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Document 31991L0326
Commission Directive 91/326/EEC of 5 March 1991 adapting to technical progress for the thirteenth time Council Directive 67/548/EEC on the approximation of laws, Regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1991 recante tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all' imballaggio e all' etichettatura delle sostanze pericolose (91/326/CEE)
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1991 recante tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all' imballaggio e all' etichettatura delle sostanze pericolose (91/326/CEE)
GU L 180 del 8.7.1991, p. 79–80
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; abrog. impl. da 32008R1272
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 31967L0548 | complemento | allegato 1 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Implicitly repealed by | 32008R1272 | 01/06/2015 |
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1991 recante tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all' imballaggio e all' etichettatura delle sostanze pericolose (91/326/CEE) -
Gazzetta ufficiale n. L 180 del 08/07/1991 pag. 0079 - 0080
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0122
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0122
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1991 recante tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (91/326/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE (2), in particolare l'articolo 19, considerando che l'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di sostanze pericolose, specificando inoltre le procedure di classificazione e di etichettatura per ciascuna sostanza; che a questo elenco devono essere aggiunte varie sostanze notificate alla Commissione ai sensi della medesima direttiva; considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico - eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 67/548/CEE è così modificata: 1) Alla fine della sezione « Numerazione delle sostanze dell'allegato I » della prefazione dell'allegato I è aggiunto il seguente paragrafo: « Il numero CEE utilizzato nell'allegato I per le sostanze pericolose notificate conformemente all'articolo 6 della direttiva 67/548/CEE è identico al numero utilizzato nella lista europea delle sostanze notificate (ELINCS). Questa numerazione è basata sull'impiego di una sequenza cifrata del tipo ×××.×××.× e inizia a 400 010 9. » 3) Le sostanze elencate nell'allegato della presente direttiva sono aggiunte all'allegato I della direttiva 67/548/CEE. Articolo 2 Gli Stati membri attuano, entro il 1o luglio 1992, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1991. Per la Commissione Carlo RIPA DI MEANA Membro della Commissione (1) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. (2) GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10. ALLEGATO Questo allegato sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 180 A. (Vedi annuncio in terza pagina di copertina della presente Gazzetta ufficiale.)