli altri Stati membri dei casi clinici rilevati conformemente alla lettera d) sia data nell'ambito del comitato veterinario permanente, istituito con decisione 68/361/CEE (9);

2. La Commissione può estendere, secondo la procedura di cui all'articolo 16, le disposizioni del presente articolo alle zoonosi e agli agenti zoonotici di cui all'allegato I, punti II e III.

Articolo 5

1. L'autorità competente valuta i dati raccolti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Il 31 marzo di ogni anno essa informa la Commissione circa l'evolversi e le fonti delle infezioni zoonotiche registrate nel corso dell'anno precedente.

2. Il paragrafo 1 non esclude più frequenti informazioni degli Stati membri alla Commissione, oppure richieste di dati supplementari da parte di quest'ultima, quando le circostanze lo richiedono. La Commissione valuta i dati comunicati dagli Stati membri, per riferirne al comitato veterinario permanente anteriormente al 1° ottobre di ogni anno.

3. Entro il 1° gennaio 1996 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita, corredata di proposte volte a perfezionare il sistema di notifica, sulle quali il Consiglio si pronuncerà a maggioranza qualificata.

Articolo 6

La Commissione segue l'evolversi della situazione delle malattie zoonotiche nella Comunità, in particolare sulla base dei dati raccolti conformemente agli articoli 5 e 8 e:

a) organizza studi specifici, in particolare sulla valutazione dei rischi derivanti dagli agenti zoonotici, sulle procedure diagnostiche e sulle misure di controllo, in cooperazione con i laboratori nazionali competenti, i laboratori comunitari di riferimento di cui all'articolo 13 e il comitato veterinario scientifico, istituito con decisione 81/651/CEE (10);

b) definisce, secondo la procedura di cui all'articolo 16, i metodi di raccolta dei campioni e d'esame nei laboratori nazionali autorizzati di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, prima della data prevista dall'articolo 17 per quanto concerne le salmonelle;

c) definisce le linee direttrici per le misure concernenti la lotta contro le zoonosi.

Articolo 7

I sistemi per il controllo dei movimenti degli animali da allevamento, definiti nella decisione 89/153/CEE della Commissione (11), sono applicati in collegamento con le misure relative alle zoonosi e agli agenti zoonotici decise nella presente direttiva.

Articolo 8

1. Anteriormente al 1° ottobre 1993 gli Stati membri presentano alla Commissione le misure nazionali applicate per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla presente direttiva in merito alle zoonosi di cui all'allegato I, punti I e II, ad esclusione di quelle già attuate per la brucellosi e la tubercolosi a titolo di piani già approvati nel quadro della legislazione comunitaria.

Essi possono includervi misure di ricerca di zoonosi e agenti zoonotici indicati nell'allegato I, punto III.

Gli Stati membri che dispongono di piani nazionali per la ricerca di zoonosi indicate nell'allegato I, punto II, possono comunicarli alla Commissione tra le informazioni trasmesse a norma del primo comma.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni anno, una relazione sulla situazione epidemiologica per quanto concerne la trichinosi.

La Commissione esamina le misure comunicate dagli Stati membri per verificarne la compatibilità con gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva. Essa comunica le sue conclusioni agli Stati membri riuniti in sede di comitato veterinario permanente.

2. Per quanto concerne la salmonella nel pollame, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, anteriormente al 1° gennaio 1994, piani stabiliti secondo i criteri fissati negli allegati II e III. Questi piani devono:

a) precisare per la salmonella le misure adottate in osservanza delle condizioni minime fissate nell'allegato III;

b) tener conto della situazione specifica di ciascuno Stato membro;

c) indicare il numero di laboratori nazionali autorizzati nei quali si svolgeranno l'esame e l'identificazione della salmonella nonché le procedure di autorizzazione dei medesimi.

3. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16:

- i piani di cui al paragrafo 2, eventualmente modificati, sono approvati al più tardi sei mesi dopo la loro presentazione;

- per tener conto degli sviluppi della situazione nello Stato membro o in una sua regione, possono essere apportate modifiche od aggiunte ad un piano precedentemente approvato.

Articolo 9

1. Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alle misure di macellazione e di distruzione e alla campionatura ufficiale, imposte in applicazione dell'allegato III, sezione I, punto V, nonché al funzionamento dei laboratori di cui all'allegato IV sono adottate conformemente alla decisione 90/424/CEE.

Per quanto concerne le misure previste nell'allegato III, gli allevatori che hanno contravvenuto ai requisiti della presente direttiva non devono beneficiare della partecipazione finanziaria di cui alla decisione 90/424/CEE.

