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Document 31991R3698
Commission Regulation (EEC) No 3698/91 of 18 December 1991 on the sale at a price fixed in advance of unprocessed dried grapes to distillation industries
Regolamento (CEE) n. 3698/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, relativo alla vendita alle industrie della distillazione, a un prezzo fissato in anticipo, di uve secche non trasformate
Regolamento (CEE) n. 3698/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, relativo alla vendita alle industrie della distillazione, a un prezzo fissato in anticipo, di uve secche non trasformate
GU L 350 del 19.12.1991, pp. 29–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modified by | 31992R3429 | sostituzione | articolo 1 | 01/12/1992 |
Regolamento (CEE) n. 3698/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, relativo alla vendita alle industrie della distillazione, a un prezzo fissato in anticipo, di uve secche non trasformate
Gazzetta ufficiale n. L 350 del 19/12/1991 pag. 0029 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0223
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0223
REGOLAMENTO (CEE) N. 3698/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 relativo alla vendita alle industrie della distillazione, a un prezzo fissato in anticipo, di uve secche non trasformate LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 7, visto il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 (4) in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, considerando che a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 3601/90 (6), i prodotti destinati ad usi specifici sono venduti a prezzi fissati in anticipo o stabiliti mediante gara; considerando che il regolamento (CEE) n. 913/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, relativo alla vendita da parte degli organismi ammassatori di uve secche non trasformate destinate alla fabbricazione dell'alcole (7), stabilisce che le uve secche non trasformate possono essere vendute alle industrie della distillazione ad un prezzo fissato in anticipo; considerando che gli organismi ammassatori greci conservano circa 19 000 t di uve secche non trasformate del raccolto 1989; che tali prodotti non possono essere smerciati per il consumo umano diretto; che tali prodotti devono essere offerti all'industria per la distillazione; considerando che il prezzo di vendita dovrebbe essere fissato in modo da evitare perturbazioni del mercato comunitario dell'alcole e delle bevande alcoliche; considerando che l'importo della cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 913/89 deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo normale del mercato per le uve secche e il prezzo di vendita fissato dal presente regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Gli organismi ammassatori greci elencati in allegato procedono alla vendita di un quantitativo massimo di 15 000 t di Sultanine del raccolto 1989, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85 e del regolamento (CEE) n. 913/89 al prezzo di 8,3 ECU/100 kg netti. 2. La garanzia di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 913/89 è fissata a 15,715 ECU/100 kg netti. Articolo 2 1. Le domande d'acquisto devono essere presentate per iscritto ai singoli organismi ammassatori greci e presentate alla sede sociale dell'YDAGEP, rue Acharnon 241, Atene denominato in appresso « l'autorità competente ». 2. Gli interessati possono ottenere informazioni sui quantitativi e sui luoghi d'ammasso, rivolgendosi agli indirizzi indicati in allegato. Articolo 3 1. L'autorità competente controlla che il quantitativo specificato all'articolo 1, paragrafo 1 non venga superato. 2. Gli organismi ammassatori comunicano ogni giorno all'autorità competente le domande ed i quantitativi considerati accoglibili ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 626/85. Prima di essere accolte, le domande d'acquisto devono essere approvate dalla suddetta autorità competente. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4. (5) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7. (6) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 54. (7) GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 5. ALLEGATO Elenco degli organismi ammassatori cui è fatto riferimento all'articolo 1 del presente regolamento 1. Ksos, Kanari 24, Athina, Grecia. 2. Enosis Georgicon Sineterismon Iracliou Critis, Iraclio Critis, Grecia. 3. Enosis Georgicon Sineterismon Messaras, Mires Iracliou Critis, Grecia. 4. Enosis Georgicon Sineterismon Monofatsiou, Assimi Iracliou Critis, Grecia. 5. Agratikos Sineterismos Croussonos Crousson Critis, Grecia.