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Document 31991R1911
Council Regulation (EEC) No 1911/91 of 26 June 1991 on the application of the provisions of Community law to the Canary Islands
Regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie
Regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie
GU L 171 del 29.6.1991, pp. 1–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
01/01/2001
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Implemented by | 31991R0314 | attuazione | articolo 9 | 01/07/1991 | |
| Corrected by | 31991R1911R(01) | ||||
| Modified by | 31992R0284 | DATE articolo 10.2 | |||
| Modified by | 31999R2674 | complemento | articolo 5.2 | 18/12/1999 | |
| Modified by | 31999R2674 | aggiunta | allegato | 18/12/1999 | |
| Modified by | 32001R1105 | DATE articolo 6.1 | |||
| Modified by | 32001R1105 | DATE articolo 5.6 | |||
| Modified by | 32001R1105 | DATE articolo 5.1 |
Regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie
Gazzetta ufficiale n. L 171 del 29/06/1991 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 14 tomo 1 pag. 0004
edizione speciale svedese/ capitolo 14 tomo 1 pag. 0004
REGOLAMENTO (CEE) N. 1911/91 DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1991 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 25, paragrafo 4, primo comma, vista la proposta modificata della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che ai sensi dell'articolo 25 dell'atto di adesione, i trattati nonché gli atti delle istituzioni delle Comunità europee sono applicabili alle isole Canarie fatte salve le deroghe, previste nell'articolo precitato, nell'articolo 155 e nel protocollo n. 2 dell'atto di adesione; considerando che tale regime esclude le isole Canarie in particolare dal territorio doganale della Comunità, dall'applicazione della politica commerciale comune e da quella delle politiche comuni agricola e della pesca; che l'esperienza ha tuttavia dimostrato che lo sviluppo delle isole Canarie potrebbe essere assicurato meglio da una completa integrazione nelle politiche comuni e nel processo di completamento del mercato interno; che è opportuno quindi modificare il regime previsto dall'atto di adesione e integrare le isole Canarie nel territorio doganale della Comunità; considerando che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, primo comma dell'atto di adesione, spetta al Consiglio, su richiesta del Regno di Spagna, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, di decidere all'unanimità l'inclusione delle isole Canarie nel territorio doganale della Comunità e stabilire le misure appropriate per estendere a queste isole le vigenti disposizioni del diritto comunitario; che, il 7 marzo 1990, il Regno di Spagna ha formulato una domanda in questo senso conformemente all'articolo precitato dell'atto di adesione; considerando che l'integrazione delle isole Canarie in tutte le politiche comuni richiede un processo graduale nel corso di un periodo transitorio appropriato e senza pregiudicare le misure particolari dirette ad ovviare ai condizionamenti specifici derivanti dalla lontananza e dall'insularità delle Canarie nonché dal loro regime economico e fiscale storico; che queste misure dovranno essere oggetto di un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie da adottare in applicazione del presente regolamento; considerando che l'applicazione della politica agricola comune alle isole Canarie permetterà in particolare la libera circolazione dei prodotti secondo le modalità applicabili alla Spagna continentale (fine del periodo transitorio il 31 dicembre 1995), con l'eccezione dei meccanismi complementari agli scambi per quanto riguarda l'approvvigionamento delle isole Canarie; che, in questo quadro, sarà assicurata la libera circolazione dei prodotti tra le isole Canarie e il resto della Spagna; che la piena applicazione della politica agricola comune è subordinata all'entrata in vigore di un regime specifico di approvvigionamento; che l'applicazione di questa politica dovrà essere accompagnata inoltre da misure specifiche relative alla produzione agricola delle isole Canarie; che è opportuno quindi mantenere le disposizioni dell'atto di adesione relative all'applicazione della politica agricola comune nelle isole Canarie fino all'entrata in vigore di questo regime di approvvigionamento, salvo quelle che disciplinano l'accesso dei prodotti originari delle isole Canarie nelle altre parti della Comunità; che per quanto riguarda le banane, le disposizioni del protocollo n. 2, relative a questo prodotto, debbono restare in vigore; considerando che è opportuno applicare la politica comune della pesca alle isole Canarie fin dall'entrata in vigore del presente regolamento e secondo le condizioni applicabili alla Spagna continentale (fine del periodo transitorio il 31 dicembre 1995), fatte salve le misure particolari da decidere nel quadro della legislazione esistente; considerando che il riconoscimento storico della situazione insulare delle isole Canarie si è concretizzato con l'applicazione di successivi regimi economici e fiscali eccezionali destinati a compensare gli svantaggi legati all'isolamento geografico dell'arcipelago; considerando in questo contesto che il rafforzamento dell'integrazione delle isole Canarie nella Comunità non è incompatibile con il mantenimento in vigore di un regime fiscale indiretto particolare alle isole Canarie e in particolare con l'esclusione delle isole Canarie dal campo d'applicazione territoriale del sistema comune dell'IVA, in applicazione dell'articolo 26, collegato all'allegato I, V, 2 dell'atto di adesione, che modifica l'articolo 3, paragrafo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE (4), nonché con l'esclusione delle isole Canarie dal campo di applicazione territoriale delle direttive che riguardano i tabacchi lavorati in applicazione dell'articolo 26, collegato all'allegato I, V, 3 e 4 dell'atto di adesione; considerando che la Comunità prende atto favorevolmente degli obiettivi perseguiti dalla riforma avviata dalla Spagna per quanto riguarda gli aspetti fiscali del regime economico e fiscale delle isole Canarie; che tale riforma prevede l'istituzione graduale di un'imposizione fiscale indiretta moderna, strumento di sviluppo economico e sociale e di finanziamento dei bilanci locali e che istituisce le condizioni di un'integrazione totale nella Comunità al termine di un periodo transitorio non superiore a dieci anni; considerando che è opportuno a tale titolo autorizzare, fino al 31 dicembre 2000, in due tappe di cinque anni, secondo un processo dinamico in relazione con l'entrata graduale delle isole Canarie nell'unione doganale, talune esenzioni, totali o parziali, a favore delle produzioni locali per l'applicazione della nuova imposta detta « imposta sulla produzione e sulle importazioni (APIM) », a condizione che tali esenzioni contribuiscano alla promozione delle attività locali; che tuttavia l'applicazione di tale imposta deve essere sospesa per i prodotti soggetti alla politica agricola comune fino all'entrata in vigore di tale politica, restando inteso che, quando tali prodotti sono importati da paesi terzi, le disposizioni vigenti nelle isole Canarie negli scambi con questi paesi devono essere mantenute in vigore fino alla stessa data; considerando che allo smantellamento di tale imposta dovrà corrispondere l'adozione progressiva della tariffa doganale comune a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento e con lo stesso periodo transitorio, al fine di assicurare l'integrazione totale delle isole Canarie nell'unione doganale al 31 dicembre 2000; che tuttavia, per quanto riguarda i prodotti che rientrano nella politica agricola comune, l'applicazione della tariffa doganale comune e degli altri dazi all'importazione è subordinata all'entrata in vigore delle misure specifiche relative all'approvvigionamento delle Canarie di prodotti agricoli essenziali; che in ogni caso l'applicazione graduale della tariffa doganale comune nelle isole Canarie potrà essere accompagnata, eventualmente, da misure specifiche tariffarie o derogatorie alla politica commerciale comune per taluni prodotti sensibili; che tali misure potranno essere adottate anche per la determinazione del regime applicabile alle zone franche; considerando che l'imposta denominata « arbitrio insular - tarifa especial », applicabile alle forniture provenienti da altre parti della Comunità, secondo le condizioni fissate all'articolo 6, paragrafo 3 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione, non verrà prorogata oltre il 31 dicembre 1992 tranne l'applicazione, caso per caso, al massimo fino al 31 dicembre 2000, la quale deve essere decisa dal Consiglio; che l'applicazione di questa imposta ai prodotti importati dai paesi terzi nelle isole Canarie dovrà essere ridotta gradualmente a partire dal 1o gennaio 1996 in maniera da consentire la sua totale soppressione entro il 31 dicembre 2000 e facendo salvi gli obblighi derivanti da accordi esistenti; considerando che occorre prevedere la possibilità di applicare misure di salvaguardia al massimo fino al 31 dicembre 1999, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le disposizioni dei trattati nonché gli atti delle istituzioni delle Comunità europee, per i quali l'atto di adesione aveva previsto delle deroghe, sono applicabili alle isole Canarie secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. Articolo 2 1. A decorrere dall'entrata in vigore del regime specifico di cui al paragrafo 2, la politica agricola comune è applicabile alle isole Canarie secondo le modalità vigenti per la Spagna continentale. Tuttavia: - i meccanismi complementari agli scambi previsti nell'atto di adesione non sono applicabili all'ingresso nelle isole Canarie dei prodotti in questione; - la normativa in vigore per la Spagna continentale è applicabile alla spedizione dei prodotti originari delle isole Canarie verso le altre parti della Comunità, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. L'applicazione della politica agricola comune sarà accompagnata dall'applicazione di un regime specifico di approvvigionamento. 3. L'applicazione della politica agricola comune terrà inoltre conto delle peculiarità delle produzioni delle isole Canarie. Articolo 3 A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la politica comune della pesca è applicabile alle isole Canarie secondo le modalità vigenti per la Spagna continentale. L'applicazione della politica comune della pesca dovrà essere accompagnata dall'applicazione di misure specifiche dirette a tener conto, eventualmente, delle peculiarità delle produzioni delle isole Canarie. Articolo 4 1. Il territorio delle isole Canarie resta escluso dal campo d'applicazione del sistema comune di IVA, conformemene all'articolo 26 collegato all'allegato I, V, 2 dell'atto di adesione il quale modifica l'articolo 3, paragrafo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE. 2. Conformemente all'articolo 26 collegato all'allegato I, V, 3 e 4 dell'atto di adesione, il Regno di Spagna può astenersi dal mettere in vigore nelle isole Canarie le disposizioni delle direttive 72/464/CEE (5) e 79/32/CEE (6). Articolo 5 1. Per un periodo transitorio che non può superare il 31 dicembre 2000, le autorità spagnole sono autorizzate a sottoporre ad un'imposta, detta « imposta sulla produzione e sulle importazioni (APIM) », l'insieme dei prodotti introdotti e dei prodotti ottenuti nelle isole Canarie. Tuttavia, per i prodotti soggetti alla politica agricola comune, questa facoltà può essere esercitata solo a decorrere dall'entrata in vigore del regime specifico di approvvigionamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2. 2. Fino al 31 dicembre 1995, le aliquote di detta imposta saranno fissate conformemente al paragrafo 3. A decorrere dal 1o gennaio 1996, tali aliquote verranno ridotte nella proporzione del 20 % all'anno, in modo da consentire la soppressione della tassa nei termini previsti al paragrafo 1. 3. Le aliquote applicabili potranno variare, secondo le categorie di prodotti fra lo 0,1 % e il 5 %; tuttavia esse potranno raggiungere anche il 15 % per i tabacchi lavorati (codice NC 2402 10 00 e 2402 20 00). Non potranno in nessun caso essere aumentate di più del 15 % dell'aliquota iniziale. Questa variazione delle aliquote non deve in alcun caso essere suscettibile d'introdurre discriminazioni nei confronti dei prodotti provenienti dalla Comunità. 4. Nel quadro del periodo transitorio di cui al paragrafo 1, tenuto conto della situazione particolare delle isole Canarie e nella prospettiva della loro integrazione completa nell'unione doganale, possono essere autorizzate esenzioni dall'imposta, parziali o totali, secondo le necessità economiche, a favore delle produzioni locali, fino al 31 dicembre 1995. Tali esenzioni devono inserirsi nella strategia dello sviluppo economico e sociale delle isole Canarie, tenuto conto del pertinente quadro di sostegno comunitario e devono contribuire alla promozione delle attività locali, senza essere tali da falsare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. 5. I regimi di esenzione adottati dalle autorità competenti conformemente al paragrafo 4 saranno notificati alla Commissione che ne informa gli Stati membri e dispone di un termine di due mesi per valutarne la conformità agli obiettivi definiti nello stesso paragrafo 4. Se la Commissione non si pronuncia entro questo termine, si considera che il regime sia approvato. 6. Nel corso del 1995 la Commissione, previa consultazione delle autorità spagnole, esaminerà l'incidenza delle misure prese sull'economia delle isole Canarie e le prospettive della loro integrazione nel territorio doganale comunitario. Sulla base di tale esame, le autorità spagnole potranno essere autorizzate, secondo i criteri previsti al paragrafo 4 e la procedura prevista al paragrafo 5, a mantenere in vigore le esenzioni, totalmente o parzialmente, al massimo fino al 31 dicembre 2000. Articolo 6 1. Nel corso di un periodo transitorio che non potrà superare il 31 dicembre 2000 viene gradualmente introdotta la tariffa doganale comune (TDC) secondo il calendario seguente: - fino al 31 dicembre 1992, le aliquote dei dazi applicabili equivarranno al 30 % delle aliquote della TDC; a decorrere dal 1o gennaio 1993, aliquote equivarranno al 35 % della TDC per poi salire al 40 % dal 1o gennaio 1994 e al 50 % dal 1o gennaio 1995; - a decorrere dal 1o gennaio 1996, tali aliquote verranno aumentate in ragione del 10 % all'anno per arrivare, al termine del periodo transitorio, all'applicazione integrale della TDC nelle isole Canarie. 