Le spese derivanti dall'applicazione delle misure di macellazione e di distruzione di cui al primo comma beneficieranno dell'aiuto comunitario al 50 %.

2. All'articolo 4 della decisione 90/424/CEE è aggiunto un paragrafo 3 così formulato:

«3. Le disposizioni dell'articolo 3, ad esclusione di quelle previste al paragrafo 2, quarto trattino e al paragrafo 5, secondo trattino, sono applicabili in caso di comparsa di una zoonosi contemplata dalla direttiva 92/117/CEE, purché tale comparsa costituisca un rischio immediato per la salute pubblica. Il rispetto di tale condizione è constatato all'atto dell'adozione della decisione prevista all'articolo 3, paragrafo 3.»

Articolo 10

1. Gli Stati membri attuano le misure minime previste per la salmonella nell'allegato III, sezione I, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Gli Stati membri devono stabilire, anteriormente al 1° gennaio 1994, norme che precisino le misure da prendere per evitare l'introduzione della salmonella in uno stabilimento, tenendo conto dei principi contenuti nell'allegato II della direttiva 90/539/CEE.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata anteriormente al 1° gennaio 1995, su proposta della Commissione elaborata alla luce di un parere del comitato scientifico veterinario, nonché in base all'esperienza acquisita nell'attuazione della presente direttiva, decide le misure necessarie per controllare le salmonelle nei branchi di galline ovaiole.

In attesa che tali misure siano adottate, gli Stati membri possono, nel rispetto delle norme nel trattato, mantenere le norme nazionali per quanto riguarda le galline ovaiole.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione elaborata in base ai dati raccolti ai sensi degli articoli 5, 6 e 8, paragrafo 1, deciderà se saranno necessarie misure specifiche per lottare contro altre zoonosi che presentano un analogo carattere di gravità.

Articolo 11

1. Esperti della Commissione possono procedere, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, a controlli in loco, qualora sia necessario, per l'applicazione uniforme della presente direttiva. A tal fine possono verificare, controllando una percentuale rappresentativa di aziende, se gli Stati membri garantiscono il rispetto delle disposizioni della presente direttiva. La Commissione informa le autorità competenti in merito ai controlli effettuati.

Lo Stato membro interessato adotta le misure eventualmente necessarie per tener conto dei risultati di tali controlli. Qualora lo Stato membro non adotti dette misure, possono essere decise, previo esame della situazione in seno al comitato veterinario permanente, adeguate misure secondo la procedura prevista dall'articolo 16.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la frequenza e il modo di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, primo comma, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 16.

Articolo 12

Le misure di salvaguardia, previste dalla direttiva 90/425/CEE (12) in materia di controlli veterinari da effettuare sugli scambi nella prospettiva del completamento del mercato interno, si applicano per le necessità della presente direttiva.

Articolo 13

I laboratori comunitari di riferimento, il cui elenco figura nell'allegato IV, sono incaricati, conformemente alle mansioni e agli obblighi descritti nel suddetto allegato, a provvedere al collegamento e al coordinamento tra i laboratori nazionali di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 14

1. L'ammissione o il mantenimento nell'elenco comunitario di paesi terzi o di parti di paesi terzi, dai quali le importazioni sono autorizzate da un punto di vista sanitario, sono subordinati alla presentazione, da parte del paese terzo interessato, di un piano che precisi le garanzie che detto paese offre in materia di controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici.

Queste garanzie devono avere un effetto non inferiore a quello risultante dalle garanzie previste dalla presente direttiva.

La Commissione approva i piani in questione secondo la procedura prevista all'articolo 16. Con la stessa procedura possono essere ammesse garanzie almeno equivalenti a quelle risultanti dall'applicazione della presente direttiva, purché non siano più favorevoli di quelle che si applicano agli scambi.

2. In assenza, alla data del 31 dicembre 1995, di una decisione in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un paese terzo, l'inserimento di tale paese nell'elenco di cui al paragrafo 1 è sospeso conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16.

3. L'osservanza dell'esecuzione dei piani da parte delle autorità competenti dei paesi terzi è verificata in occasione dei controlli effettuati dagli esperti comunitari previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Articolo 15

Gli allegati possono essere completati o modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

In particolare, effettuerà secondo questa procedura un riesame dell'allegato III anteriormente al 1° gennaio 1996.

Articolo 16

1. Se è applicata la procedura definita nel presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal presidente su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto di misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti.

4. a) La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha adottato misure entro tre mesi dalla data della presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro di esse.

