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Document 31990R2921

    Regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

    GU L 279 del 11.10.1990, p. 22–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 11/10/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2921/oj

    31990R2921

    Regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

    Gazzetta ufficiale n. L 279 del 11/10/1990 pag. 0022 - 0027
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 34 pag. 0180
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 34 pag. 0180


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2921/90 DELLA COMMISSIONE

    del 10 ottobre 1990

    relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3 e l'articolo 28,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90 (4), stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati; che le modalità di applicazione di queste disposizioni sono definite dal regolamento (CEE) n. 756/70 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2832/90 (6);

    considerando che il regolamento (CEE) n. 756/70 prevede varie disposizioni relative al controllo dell'impiego finale di caseine e caseinati, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 987/68; che quest'ultima disposizione non sarà più in vigore dal 15 ottobre 1990, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio (7); che occorre pertanto abrogare, a decorrere da questa data, le relative disposizioni del regolamento (CEE) n. 756/70;

    considerando che in base all'esperienza acquisita in materia, è opportuno precisare le disposizioni relative al controllo, in particolare per quanto concerne la frequenza e la natura delle verifiche da effettuare sul posto, nonché le sanzioni inflitte in caso di mancato rispetto delle condizioni inerenti alla concessione dell'aiuto; che in considerazione delle suddette modifiche del regime di aiuti occorre, per motivi di chiarezza, raccogliere le varie modalità di applicazione in un nuovo regolamento e abrogare il regolamento (CEE) n. 756/70;

    considerando che il comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. L'aiuto è concesso ai produttori di caseina e di caseinati soltanto se tali prodotti:

    - sono stati fabbricati utilizzando latte scremato o caseina grezza ricavata da latte prodotto nella Comunità;

    - rispondono ai requisiti di composizione di cui all'allegato I, II o III;

    - sono imballati conformemente al disposto dell'arti- colo 3.

    2. L'aiuto è versato in base ad una domanda inoltrata per iscritto all'organismo competente, contenente le seguenti indicazioni:

    i) il nome e l'indirizzo del produttore,

    ii) il quantitativo prodotto di caseina o di caseinati per il quale si chiede l'aiuto, con riferimento alla qualità di questi prodotti,

    iii) il numero delle partite di fabbricazione alle quali tale quantitativo si riferisce.

    3. Ai fini del presente regolamento la partita di fabbricazione deve essere composta da prodotti identici e fabbricati lo stesso giorno. Tuttavia, qualora la produzione totale di caseina e di caseinati dello stabilimento di cui trattasi non abbia superato 1 000 t nell'anno civile precedente, la partita di fabbricazione può essere composta da prodotti fabbricati durante la stessa settimana.

    Articolo 2

    1. L'aiuto per 100 kg di latte scremato trasformato in caseina o in caseinati di cui al paragrafo 2 è fissato in 7,94 ECU.

    2. Ai fini del calcolo dell'entità dell'aiuto, si considera che:

    a) un chilogrammo di caseina acida definita nell'allegato I è stato fabbricato con 32,17 kg di latte scremato;

    b) un chilogrammo:

    - di caseinato definito nell'allegato I o

    - di caseina presamica definita nell'allegato I o

    - di caseina acida definita nell'allegato II

    è stato fabbricato con 33,97 kg di latte scremato;

    c) un chilogrammo:

    - di caseina presamica definita nell'allegato II o

    - di caseinato definito nell'allegato II

    è stato fabbricato con 35,77 kg di latte scremato;

    d) un chilogrammo di caseina definita nell'allegato III è stato fabbricato con 24,97 kg di latte scremato;

    e) un chilogrammo di caseinato definito nell'allegato III è stato fabbricato con 28,57 kg di latte scremato.

    3. L'importo dell'aiuto concesso è quello vigente il giorno della fabbricazione della caseina o dei caseinati.

    4. La conversione dell'importo dell'aiuto in moneta nazionale avviene in base al tasso rappresentativo vigente il giorno della fabbricazione della caseina o dei caseinati.

    Articolo 3

    Sui recipienti e sugli imballaggi di caseina e di caseinati debbono essere indicati:

    a) la denominazione del prodotto, nonché il tenore minimo o massimo, espresso in percentuale, oppure il tenore effettivo dei componenti di cui all'allegato I, II e III. La denominazione da impiegare per i prodotti di cui all'allegato III è, a seconda dei casi, la seguente:

    « Caseina/Caseinati contenenti più del 5 % e fino ad un massimo del 17 % di proteine del latte diverse dalla caseina, precipitate simultaneamente e calcolate sul tenore totale di proteine del latte »;

    b) la dicitura « regolamento (CEE) n. 2921/90 »:

    c) il numero della partita di fabbricazione.

    Articolo 4

    1. I produttori di caseina o di caseinati possono beneficiare dell'aiuto soltanto:

    a) se tengono una contabilità mensile relativa alle quantità prodotte, consegnate, utilizzate e vendute per quanto concerne il latte ed i prodotti lattiero-caseari, compresa la caseina ed i caseinati,

    b) se si sottopongono ad un controllo effettuato dall'organismo competente.

