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Document 31991R0334

REGOLAMENTO (CEE) N. 334/91 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità d' applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo

GU L 39 del 13.2.1991, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/334/oj

31991R0334

REGOLAMENTO (CEE) N. 334/91 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità d' applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo -

Gazzetta ufficiale n. L 039 del 13/02/1991 pag. 0015 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0132
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0132


REGOLAMENTO (CEE) N. 334/91 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci e dal Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3881/90 (4), ha stabilito un massimale indicativo trimestrale per le spedizioni di prodotti lattiero-caseari destinati alla Spagna; che alla luce dell'esperienza acquisita è opportuno prevedere la possibilità di aggiungere al massimale di un trimestre il quantitativo residuo del trimestre precedente relativo a ciascun prodotto o, per quanto riguarda i formaggi, a ciascuna categoria;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 606/86, al primo comma è aggiunto il seguente testo:

« Se nel corso dello stesso anno civile il quantitativo complessivo per il quale sono state presentate domande nell'arco di un trimestre è inferiore al massimale fissato per lo stesso trimestre, il quantitativo residuo può aggiungersi al massimale stabilito per il trimestre successivo. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28. (4) GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 124.

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