Articolo 17

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1994.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

(1) GU n. C 253 del 27. 9. 1991, pag. 2.(2) GU n. C 326 del 16. 2. 1991, pag. 223.(3) GU n. C 79 del 30. 3. 1992, pag. 6.(4) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23.(5) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 91/133/CEE (GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 18).(6) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/497/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 69).(7) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo e aggiornata dalla direttiva 92/116/CEE (vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).(8) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85. Direttiva aggiornata dalla direttiva 92/5/CEE (GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 1) e modificata da ultimo dalla direttiva 92/45/CEE (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35).(9) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.(10) GU n. L 233 del 19. 8. 1981, pag. 32. Decisione modificata dalla decisione 86/105/CEE (GU n. L 93 dell'8. 4. 1986, pag. 14).(11) GU n. L 59 del 2. 3. 1989, pag. 33.(12) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/496/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56).

ALLEGATO I

ELENCO DELLE ZOONOSI DI CUI ALL'ARTICOLO 4

I. - Tubercolosi causata da Mycobacterium bovis

- Brucellosi e relativi agenti patogeni

- Salmonellosi e relativi agenti patogeni

- Trichinosi

II. - Campilobatteriosi

- Echinoccosi

- Listeriosi

- Rabbia

- Toxoplasmosi

- Yersiniosi

- Altre zoonosi e loro agenti patogeni

III. - Qualsiasi altra zoonosi e relativi agenti patogeni estranei alla Comunità

ALLEGATO II

CRITERI PER ELABORARE PIANI DI SORVEGLIANZA DELLE SALMONELLE NEI GRUPPI DI POLLAME

I. I piani debbono indicare:

- il numero e il tipo di campioni da prelevare;

- il numero e il tipo di campioni ufficiali da prelevare;

- i metodi di campionatura;

- i metodi per l'esame dei campioni e per l'identificazione degli agenti zoonotici.

II. I piani debbono tener conto dei seguenti criteri per la definizione delle procedure di campionatura:

a) fattori suscettibili di facilitare la diffusione di una o più zoonosi;

b) antecedenti della zoonosi in causa in un paese o in una regione, negli animali domestici o selvatici;

c) popolazione animale in questione per quanto si riferisce:

- alla popolazione totale,

- all'omogeneità del gruppo di popolazione,

- all'età degli animali,

- alla produzione animale;

d) ambiente delle aziende per quanto riguarda:

- le differenze regionali,

- la concentrazione di animali,

- la relazione con le zone urbane,

- la relazione con zone popolate da fauna selvatica;

e) sistemi di produzione, tra cui:

- unità d'azienda intensiva,

- unità d'azienda estensiva,

- sistemi di allevamento, in particolare regimi di alimentazione e misure sanitarie per gli animali;

f) problemi che potrebbero sorgere, alla luce di precedenti noti e di altre informazioni;

g) grado di protezione richiesto, a seconda della natura e della gravità della zoonosi.

ALLEGATO III

CONTROLLO DELLA SALMONELLOSI

Sezione I

SORVEGLIANZA E CONTROLLO - SALMONELLA NEI GRUPPI DA RIPRODUZIONE

I. Gruppi di pollame da riproduzione

Un gruppo di pollame da riproduzione comprende almeno 250 volatili (Gallus gallus) custoditi o allevati in un'unica azienda agricola per la produzione di uova da cova.

II. Sorveglianza della salmonella nei gruppi di pollame da riproduzione

Il proprietario o il responsabile delle incubatrici o del gruppo di pollame da riproduzione deve far prelevare, a sue spese, campioni da far analizzare in un laboratorio nazionale autorizzato o in un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente, rispettando i seguenti livelli minimi di campionatura per l'individuazione della salmonella.

A. Gruppi da allevamento

1. Per quanto riguarda i volatili allevati a scopo di riproduzione, i campioni devono essere prelevati, come minimo, sui pulcini di un giorno, sui volatili di 4 settimane e sulle pollastre, 2 settimane prima dell'entrata nella fase della deposizione.

