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Document 31990R1183

    REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1183/90 DEL CONSIGLIO, DEL 7 MAGGIO 1990, RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 857/84 CHE FISSA LE NORME GENERALI PER L' APPLICAZIONE DEL PRELIEVO DI CUI ALL' ARTICOLO 5 QUATER DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 804/68 NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

    GU L 119 del 11.5.1990, p. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1183/oj

    31990R1183

    REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1183/90 DEL CONSIGLIO, DEL 7 MAGGIO 1990, RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 857/84 CHE FISSA LE NORME GENERALI PER L' APPLICAZIONE DEL PRELIEVO DI CUI ALL' ARTICOLO 5 QUATER DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 804/68 NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

    Gazzetta ufficiale n. L 119 del 11/05/1990 pag. 0027 - 0029


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1183/90 DEL CONSIGLIO

    del 7 maggio 1990

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del

    27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

    vista la proposta della Commissione (3),

    considerando che la relazione della Commissione sul funzionamento del regime delle quote nel settore lattiero ha mostrato che la trasformazione strutturale delle aziende va proseguita; che l'aumento della riserva comunitaria dell'1 % per il sesto periodo del regime ha consentito di creare alcune disponibilità destinate, in linea di massima, ai produttori prioritari la cui situazione era ancora preoccupante; che è necessario completare questa azione a favore delle aziende di piccole dimensioni perché nel loro insieme raggiungano un livello di produzione più rispondente alle esigenze del mercato;

    considerando che per tener conto delle particolari strutture produttive in taluni Stati membri conviene autorizzarli, a date condizioni, a dare una definizione specifica dei piccoli produttori o ad accordare, previa attribuzione ai piccoli produttori, le disponibilità restanti a quei produttori che, a causa del mancato utilizzo di parte della loro capacità produttiva, si trovano in una situazione specifica difficile;

    considerando che l'obiettivo della misura può essere raggiunto soltanto se le aziende proseguono la produzione lattiera;

    considerando che, nel contesto di un regime di controllo della produzione, quantitativi supplementari possono essere assegnati soltanto se sono resi disponibili in precedenza da altri produttori; che occorre pertanto elaborare, soprattutto negli Stati membri in cui la situazione comparata delle diverse zone di raccolta lo giustifica, un nuovo programma comunitario di finanziamento dell'abbandono della produzione lattiera mediante la concessione, ai produttori che soddisfino determinati requisiti di ammissibilità, di un'indennità da versare dopo la cessazione totale e definitiva della loro attività;

    considerando che, tenuto conto dei diversi elementi che caratterizzano attualmente la categoria professionale, l'indennità deve essere fissata a 36 ecu/100 kg; che tuttavia in alcuni Stati membri potrebbe essere necessario aumentare

    l'importo dell'indennità; che occorre quindi autorizzare questi Stati membri a concedere un finanziamento complementare il cui importo può essere adattato in funzione delle specificità regionali;

    considerando che l'indennità è concessa in linea di massima per l'intero quantitativo di riferimento; che occorre tuttavia escluderne, per motivi di coerenza, i quantitativi che il produttore ha ricevuto a norma dell'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 857/84 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3880/89 (5), restando inteso che non possono beneficiare del presente programma i produttori di cui all'articolo 3 bis dello stesso regolamento e i produttori che, prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, hanno fruito dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo il caso per la totalità o per una parte del quantitativo di riferimento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 857/84 è modificato nel modo seguente:

    1) È inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 3 quater

    1. I quantitativi di riferimento resi disponibili alle condizioni contemplate all'articolo 4, paragrafo 1 ter sono contabilizzati sulla riserva di cui all`articolo 5. Essi sono concessi al produttore definito all'articolo 12, lettera c), il cui quantitativo di riferimento reale individuale disponibile, all'inizio del settimo periodo di dodici mesi di applicazione del regime, previa detrazione dei quantitativi sospesi a norma del regolamento (CEE) n. 775/87 (*), è inferiore a 60 000 kg o, nelle zone di montagna delimitate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE (**), a 100 000 kg.

    Tuttavia lo Stato membro può aumentare i quantitativi predetti a condizione che il numero dei produttori interessati rimanga inferiore al 25 % dell'insieme dei produttori e che gli importi così fissati non superino il 75 % del quantitativo di riferimento medio individuale disponibile.

