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Document 31989R4046

REGOLAMENTO (CEE) N. 4046/89 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1989 relativo alle garanzie da prestare per assicurare l' adempimento dell' obbligazione doganale

GU L 388 del 30.12.1989, pp. 24–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogato da 392R2913

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/4046/oj

31989R4046

REGOLAMENTO (CEE) N. 4046/89 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1989 relativo alle garanzie da prestare per assicurare l' adempimento dell' obbligazione doganale -

Gazzetta ufficiale n. L 388 del 30/12/1989 pag. 0024 - 0027


REGOLAMENTO (CEE) N. 4046/89 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1989 relativo alle garanzie da prestare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in base a talune disposizioni della regolamentazione doganale, le autorità doganali, per assicurare l'adempimento di una obbligazione nata o che può nascere, hanno l'obbligo ovvero la facoltà di imporre la costituzione di una garanzia;

considerando che le norme relative a queste garanzie rivestono una particolare importanza per il buon funzionamento dell'unione doganale e per garantire la massima parità di trattamento degli operatori economici; che, poiché la costituzione di una garanzia comporta spese di ammontare non trascurabile, è opportuno che tutti gli operatori economici della Comunità siano soggetti alle medesime norme, indipendentemente dallo Stato membro dove si trovano, per quanto concerne in particolare le modalità di costituzione della garanzia stessa e la determinazione del suo importo;

considerando che, nei casi in cui è prevista una garanzia, essa deve essere prestata dalla persona a carico della quale è nata o può nascere l'obbligazione doganale e un'unica volta; che tuttavia non occorre esigere tale garanzia qualora la persona in questione sia una pubblica amministrazione, perché non sussiste nei confronti di quest'ultima il rischio di mancato adempimento dell'obbligazione in questione; che il costo della garanzia, sia per gli operatori economici che per l'amministrazione doganale, non può essere proporzionato ai rischi reali di mancato adempimento dell'obbligazione doganale, qualora lo stesso importo dei dazi da pagare non superi un certo limite; che quindi le autorità doganali devono avere la facoltà di non esigere una garanzia per le obbligazioni doganali inferiori a detto importo;

considerando che, ai fini di semplificazione, una garanzia deve poter essere prestata globalmente per più operazioni dalle quali nasca o possa nascere un'obbligazione doganale;

considerando che, quando la costituzione della garanzia è prevista a titolo facoltativo, tale garanzia deve essere richie-

sta nella misura in cui manca la certezza che l'adempimento dell'obbligazione doganale verrà effettuato nei termini stabiliti; che per stabilire la mancanza di certezza dell'adempimento dell'obbligazione doganale l'autorità competente deve procedere ad una valutazione degli elementi di fatto del caso in esame; che tale garanzia facoltativa deve poter essere richiesta ad ogni istante allorché le autorità doganali lo ritengono necessario;

considerando che, quando la garanzia è obbligatoria, il suo importo deve essere pari a quello, noto o stimato dalle autorità doganali, dell'obbligazione doganale in questione; che, quando la garanzia è facoltativa, il suo importo massimo non deve eccedere quello dell'obbligazione doganale effettiva;

considerando che i tipi di garanzia più idonei ad assicurare l'adempimento di un'obbligazione doganale sono il deposito in contanti o equiparato o la costituzione di una cauzione; che gli interessati devono poter scegliere fra questi due tipi di garanzia; che, tuttavia, nell'ambito di taluni regimi doganali sono previsti tipi di garanzia specifici sul piano comunitario; che conviene mantenerli; che le autorità doganali debbono poter rifiutare la garanzia proposta qualora ritengano che tale garanzia non assicuri con certezza ed entro i termini stabiliti l'adempimento dell'obbligazione in questione; che, in situazioni eccezionali, tali autorità debbono invece poter accettare un tipo di garanzia diverso dai due sopracitati, qualora assicuri in maniera altrettanto efficace l'adempimento dell'obbligazione;

considerando che la garanzia deve essere immediatamente svincolata qualora l'obbligazione doganale alla quale essa si riferiva sia estinta o non possa più nascere; che la garanzia deve poter essere svincolata anche parzialmente, in funzione della diminuzione dell'importo dell'obbligazione doganale garantita;

considerando che, a fini di semplificazione, le disposizioni applicabili in materia di garanzia dei dazi all'importazione e dei dazi all'esportazione debbono essere applicate anche quando si procede alla costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento d'imposizioni risultanti dall'applicazione della politica agricola comune e alle quali sono soggette, negli scambi intracomunitari, le merci comunitarie;

considerando che le disposizioni relative alla garanzia che figurano in talune convenzioni internazionali non possono essere pregiudicate da disposizioni comunitarie in materia; che lo stesso vale per il regime di transito comunitario;

considerando che occorre abrogare o modificare le disposizioni relative alla garanzia già prevista dalla regolamentazione comunitaria e contrarie a quelle del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 1. Il presente regolamento stabilisce le norme applicabili alle garanzie che debbono essere prestate, conformemente alle regolamentazioni doganali, per assicurare, in tutto o in parte, l'adempimento di un'obbligazione doganale.

