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Document 31990R3415

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3415/90 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1990 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonché le percentuali dell'aiuto al consumo da prelevare conformemente all'articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE

    GU L 330 del 29.11.1990, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3415/oj

    31990R3415

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3415/90 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1990 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonché le percentuali dell'aiuto al consumo da prelevare conformemente all'articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE

    Gazzetta ufficiale n. L 330 del 29/11/1990 pag. 0005 - 0005


    *****

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3415/90 DEL CONSIGLIO

    del 27 novembre 1990

    che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonché le percentuali dell'aiuto al consumo da prelevare conformemente all'articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n . 136/66/CEE

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2902/89 ( 2 ), in particolare l'articolo 4, secondo comma, e l'articolo 11, paragrafo 6,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il prezzo rappresentativo di mercato deve essere fissato secondo i criteri definiti all'articolo 7 del regolamento n . 136/66/CEE;

    considerando che il prezzo d'entrata deve essere fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga, per un luogo di transito della frontiera comunitaria stabilito a norma dell'articolo 9 del regolamento n . 136/66/CEE, il livello del prezzo rappresentativo di mercato tenuto conto dell'incidenza delle misure previste all'articolo 11, paragrafo 6 dello stesso regolamento;

    considerando che, in conseguenza dell'applicazione di tali criteri, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata devono essere fissati ai livelli indicati all'articolo 1 del presente regolamento;

    considerando che, in virtù dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n . 136/66/CEE, per ogni campagna oleicola una determinata percentuale dell'aiuto al consumo deve essere destinata sia al finanziamento degli organismi professionali riconosciuti di cui al paragrafo 3 di detto articolo, sia al finanziamento di azioni intese a promuovere il consumo dell'olio d'oliva nella Comunità; che occorre fissare tali percentuali per la campagna di commercializzazione 1990/1991,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva sono fissati come segue :

    _ prezzo rappresentativo di mercato : 190,61 ecu/100 kg

    _ prezzo d'entrata : 189,43 ecu/100 kg .

    Articolo 2

    1 . Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 la percentuale dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11 paragrafo 5 del regolamento n . 136/66/CEE è fissata all'1,4 %.

    2 . Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, la percentuale dell'aiuto al consumo che deve essere destinata alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento n . 136/66/CEE è fissata al 4 %.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 1990 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    V . SACCOMANDI

    ( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966, pag . 3025/66 .

    ( 2 ) GU n . L 280 del 29 . 9 . 1989, pag . 2 .

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