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Document 31992D0245

    92/245/CEE: Decisione della Commissione, del 14 aprile 1992, riguardante le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di prodotti a base di carne dalla Tunisia e recante modifica delle decisioni 79/542/CEE del Consiglio e 91/449/CEE della Commissione

    GU L 124 del 9.5.1992, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/245/oj

    31992D0245

    92/245/CEE: Decisione della Commissione, del 14 aprile 1992, riguardante le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di prodotti a base di carne dalla Tunisia e recante modifica delle decisioni 79/542/CEE del Consiglio e 91/449/CEE della Commissione

    Gazzetta ufficiale n. L 124 del 09/05/1992 pag. 0042 - 0042
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 42 pag. 0033
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 42 pag. 0033


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 1992 riguardante le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di prodotti a base di carne dalla Tunisia e recante modifica delle decisioni 79/542/CEE del Consiglio e 91/449/CEE della Commissione (92/245/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3763/91 (2), in particolare gli articoli 21 bis e 22,

    considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla decisione 92/162/CEE della Commissione (4), reca l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali della specie bovina e suina, di equidi, di carni fresche e di prodotti a base di carne; che l'elenco è stato completato dalla decisione 91/361/CEE della Commissione (5) con l'aggiunta, tra l'altro, della Tunisia, per consentire l'importazione di prodotti a base di carne che sono stati sottoposti a trattamento termico in un contenitore ermetico con un valore F0 pari o superiore a 3;

    considerando che la decisione 91/499/CEE della Commissione (6), modificata da ultimo dalla decisione 92/244/CEE (7), definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi;

    considerando che da una missione veterinaria effettuata dalla Comunità in Tunisia risulta che, nonostante la situazione sanitaria ivi vigente, i servizi veterinari preposti al controllo in tale paese dispongono di una struttura e di un'organizzazione sufficiente; che un veterinario ufficiale designato dal dipartimento dei servizi veterinari controllerà la produzione di determinati prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico per l'esportazione nella Comunità;

    considerando che le condizioni sanitarie e di certificazione veterinaria devono essere adeguate alla situazione zoosanitaria di questo paese terzo;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Tunisia di prodotti a base di carne sottoposti:

    - a un trattamento termico in un contenitore ermetico con un valore F0 pari o superiore a 3, oppure

    - ad un trattamento termico fino al raggiungimento di una temperatura di almeno 80 °C nel centro della massa.

    2. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione dalla Tunisia dei prodotti a base di carne diversi da quelli definiti al paragrafo 1.

    Articolo 2

    1. La decisione 79/542/CEE del Consiglio è modificata come segue:

    a) nell'allegato, nella colonna « osservazioni » relativa ai prodotti a base di carne, alla nota (3) della riga Tunisia è aggiunta la nota « (4) ».

    b) in fondo alla tabella con l'elenco dei paesi, tra le osservazioni, è aggiunta la seguente nota:

    « (4) Nonostante le restrizioni specificate nell'elenco, è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico fino al raggiungimento di una temperatura di almeno 80 °C al centro della massa ».

    2. La decisione 91/449/CEE è modificata come segue:

    nell'allegato C, parte II, nell'elenco dei paesi autorizzati ad usare il modello di certificato di polizia sanitaria è inserita la « Tunisia ».

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1992. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15. (4) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 30. (5) GU n. L 195 del 18. 7. 1991, pag. 43. (6) GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28. (7) Vedi pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale.

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