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Document 31992D0542

    92/542/CEE: Decisione del Consiglio, del 23 novembre 1992, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine a favore dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania

    GU L 351 del 2.12.1992, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/542/oj

    31992D0542

    92/542/CEE: Decisione del Consiglio, del 23 novembre 1992, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine a favore dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania

    Gazzetta ufficiale n. L 351 del 02/12/1992 pag. 0029 - 0030


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1992 relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine a favore dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania (92/542/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione del Comitato monetario,

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che l'Estonia, la Lettonia e la Lituania hanno intrapreso riforme politiche ed economiche fondamentali ed hanno deciso di adottare un modello di economia di mercato;

    considerando che l'assistenza finanziaria della Comunità a sostegno delle riforme rafforzerà la fiducia reciproca e avvicinerà l'Estonia, la Lettonia e la Lituania alla Comunità;

    considerando che ci si attende uno sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche tra la Comunità e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania nel quadro degli accordi di cooperazione del 1992;

    considerando che, all'articolo 1, questi accordi fanno esplicito riferimento al rispetto dei principi enunciati nella Dichiarazione finale di Helsinki e nella Carta di Parigi, che prevedono il rispetto dei diritti dell'uomo e dei diritti delle minoranze;

    considerando che l'Estonia, la Lettonia e la Lituania hanno chiesto assistenza finanziaria al Fondo monetario internazionale (FMI), al Gruppo dei 24 paesi industrializzati (G-24) e alla Comunità; che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito a detti paesi dall'FMI e dalla Banca mondiale, resta da finanziare una somma di circa 600 milioni di dollari USA per assicurare la necessaria copertura finanziaria agli accordi stand-by che i paesi in questione si propongono di concludere con l'FMI sulla base dei loro programmi di aggiustamento economico e di riforma;

    considerando che le stime dell'entità del fabbisogno finanziario residuo sono state effettuate dall'FMI in stretta collaborazione con la Commissione e con il Gruppo dei 24 paesi industrializzati;

    considerando che la Commissione, in quanto coordinatrice dell'assistenza fornita dal Gruppo dei 24 paesi industrializzati, ha invitato questi ultimi a fornire all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania un'assistenza finanziaria a medio termine;

    considerando che la concessione all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania di un prestito a medio termine da parte della Comunità è uno strumento atto a sostenere la loro bilancia dei pagamenti e a rafforzare le loro riserve;

    considerando che il problema dei rischi connessi con le garanzie prestate a carico del bilancio generale delle Comunità europee sarà esaminato nel contesto del rinnovo, nel 1992, dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio;

    considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione;

    considerando che il trattato non prevede per l'adozione della presente decisione poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1. La Comunità concede all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania un prestito a medio termine per un importo massimo rispettivamente di 40 milioni di ecu, 80 milioni di ecu e 100 milioni di ecu in conto capitale, per una durata massima di sette anni, al fine di contribuire al risanamento delle loro bilance dei pagamenti e di rafforzare le loro riserve.

    2. A tal fine la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità per raccogliere i fondi necessari, che vengono messi a disposizione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania mediante la concessione di prestiti.

    3. I prestiti sono gestiti dalla Commissione, in stretta concertazione con il Comitato monetario, secondo criteri conformi ai termini degli accordi conclusi tra l'FMI e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania.

    Articolo 2

    1. Previa consultazione del Comitato monetario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità estoni, lettoni e lituane le condizioni di politica economica cui è subordinato ciascun prestito. Queste ultime saranno compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3 e con gli accordi conclusi con il Gruppo dei 24 paesi industrializzati (G-24).

    2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato monetario e in stretto coordinamento con il G-24 e l'FMI, che le politiche economiche dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania siano conformi agli obiettivi dei prestiti e che le condizioni cui essi sono subordinati siano soddisfatte.

    Articolo 3

    1. I prestiti sono messi a disposizione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania separatamente e caso per caso. Ciascun prestito è erogato in due quote.

    2. La prima quota è svincolata in ciascun caso non appena concluso con l'FMI un accordo stand-by. La seconda è svincolata, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, subordinatamente alla constatazione di una soddisfacente applicazione di detti accordi e non prima del secondo trimestre del 1993.

    3. I fondi sono versati alle rispettive banche centrali.

    Articolo 4

    1. Le operazioni di assunzione ed erogazione dei prestiti di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e non comportano per la Comunità cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse né altri rischi commerciali.

    2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora l'Estonia, la Lettonia e la Lituania decidano in tal senso, per includere nelle condizioni dei prestiti rispettivi una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

    3. Su richiesta dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti rispettivi, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e a una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

    4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico rispettivamente dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania.

    5. Il Comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

    Articolo 5

    Almeno una volta all'anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1992. Per il Consiglio

    Il Presidente

    N. LAMONT

    (1) GU n. C 266 del 15. 10. 1992, pag. 8. (2) Parere reso il 30 ottobre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

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