    2. Nella contabilità relativa ai quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera a), debbono figurare almeno i seguenti dati:

    a) entrate di latte e di crema,

    b) acquisti di caseina grezza,

    c) acquisti di caseina e di caseinati,

    d) data di fabbricazione e quantitativi prodotti di caseina e di caseinati, individuati con il riferimento al numero delle partite di fabbricazione,

    e) quantitativi degli altri prodotti lattiero-caseari fabbricati,

    f) data di vendita e quantitativi di caseina e di caseinati venduti, nonché il nome e l'indirizzo del destinatario,

    g) perdite, campioni, quantitativi resi e sostituiti di latte, prodotti lattiero-caseari, caseina e caseinati.

    I dati sono comprovati in particolare dalle bollette di consegna, dalle fatture e dalla contabilità di magazzino dell'impresa.

    Articolo 5

    1. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri svolgono controlli inopinati sul posto in funzione del programma di fabbricazione dello stabilimento; occorre però garantire almeno un controllo ogni sette giorni di fabbricazione.

    Questi controlli comprendono il prelievo di campioni da ciascuna partita di fabbricazione e riguardano in particolare le modalità di fabbricazione, il quantitativo e la composizione delle caseine e dei caseinati prodotti.

    2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono periodicamente completati, in funzione dei quantiativi di caseine e di caseinati prodotti, da verifiche approfondite e da sondaggi, volti al raffronto fra i dati che figurano nella domanda di aiuti e la contabilità di cui all'articolo 4, da un lato, e gli opportuni documenti commerciali e le scorte effettivamente presenti in magazzino, dall'altro.

    Questi controlli debbono riguardare almeno il 25 % del quantitativo complessivo per il quale sono state presentate domande di aiuti ed implicano che ciascuno stabilimento sia controllato almeno una volta per semest

    3. Qualora si riscontrino:

    a) gravi irregolarità che riguardano almeno il 5 % delle operazioni d'aiuto controllate,

    b) forti differenze rispetto alle attività precedenti del beneficiario,

    gli Stati membri intensificano i controlli di cui al paragrafo 2 e ne informano immediatamente la Commissione.

    4. Gli Stati membri recuperano gli importi indebitamente erogati, maggiorati degli interessi. I tassi d'interesse da applicarsi sono quelli fissati a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione (1) e sono calcolati a decorrere dalla data del versamento dell'aiuto.

    5. Salvi i casi di forza maggiore, se dal controllo risulta che l'aiuto richiesto o erogato è superiore all'aiuto effettivamente dovuto in base alle disposizioni del presente regolamento:

    - l'aiuto è ridotto del 15 % se la differenza è inferiore all'8 % e del 50 % se la differenza è compresa tra l'8 % e il 20 %. Qualora il pagamento sia già avvenuto, viene rimborsato un importo pari al 15 % o al 50 % dell'aiuto;

    - l'aiuto non viene concesso o dev'essere rimborsato se la differenza è superiore al 20 %.

    6. Se dal controllo risulta che la differenza di cui al paragrafo 5 è dovuta ad una domanda redatta in modo incorretto, deliberatamente o per grave negligenza, il richiedente è escluso dal beneficio dell'aiuto per sei mesi a decorrere dalla data di notifica dell'esclusione.

    Articolo 6

    Il regolamento (CEE) n. 756/70 è abrogato.

    Le cauzioni costituite in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), primo comma, secondo trattino del regolamento anzidetto sono svincolate non appena lo Stato membro abbia introdotto il regime di controllo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2204/90 e rilasciato le autorizzazioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2742/90 della Commissione (1), per i quantitativi che, al 14 ottobre 1990, non siano ancora stati sottoposti alle destinazioni contemplate all'articolo 1, primo comma, secondo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 756/70. Qualora le destinazioni suddette siano state realizzate entro il 14 ottobre 1990, gli interessati possono chiedere lo svincolo immediato delle cauzioni mediante una domanda corredata dei documenti giustificativi pertinenti, che devono rispondere ai requisiti previsti agli articoli 12 o 20 del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (2).

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile ai quantitativi di caseine e di caseinati fabbricati a decorrere dal 15 ottobre 1990.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1990.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.

    (3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

    (4) GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.

    (5) GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28.

    (6) GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 85.

    (7) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 7.

    (1) GU n. L 40 del 13. 2. 1988, pag. 25.

    (1) GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 20.

    (2) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

    ALLEGATO I

    Requisiti di composizione

    Le caseine ed i caseinati di cui sopra hanno un tenore di proteine del latte differenti dalla caseina non superiore al 5 % del tenore totale di proteine del latte.

