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Document 31992D0342
92/342/EEC: Commission Decision of 5 June 1992 approving the plan for the approval of establishments for the purposes of intra-Community trade in poultry and hatching eggs submitted by Germany (Only the German text is authentic)
92/342/CEE: Decisione della Commissione, del 5 giugno 1992, che approva il piano presentato dalla Germania ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
92/342/CEE: Decisione della Commissione, del 5 giugno 1992, che approva il piano presentato dalla Germania ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
GU L 188 del 8.7.1992, p. 39–39
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2004; abrogato da 32004D0835
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 32004D0835 |
92/342/CEE: Decisione della Commissione, del 5 giugno 1992, che approva il piano presentato dalla Germania ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 188 del 08/07/1992 pag. 0039 - 0039
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 1992 che approva il piano presentato dalla Germania ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (92/342/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/496/CEE (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, considerando che con lettera del 10 marzo 1992 la Germania ha trasmesso alla Commissione un piano; considerando che il piano è stato esaminato e che esso risponde ai requisiti stabiliti dalla direttiva 90/539/CEE e in particolare dall'allegato II della stessa; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il piano presentato dalla Germania ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova è approvato. Articolo 2 La Germania mette in vigore entro il 15 giugno 1992 le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie all'attuazione del piano di cui all'articolo 1. Articolo 3 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione