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Document 31991R1037
Commission Regulation (EEC) No 1037/91 of 25 April 1991 re-establishing the levying of customs duties on the products falling within CN code 3102 80 00, originating in Bulgaria, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3831/90 apply
REGOLAMENTO (CEE) N. 1037/91 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3102 80 00 originari della Bulgaria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
REGOLAMENTO (CEE) N. 1037/91 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3102 80 00 originari della Bulgaria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio
GU L 106 del 26.4.1991, p. 28–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 1037/91 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3102 80 00 originari della Bulgaria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio -
Gazzetta ufficiale n. L 106 del 26/04/1991 pag. 0028 - 0028
REGOLAMENTO (CEE) N. 1037/91 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 1991 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3102 80 00 originari della Bulgaria, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 9; considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che per i prodotti del codice NC 3102 80 00 originari della Bulgaria il massimale individuale è fissato a 1 352 000 ecu; che, in data 22 marzo 1991, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Bulgaria hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Bulgaria, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 29 aprile 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Bulgaria: Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci 10.0408 3102 80 00 Miscugli di urea e nitrato Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.