2. I campioni da prelevare devono comprendere:

a) nel caso di pulcini di un giorno, prelievi dei rivestimenti interni dei contenitori in cui i pulcini sono stati consegnati all'azienda e delle carcasse dei pulcini trovati morti all'arrivo, e,

b) nel caso di pollastre di quattro settimane o di prelievi effettuati su pollastre due settimane prima dell'entrata in fase di deposizione, campioni compositi di feci, ciascuno costituito da campioni separati di feci fresche del peso di almeno 1 grammo, prelevati a caso in diversi punti dell'edificio nel quale sono custoditi i volatili o, qualora questi ultimi possano accedere liberamente a più di un edificio di una determinata azienda, prelevati in ogni gruppo di edifici dell'azienda in cui i volatili sono custoditi;

c) il numero dei prelievi distinti di feci da effettuare per costituire un campione composito deve essere:

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B. Gruppi di volatili adulti da riproduzione

1. Tutti i gruppi di volatili da riproduzione devono essere campionati almeno ogni 2 settimane durante il periodo di deposizione.

2. Tutti i gruppi di volatili da riproduzione le cui uova sono consegnate ad un'incubatrice avente una capacità inferiore alle 1 000 uova devono essere sottoposti a una campionatura presso l'azienda e i prelievi devono essere costituiti da campioni separati di feci fresche, ciascuno del peso di almeno un grammo, prelevati conformemente al punto A, 2, lettera b).

3. I gruppi di volatili da riproduzione le cui uova sono consegnate ad un'incubatrice avente una capacità di 1 000 uova o più devono essere sottosposti a una campionatura nell'incubatrice. I prelievi devono essere costituiti da:

a) un campione composito de meconio da prelevare su 250 pulcini, usciti da uova consegnate all'incubatrice, da ogni gruppo di riproduzione, o

b) dei prelievi di carcasse di 50 pulcini morti nel guscio delle uova o messi in incubatrice e provenienti da uova consegnate da ogni gruppo di riproduzione.

4. Questi campioni possono anche essere prelevati da gruppi di riproduzione comprendenti meno di 250 votatili le cui uova sono consegnate ad un'incubatrice di capacità totale pari a mille uova o più.

5. Ogni otto settimane le campionature previste al presente punto B devono essere sostituite da campionature ufficiale effettuate conformemente al punto 4.

C. Esame dei campioni prelevati per la ricerca della salmonella

I campioni prelevati in ogni edificio possono essere raggruppati ai fini dell'analisi.

Le analisi e i test sono effettuati in base a metodi riconosciuti secondo la procedura dell'articolo 16 della presenta direttiva, previo parere del comitato veterinario scientifico e, nell'attesa del riconoscimento, secondo metodi nazionali comprovati che offrano le garanzie previste dalla decisione 89/610/CEE (1).

III. Notifica dei risultati

Se, in seguito ad un controllo effettuato conformemente al punto II, in un gruppo da riproduzione viene individuata la presenza di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium il responsabile del laboratorio che effettua l'esame, la persona incaricata dell'esame o il proprietario del gruppo notifica i risultati all'autorità competente.

IV. Indagine sui gruppi dichiarati positivi dopo il controllo

Se la presenza di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium è notificata conformemente al punto III, il gruppo è sottoposto a campionature ufficiali per confermare i primi risultati. In ogni edificio in cui sono presenti i volatili del gruppo deve essere prelevato a caso un campione di volatili selezionato conformemente alla tabella che figura al punto II, A, 2, lettera c). Ai fini del controllo, i volatili devono essere suddivisi in partite di cinque e da ogni volatile devono essere prelevati campioni del fegato, delle ovaie e degli intestini; questi campioni devono essere esaminati per l'individuazione della salmonella con analisi e test effettuati in base a metodi comprovati e riconosciuti conformemente alla procedura dell'articolo 16 della presente direttiva o, nell'attesa di tale riconoscimento, secondo metodi nazionali comprovati.

V. Misure da adottare nei confronti dei gruppi in cui è confermata l'infezione

Le misure devono rispondere alle seguenti norme minime:

1) se, a seguito di un esame effettuato conformemente alle disposizioni del punto IV, in un edificio è confermata la presenza di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium, devono essere adottati i seguenti provvedimenti:

a) da tale edificio non deve uscire alcun volatile, salvo autorizzazione dell'autorità competente per la macellazione e distruzione sotto controllo o per la macellazione in un macello designato dall'autorità competente, conformemente alla lettera c);

b) le uova non covate provenienti da tale edificio devono essere distrutte in loco o trasferite, previa appropriata marcatura e sotto controllo, ad uno stabilimento autorizzato per il trattamento di ovoprodotti per esservi sottoposte a trattamento termico a norma della direttiva 89/437/CEE (2);

c) tutti i volatili dell'edificio da riproduzione devono essere macellati a norma dell'allegato I, capitolo VI, punto 31, lettera c) della direttiva 71/118/CEE, informando della decisione di macellazione il veterinario ufficiale del macello, in conformità dell'allegato I, capitolo VI, punto 25, lettera a) di questa stessa direttiva, o essere macellati e distrutti in modo da ridurre al massimo il rischio di propagazione della salmonella.