2. Tuttavia, l'applicazione della TDC e degli altri dazi all'importazione applicabili nel quadro della politica agricola comune è sospesa fino all'entrata in vigore del regime specifico di approvvigionamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2. 3. L'applicazione della TDC nelle isole Canarie lascia impregiudicate le misure tariffarie specifiche o, eventualmente, derogatorie alla politica commerciale comune, per taluni prodotti sensibili. Potranno essere adottate misure doganali anche per quanto riguarda il regime applicabile alle zone franche. 4. L'imposta denominata « arbitrio insular - tarifa especial » delle isole Canarie viene applicata nei confronti dei prodotti provenienti dalle altre parti della Comunità, secondo le modalità indicate nell'articolo 6, paragrafo 3 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione, ma non può essere prorogata oltre il 31 dicembre 1992. Tuttavia, su richiesta del Regno di Spagna e secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2 del precitato protocollo n. 2 il Consiglio potrà autorizzare, caso per caso, l'applicazione di questa imposta ad alcuni prodotti sensibili al massimo fino al 31 dicembre 2000. Fatti salvi gli obblighi derivanti da accordi esistenti, l'applicazione di tale imposta sui prodotti importati originari di paesi terzi dovrà essere gradualmente ridotta, a partire dal 1o gennaio 1996, in modo da consentirne la soppressione entro il 31 dicembre 2000. 5. Qualora si constati che l'applicazione del paragrafo 1 dà adito a sviamenti del traffico commerciale, la Commissione può decidere che venga riscossa la differenza dei dazi all'importazione per merci messe in libera pratica nelle isole Canarie, al momento della loro introduzione nelle altre parti del territorio doganale della Comunità. Articolo 7 La politica commerciale comune è applicabile alle isole Canarie, secondo le modalità fissate per la Spagna nell'atto di adesione, salve le misure specifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 3 e all'articolo 10, paragrafo 3 del presente regolamento. Articolo 8 La Commissione adotta le misure appropriate al fine di impedire qualsiasi movimento speculativo o sviamento del traffico commerciale conseguente alla modifica del regime degli scambi applicabile alle isole Canarie. Articolo 9 Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie. Questo programma comprenderà, in particolare, le misure specifiche di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 3 e all'articolo 6, paragrafo 3. L'applicazione di tale programma plurisettoriale di azioni, che comporta misure legislative e impegni finanziari connessi alla presa in considerazione, nell'applicazione delle politiche comuni, dei condizionamenti specifici delle isole Canarie, verrà realizzata anteriormente al 31 dicembre 1992 grazie all'adozione, da parte del Consiglio o della Commissione, secondo i casi, degli atti giuridici necessari, in conformità delle disposizioni del trattato. Articolo 10 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1991. 2. Le disposizioni del presente regolamento relative all'applicazione della politica agricola comune sono applicabili a decorrere dall'entrata in vigore del regime specifico di approvvigionamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Questo regime entra in vigore al massimo entro il 1o gennaio 1992. Tuttavia, le disposizioni del protocollo n. 2 dell'atto di adesione relative all'accesso dei prodotti originari delle isole Canarie nel resto della Comunità scadono al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo il paragrafo 3. 3. Rimangono applicabili le disposizioni del protocollo n. 2 dell'atto di adesione relative alle banane. Articolo 11 Le misure di salvaguardia previste nell'articolo 379 dell'atto di adesione sono applicabili, secondo le condizioni previse nel suddetto articolo, ai settori interessati dal nuovo regime di integrazione delle isole Canarie alla Comunità e solo fino al 31 dicembre 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente R. STEICHEN (1) GU n. C 67 del 15. 3. 1991, pag. 8. (2) GU n. C 158 del 17. 6. 1991. (3) Parere reso il 30 maggio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. (5) GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 1. (6) GU n. L 10 del 16. 1. 1979, pag. 8.