2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a) regolamentazione doganale: l'insieme delle disposizioni a carattere comunitario e delle disposizioni prese per l'applicazione della normativa comunitaria che regola l'importazione, l'esportazione, il transito e la permanenza delle merci che formano oggetto di scambio tra gli Stati membri, nonché tra questi ed i paesi terzi;

b) obbligazione doganale; l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione (obbligazione doganale all'importazione) o dei dazi all'esportazione (obbligazione doganale all'esportazione) applicabili, in virtù delle vigenti disposizioni, alle merci soggette ai dazi medesimi;

c) persona:

- o una persona fisica

- o una persona giuridica

- o un'associazione di persone riconosciuta capace di compiere atti giuridici senza avere lo statuto giuridico di persona giuridica, qualora tale possibilità sia prevista dalle vigenti norme;

d) dazi all'importazione: tanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli;

e)

dazi all'esportazione: i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'esportazione previste nell'ambito della politica agricola comune o di quello dei regimi specifici applicabili a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli;

f)

autorità doganale: qualsiasi autorità competente per l'applicazione della regolamentazione doganale, anche se tale autorità non appartiene all'amministrazione delle dogane;

g)

merci comunitarie:

le merci:

- interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza l'apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità;

- provenienti da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono in libera pratica in uno Stato membro;

- ottenute nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente a partire dalle merci di cui al secondo trattino oppure dalle merci di cui al primo ed al secondo trattino.

TITOLO I

Obbligo della garanzia

Articolo 2 1. Quando, in applicazione della regolamentazione doganale, l'autorità doganale impone la costituzione di una garanzia per assicurare l'adempimento di un'obbligazione doganale, tale garanzia deve essere prestata dalla persona a carico della quale è nata o può nascere l'obbligazione stessa.

2. Per una stessa obbligazione doganale l'autorità doganale può esigere soltanto la costituzione di una garanzia.

3. L'autorità doganale può permettere che la garanzia venga costituita da un terzo, anziché dalla persona cui è richiesta la garanzia.

4. Non viene richiesta alcuna garanzia quando la persona a carico della quale è nata o può nascere un'obbligazione doganale è una pubblica amministrazione.

5. L'autorità doganale può non esigere la costituzione della garanzia qualora l'importo dei dazi da pagare non superi i 500 ecu.

Articolo 3 1. Quando la regolamentazione doganale prevede la costituzione di una garanzia a titolo facoltativo, tale garanzia viene richiesta a discrezione dell'autorità doganale, soltanto se non vi è certezza che l'adempimento di un'obbligazione doganale, nata o che può nascere, sarà effettuato entro i termini stabiliti.

Quando la garanzia di cui al primo comma non viene richiesta, la competente autorità può nondimeno chiedere alla persona di cui all'articolo 2, paragrafo 1 un impegno relativo agli obblighi cui detta persona è legalmente tenuta.

2. La garanzia di cui al paragrafo 1, primo comma può essere richiesta:

- contestualmente all'applicazione della regolamentazione che prevede la possibilità di imporre la costituzione della garanzia in questione;

- oppure in qualsiasi momento successivo, allorché l'autorità doganale constata che non vi è certezza che l'adempimento dell'obbligazione doganale, nata o che può nascere, sarà effettuato entro i termini stabiliti.

Articolo 4 Su richiesta della persona di cui all'articolo 2, paragrafo 1 può essere costituita una garanzia globale per più operazioni che comportino o possano comportare la nascita di un'obbligazione doganale.

Articolo 5 Quando la regolamentazione doganale prevede la costituzione di una garanzia a titolo obbligatorio, l'autorità doganale ne determina l'importo in misura pari:

- all'importo esatto del dazio o dei dazi da garantire, se tale importo può essere determinato con certezza al momento in cui la garanzia viene imposta;

- all'importo più elevato, stimato dall'autorità doganale, dell'obbligazione o delle obbligazioni doganali nate o che possono nascere, negli altri casi, segnatamente se la garanzia è esigibile per più operazioni da effettuarsi durante un periodo determinato.

Articolo 6 Quando la regolamentazione doganale prevede la costituzione di una garanzia a titolo facoltativo e se l'autorità doganale l'impone, essa ne determina l'importo in modo che non superi il livello previsto dall'articolo 5.

TITOLO II

Costituzione della garanzia

Articolo 7 Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, la garanzia può essere costituita:

- da un deposito in contanti,

- o con una cauzione.

Articolo 8 1. Il deposito in contanti deve essere effettuato nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la ga-

ranzia.