2. Successivamente allo spopolamento dei locali occupati da gruppi infettati con salmonella enteritidis o con salmonella typhimurium si deve procedere ad una pulizia e disinfezione efficaci, compresa la corretta eliminazione del letame o dei rifiuti conformemente alle procedure stabilite dall'autorità veterinaria locale; la ripopolazione deve avvenire con pulcini che soddisfano i requisiti del punto II, A 1.

3. Se le uova da cova provenienti da gruppi in cui è stata confermata la presenza di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium sono ancora presenti in un'incubatrice, esse devono essere distrutte o trattate come materiali ad alto rischio conformemente alla direttiva 90/667/CEE (3).

VI. Secondo la procedura prevista all'articolo 16 e previo parere del comitato veterinario scientifico da formulare anteriormente al 1° ottobre 1993:

a) si possono riconoscere sistemi di sorveglianza basati su un controllo sierologico nell'azienda, se offrono garanzie equivalenti al sistema di ispezione nell'incubatrice previsto al punto II, A 1, B 3 e 4 e C;

b) si possono approvare soluzioni alternative alla macellazione obbligatoria prevista al punto V, lettera c), quali un trattamento con antibiotici per gruppi da riproduzione;

c) si possono adottare norme specifiche per tutelare il materiale genetico di valore.

I controlli previsti nel presente capitolo possono, secondo la procedura prevista all'articolo 16, essere riesaminati in funzione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche.

Sezione II

CONTROLLO DELLA SALMONELLA A LIVELLO DI PRODUZIONE FINALE DI MANGIMI COMPOSTI PER POLLAME

Al momento del prelievo di campioni ufficiali presso un'azienda o in caso di sospetto fondato, si possono effettuare prelevamenti sui mangimi composti destinati all'alimentazione del pollame.

Se un campione risulta positivo per quanto concerne la salmonella, l'autorità competente procede ad un'indagine allo scopo di:

a) identificare la fonte di contaminazione, in particolare mediante campioni ufficiali prelevati in diverse fasi della produzione;

b) esaminare l'applicazione delle regole e dei controlli per l'eliminazione e la trasformazione dei rifiuti di orgine animale, in particolare di quelli previsti nella direttiva 90/667/CEE;

c) stabilire procedure per una corretta prassi di lavorazione e per garantire il rispetto delle procedure fissate.

(1) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 34.(2) GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/684/CEE (GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 38).(3) Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51).

ALLEGATO IV

CAPITOLO I

ELENCO DEI LABORATORI COMUNITARI DI RIFERIMENTO PER LE ZOONOSI (1)()

I. Epidemiologia delle zoonosi

Institut fuer Veterinaermedizin (Robert von Ostertag-Institut) Postfach 33 00 13 Thielallee 88/92 D-1000 Berlin (Repubblica federale di Germania)

II. Salmonelle

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid Postbus 1 NL-3720 BA Bilthoven (Paesi Bassi)

CAPITOLO II

COMPETENZE E COMPITI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO

1. I laboratori comunitari di riferimento contemplati al capitolo I sono incaricati di:

- fornire informazioni ai laboratori nazionali di riferimento su metodi d'analisi e prove comparative;

- coordinare l'applicazione dei metodi di cui al primo trattino da parte dei laboratori nazionali di riferimento, in particolare organizzando prove comparative;

- coordinare la ricerca di nuovi metodi d'analisi e informare i laboratori nazionali di riferimento dei progressi compiuti in questo campo;

- organizzare corsi di formazione e perfezionamento per il personale dei laboratori nazionali di riferimento;

- fornire assistenza tecnica e scientifica ai servizi della Commissione, in particolare in caso di contestazione dei risultati d'analisi tra Stati membri.

2. I laboratori comunitari di riferimento garantiscono il mantenimento delle seguenti condizioni di funzionamento:

- disporre di personale qualificato, che possieda una conoscenza sufficiente delle tecniche applicate in materia di identificazione delle zoonosi;

- disporre delle attrezzature e sostanze necessarie per svolgere i compiti indicati al paragrafo 1;

- disporre di un'adeguata infrastruttura amministrativa;

- far rispettare dal proprio personale il carattere riservato di alcuni argomenti, risultati o comunicazioni;

- possedere una conoscenza sufficiente delle norme e prassi internazionali.

(1)() A prescindere dai laboratori di riferimento per brucellosi, tubercolosi e rabbia.

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