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Document 31990R3415
Council Regulation (EEC) No 3415/90 of 27 November 1990 fixing, for the 1990/91 marketing year, the representative market price and the threshold price for olive oil and the percentages of consumption aid to be retained in accordance with article 11 (5) and (6) of Regulation No 136/66/EEC
REGOLAMENTO (CEE) N. 3415/90 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1990 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonché le percentuali dell'aiuto al consumo da prelevare conformemente all'articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE
REGOLAMENTO (CEE) N. 3415/90 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1990 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonché le percentuali dell'aiuto al consumo da prelevare conformemente all'articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE
GU L 330 del 29.11.1990, p. 5–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 3415/90 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1990 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonché le percentuali dell'aiuto al consumo da prelevare conformemente all'articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 330 del 29/11/1990 pag. 0005 - 0005
***** REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3415/90 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1990 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonché le percentuali dell'aiuto al consumo da prelevare conformemente all'articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n . 136/66/CEE IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2902/89 ( 2 ), in particolare l'articolo 4, secondo comma, e l'articolo 11, paragrafo 6, vista la proposta della Commissione, considerando che il prezzo rappresentativo di mercato deve essere fissato secondo i criteri definiti all'articolo 7 del regolamento n . 136/66/CEE; considerando che il prezzo d'entrata deve essere fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga, per un luogo di transito della frontiera comunitaria stabilito a norma dell'articolo 9 del regolamento n . 136/66/CEE, il livello del prezzo rappresentativo di mercato tenuto conto dell'incidenza delle misure previste all'articolo 11, paragrafo 6 dello stesso regolamento; considerando che, in conseguenza dell'applicazione di tali criteri, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata devono essere fissati ai livelli indicati all'articolo 1 del presente regolamento; considerando che, in virtù dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n . 136/66/CEE, per ogni campagna oleicola una determinata percentuale dell'aiuto al consumo deve essere destinata sia al finanziamento degli organismi professionali riconosciuti di cui al paragrafo 3 di detto articolo, sia al finanziamento di azioni intese a promuovere il consumo dell'olio d'oliva nella Comunità; che occorre fissare tali percentuali per la campagna di commercializzazione 1990/1991, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva sono fissati come segue : _ prezzo rappresentativo di mercato : 190,61 ecu/100 kg _ prezzo d'entrata : 189,43 ecu/100 kg . Articolo 2 1 . Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 la percentuale dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11 paragrafo 5 del regolamento n . 136/66/CEE è fissata all'1,4 %. 2 . Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, la percentuale dell'aiuto al consumo che deve essere destinata alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento n . 136/66/CEE è fissata al 4 %. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 1990 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990 . Per il Consiglio Il Presidente V . SACCOMANDI ( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966, pag . 3025/66 . ( 2 ) GU n . L 280 del 29 . 9 . 1989, pag . 2 .