    I. Caseina acida

    1. Tenore massimo d'acqua 12,00 %

    2. Tenore massimo di materia grassa 1,75 %

    3. Acidità libera massima espressa in acido lattico 0,30 %

    II. Caseina presamica

    1. Tenore massimo d'acqua 12,00 %

    2. Tenore massimo di materia grassa 1,00 %

    3. Tenore minimo di ceneri 7,50 %

    III. Caseinati

    1. Tenore massimo d'acqua 6,00 %

    2. Tenore minimo di proteine del latte 88,00 %

    3. Tenore massimo di materia grassa e di ceneri 6,00 %

    ALLEGATO II

    Requisiti di composizione

    Le caseine ed i caseinati di cui sopra hanno un tenore di proteine del latte differenti dalla caseina non superiore al 5 % del tenore totale di proteine del latte.

    1.2.3 // // Caseina acida // Caseina presamica // I. Caseine // // // 1. Tenore massimo d'acqua // 10,00 % // 8,00 % // 2. Tenore massimo di materia grassa // 1,50 % // 1,00 % // 3. Acidità libera massima espressa in acido lattico // 0,20 % // - // 4. Tenore minimo di ceneri // - // 7,50 % // 5. Carica batterica totale (massima in 1 g) // 30 000 // 30 000 // 6. Tenore in coliformi (in 0,1 g) // assenza // assenza // 7. Tenore in germi termofili (massimo in 1 g) // 5 000 // 5 000 // II. Caseinati // // // 1. Tenore massimo d'acqua // 6,00 % // // 2. Tenore minimo di proteine del latte // 88,00 % // // 3. Tenore massimo di materia grassa e di ceneri // 6,00 % // // 4. Carica batterica totale (massima in 1 g) // 30 000 // // 5. Tenore in coliformi (in 0,1 g) // assenza // // 6. Tenore in germi termofili (massimo in 1 g) // 5 000 // // // //

    ALLEGATO III

    Requisiti di composizione

    Caseinati in cui il tenore di proteine del latte differenti dalla caseina non supera il 17 % del tenore totale di proteine del latte

    I. Caseine

    1. Tenore massimo d'acqua 8,00 %

    2. Tenore massimo di materia grassa 1,50 %

    3. Acidità libera massima espressa in acido lattico 0,20 %

    4. Tenore massimo di lattosio 1,00 %

    5. Tenore massimo di ceneri 10,00 %

    6. Carica batterica totale (massima in 1 g) 30 000

    7. Tenore in coliformi (in 0,1 g) nullo

    8. Tenore in germi termofili (massimo in 1 g) 5 000

    II. Caseinati

    1. Tenore massimo d'acqua 6,00 %

    2. Tenore totale minimo di sostanze proteiche del latte 85,00 %

    3. Tenore massimo di materia grassa 1,50 %

    4. Tenore massimo di lattosio 1,00 %

    5. Tenore massimo di ceneri 6,50 %

    6. Carica batterica totale (massima in 1 g) 30 000

    7. Tenore in coliformi (in 0,1 g) nullo

    8. Tenore in germi termofili (massimo in 1 g) 5 000

    ALLEGATO IV

    CONTROLLO

    a) Metodo di analisi

    Per l'applicazione del presente regolamento sono obbligatori i seguenti metodi di riferimento che figurano nella prima direttiva 85/503/CEE della Commissione, del 25 ottobre 1985, relativa ai metodi di analisi delle caseine e dei caseinati alimentari:

    1. determinazione dell'umidità (in acqua);

    2. determinazione del tenore proteico (sostanze proteiche);

    3. determinazione dell'acidità titolabile (acidità libera);

    4. determinazione delle ceneri (P2O5 compreso).

    b) Definizioni

    1. Tenore di materia grassa

    Per tenore di materia grassa si intende la percentuale in peso di sostanza totale ottenuta con il metodo Schmid-Bondzjinski-Ratzlaff o con il metodo Roese-Gottlieb.

    2. Tenore di proteine del latte diverse dalla caseina

    Per tenore di proteine del latte diverse dalla caseina si intende il tenore determinato dal metodo di dosaggio dei gruppi - SH e - S - S - legati alle proteine; i valori di riferimento sono lo 0,25 % per la caseina e il 3 % per la proteina del siero, puro e allo stato naturale.

    3. Tenore di lattosio

    Per tenore di lattosio si intende il tenore determinato per reazione di viraggio del colore in una soluzione di acido solforico dopo solubilizzazione del prodotto in ambiente di bicarbonato di sodio e separazione del siero per precipitazione delle proteine in ambiente acido.

    4. Carica batterica totale

    Per carica batterica totale si intende quella determinata per conteggio delle colonie sviluppate sul terreno di coltura dopo incubazione per 72 ore ad una temperatura di 30 °C.

    5. Tenore di coliformi

    Per assenza di coliformi in 0,1 g di prodotto si intende la reazione negativa ottenuta su terreno di coltura dopo incubazione per 24 ore ad una temperatura di 30 °C.

    6. Tenore di termofili

    Per tenore di termofili si intende quello determinato per conteggio delle colonie sviluppate su terreno di coltura dopo incubazione per 48 ore ad una temperatura di 55 °C.

    c) Prelievo di campioni

    Il prelievo dei campioni si effettua in base alla procedura prevista dalla norma internazionale ISO 707; gli Stati membri possono tuttavia impiegare un altro metodo di campionamento purché esso sia conforme a principi della succitata norma.

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