Sono equiparate ad un deposito in contanti:

- la consegna di un assegno il cui pagamento sia garantito dall'organismo sul quale è emesso in qualsiasi modo ritenuto soddisfacente dall'autorità doganale;

- la consegna di qualsiasi altro titolo che abbia efficacia liberatoria e che sia riconosciuto dall'autorità doganale.

2. Il deposito in contanti o quello equiparato deve essere costituito conformemente alle disposizioni dello Stato membro in cui è richiesta la garanzia.

Articolo 9 Il garante si deve impegnare a pagare in solido con il debitore l'importo garantito dell'obbligazione doganale il cui pagamento diventa esigibile. Il garante deve:

- avere la sua normale residenza o uno stabilimento nella Comunità e

- fatte salve le disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi, essere autorizzato dall'autorità doganale dello Stato membro nel quale è prestata la garanzia. Questa autoritzzazione può essere subordinata fra l'altro alla

condizione che il garante sia una persona le cui attività

professionali principali o secondarie riguardino la fornitura di tali servizi.

Articolo 10 1. La persona tenuta a prestare la garanzia è libera di scegliere fra le modalità di costituzione della garanzia stessa previste dall'articolo 7.

Tuttavia, l'autorità doganale può rifiutare di accettare il tipo di garanzia proposto quando questa sia incompatibile con il buon funzionamento della procedura doganale in vigore.

L'autorità doganale può prevedere che il tipo di garanzia scelto dalla persona in questione venga mantenuto per un periodo determinato.

2. Nella misura in cui le disposizioni adottate a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 lo consentano, l'autorità doganale può accettare tipi di garanzia diversi da quelli di cui all'articolo 7, purché detti tipi assicurino in modo equivalente l'adempimento dell'obbligazione doganale.

Con le stesse riserve, essa può accettare un deposito in denaro e la consegna di titoli senza che siano soddisfatte le condizioni fissate nell'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 11 L'autorità doganale può rifiutare di accettare la garanzia proposta qualora quest'ultima non le sembri assicurare l'effettivo adempimento dell'obbligazione doganale entro i termini previsti.

Articolo 12 Qualora l'autorità doganale constati che la garanzia prestata non assicura o non assicura più l'effettivo e completo adempimento dell'obbligazione doganale entro i termini stabiliti, essa impone alla persona di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a scelta di quest'ultima, la prestazione di una garanzia complementare oppure la sostituzione della garanzia iniziale con una nuova garanzia.

TITOLO III

Svincolamento della garanzia

Articolo 13 1. La garanzia non può essere svincolata fino a quando l'obbligazione doganale per la quale essa è stata prestata non sia estinta o non possa più nascere. Non appena l'obbligazione doganale è estinta o non può più nascere, la garanzia deve essere immediatamente svincolata.

2. Qualora l'obbligazione doganale sia parzialmente estinta o non possa più nascere per una parte dell'importo che è stato garantito, su richiesta dell'interessato la garanzia costituita viene svincolata per la parte che interessa, salvo il caso in cui l'importo in questione non lo giustifichi.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 14 Il presente regolamento è applicabile quando si costituisce una garanzia per assicurare il pagamento di imposizioni derivanti dall'applicazione della politica agricola comune e alle quali sono soggette, negli scambi intracomunitari, le merci comunitarie.

Articolo 15 1. Il comitato per la regolamentazione doganale generale di cui all'articolo 24 della direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci (4), modificata da ultimo dalla direttiva 81/853/CEE (5), può esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e sollevata dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta di uno Stato membro.

2. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafi 2 e 3 della direttiva 79/695/CEE.

Articolo 16 Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatte salve le disposizioni particolari vigenti in materia di garanzia, in virtù:

- di convenzioni internazionali;

- del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1674/87 (7).

Articolo 17 1. La direttiva 79/695/CEE è modificata come segue:

a) Il testo dell'articolo 18, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Le autorità competenti possono subordinare la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo alla costituzione di una garanzia.»

b) Il testo dell'articolo 19, paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. Le autorità competenti possono subordinare la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo alla costituzione di una garanzia.»

2. Il testo dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (8), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

Se nel corso della determinazione del valore in dogana delle merci importate si rende necessario differire la determinazione definitiva di detto valore, l'importatore può nondimeno ottenere, su sua richiesta, lo svincolo delle merci in questione, purché presti una garanzia sufficiente che copra la differenza tra l'importo dei dazi doganali cui le merci possono in definitiva essere soggette e l'importo derivante dalla dichiarazione.»

Articolo 18 Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni da essi adottate per garantire l'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica questa informazione agli altri Stati membri.

Articolo 19 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1g gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

(1) GU n. C 30 del 4. 2. 1983, pag. 11.

(2) GU n. C 77 del 19. 3. 1984, pag. 159 e GU n. C 291 del

20. 11. 1989, pag. 49.

(3) GU n. C 211 dell'8. 3. 1983, pag. 2.(4) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19.

(5) GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 1.

(6) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

(7) GU n. L 157 del 17. 6. 1987, pag. 1.

(8) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

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