    2. Il produttore può ricevere ai sensi del presente articolo un quantitativo pari alla differenza tra 60 000 kg o 100 000 kg o l'importo fissato a norma del paragrafo 1, secondo comma, secondo il caso, e il quantitativo di riferimento definito al paragrafo 1, primo comma.

    Egli s'impegna a non chiedere di poter beneficiare di un qualsiasi programma di abbandono della produzione lattiera fino al termine del regime del prelievo supplementare per quanto riguarda sia il quantitativo di riferimento individuale di base sia il quantitativo ricevuto in applicazione del primo comma.

    3. Se, previa attribuzione ai produttori di cui al paragrafo 1, rimangono ancora quantitativi resi disponibili lo Stato membro interessato può accordare questi quantitativi ai produttori che, a causa del mancato utilizzo di parte della loro capacità produttiva, si trovano in una situazione specifica difficile. Questa disposizione è tuttavia applicabile soltanto se l'indennità di 36 ecu/100 kg di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ter, lettera d) non è stata aumentata dallo Stato membro in questione.

    4. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

    *(*) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5.

    (**) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.»

    2) All'articolo 4:

    a) il testo del paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

    «a) - concedere ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente l'intera produzione lattiera un'indennità da versare in una o più annualità;

    - concedere ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte della produzione lattiera un'indennità da versare in una o più annualità.»

    b)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «1 ter. Gli Stati membri concedono al produttore definito all'articolo 12, lettera c), primo comma o ad ogni produttore associato in caso di applicazione dell'articolo 12, lettera c), secondo comma, che si impegna anteriormente al 1o novembre 1990 ad abbandonare totalmente e definitivamente la produzione lattiera prima del 1o aprile 1991, un'indennità da versare in un'unica soluzione anteriormente al 1o luglio 1991.

    Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non applicare il programma di abbandono della produzione lattiera a motivo che la situazione comparata delle diverse zone di raccolta non lo giustifica.

    a) Ne può beneficiare il produttore:

    - che dispone di un quantitativo di riferimento ai sensi dell'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel quadro sia della formula A che della formula B; e

    - la cui azienda è situata al di fuori delle zone definite conformemente all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE; questa condizione non si applica negli Stati membri in cui la superficie agricola utile comprende più del 75 % di zone precitate.

    Tuttavia gli Stati membri:

    - possono decidere di non concedere l'indennità ai produttori che possegano meno di sei vacche da latte o il cui quantitativo di riferimento individuale reale disponibile sia inferiore a 25 000 kg all'anno;

    - sono autorizzati a prendere i provvedimenti necessari per garantire che le riduzioni dei quantitativi effettuate ai sensi del presente paragrafo siano, per quanto possibile, equamente ripartite tra le regioni e le zone di raccolta.

    b)

    L'indennità è concessa per il quantitativo di riferimento cui ha diritto il produttore all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, compresi i quantitativi sospesi a norma del regolamento (CEE) n. 775/87 ed esclusi i quantitativi ricevuti a norma dell'articolo 3 ter del presente regolamento.

    c)

    Nel caso degli affitti rustici, la domanda dell'indennità è presentata dall'affittuario.

    Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire le modalità di presentazione della domanda di indennità da parte dell'affittuario e le modalità di concessione della medesima.

    d)

    Il finanziamento comunitario del presente programma è limitato ad un quantitativo di 500 000 tonnellate. Entro tale limite, esso è suddiviso tra gli Stati membri in funzione delle domande trasmesse alla Commissione.

    L'indennità è fissata a 36 ecu/100 kg di latte o equivalente latte. Gli Stati membri possono contribuire al finanziamento comunitario aumentando l'importo dell'indennità. Il livello del supplemento può essere adattato nell'ambito del loro territorio per tener conto delle diverse condizioni locali per quanto riguarda:

    - l'andamento della produzione lattiera,

    - il livello medio delle consegne per produttore,

    - la necessità di non ostacolare la ristrutturazione della produzione lattiera,

    - l'esistenza di possibilità di riconversione ad altre attività produttive.

    Il finanziamento previsto al primo comma è considerato un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70.

    e)

    La Commissione adotta le misure d'applicazione del presente paragrafo secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. COLLINS

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) GU n. L 378 dell'11. 12. 1989, pag. 1.

    (3) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 51.

    (4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

    (5) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 3.

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