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Document 31990R1915

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1915/90 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 1990 che assoggetta le importazioni di determinati calamari congelati al rispetto del prezzo di riferimento

    GU L 173 del 6.7.1990, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1915/oj

    31990R1915

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1915/90 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 1990 che assoggetta le importazioni di determinati calamari congelati al rispetto del prezzo di riferimento

    Gazzetta ufficiale n. L 173 del 06/07/1990 pag. 0025 - 0026


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1915/90 DELLA COMMISSIONE

    del 5 luglio 1990

    che assoggetta le importazioni di determinati calamari congelati al rispetto del prezzo di riferimento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1495/89 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 6,

    considerando che l'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3796/81 dispone tra l'altro che, qualora il prezzo franco frontiera di un determinato prodotto, importato dai paesi terzi, sia inferiore al prezzo di riferimento per almeno tre giorni di mercato successivi e se quantità importanti di questo prodotto vengono importate, le importazioni dei prodotti elencati tra l'altro nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81 possono essere assoggettate alla condizione che il prezzo franco frontiera sia almeno uguale al prezzo di riferimento;

    considerando che, con regolamento (CEE) n. 3191/82 della Commissione (3), sono state fissate le modalità di applicazione del regime dei prezzi di riferimento nel settore dei prodotti della pesca e, tra l'altro, la determinazione del prezzo franco frontiera di cui all'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3796/81;

    considerando che, con regolamento (CEE) n. 3959/89 della Commissione (4), sono stati fissati tra l'altro i prezzi di riferimento dei calamari congelati dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81 per la campagna di pesca 1990;

    considerando che nel 1989 e durante i primi cinque mesi del 1990 si è constatato che nella Comunità sono state effettuate importazioni di calamari del genere « Illex » e del genere « Ommastrephes » congelati interi, non puliti, e in tubi a prezzi anormalmente bassi;

    considerando che, per i detti prodotti, i prezzi franco frontiera di quantità importanti sono rimasti inferiori al prezzo di riferimento durante tre giorni di mercato successivi;

    considerando che il prodotto importato presenta caratteristiche commerciali analoghe al prodotto comunitario; che, quindi, dette importazioni comportano un calo di prezzo di quest'ultimo, tradottosi in particolare in un calo fino al 50 % del prezzo d'orientamento dell'anno 1990 sul mercato spagnolo; che, tenuto conto della prevista entità delle importazioni e del loro prezzo, si teme che questa situazione di prezzo permanga o si aggravi nei prossimi mesi; che, per evitare perturbazioni risultanti da offerte a prezzi anormalmente bassi, è d'uopo assoggettare le importazioni dei suddetti prodotti al rispetto del prezzo di riferimento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di calamari congelati interi, non puliti, in tubi, del genere « Illex » e del genere « Ommastrephes sagittatus », dei codici NC ex 0307 99 11 e ex 0307 49 51, è soggetta alla condizione che il prezzo franco frontiera sia almeno uguale al prezzo di riferimento di cui in allegato.

    2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica ai prodotti per i quali sia fornita la prova che erano in viaggio verso la Comunità alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Gli interessati devono fornire la prova che sono rispettate le condizioni di cui al comma precedente - prova che deve essere giudicata soddisfacente dalle autorità doganali competenti - presentando tutti i documenti doganali e di trasporto stradale, ferroviario o marittimo.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile fino al 30 giugno 1991.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1990.

    Per la Commissione

    Manuel MARÍN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

    (2) GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 1.

    (3) GU n. L 338 del 30. 11. 1982, pag. 13.

    (4) GU n. L 385 del 30. 12. 1989, pag. 9.

    ALLEGATO

    (ECU/t netto)

    1.2.3 // // // // Codice NC // Designazione delle merci // Prezzi di riferimento // // // 1.2.3.4 // ex 0307 49 51 // Calamari // // // // (Ommastrephes sagittatus): // interi, non puliti tubo // 762 1 448 // // Illex spp.: // // // ex 0307 99 11 // - Illex illecebrosus: // interi, non puliti tubo // 764 1 452 // ex 0307 99 11 // - Illex argentinus: // interi, non puliti tubo // 764 1 452 // ex 0307 99 11 // - Altre specie del genere Illex: // interi, non puliti tubo // 764 1 452 // // // //

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