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Document 31989R1544

    Regolamento (CEE) n. 1544/89 della Commissione del 2 giugno 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3460/85, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un'indennità compensativa per le sardine mediterranee

    GU L 151 del 3.6.1989, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1544/oj

    31989R1544

    Regolamento (CEE) n. 1544/89 della Commissione del 2 giugno 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3460/85, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un'indennità compensativa per le sardine mediterranee

    Gazzetta ufficiale n. L 151 del 03/06/1989 pag. 0022 - 0022
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 3 pag. 0129
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 3 pag. 0129


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1544/89 DELLA COMMISSIONE

    del 2 giugno 1989

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 3460/85, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un'indennità compensativa per le sardine mediterranee

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine della specie Sardina pilchardus (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3940/87 (2), in particolare l'articolo 4,

    considerando che, per alcuni prodotti salati, la durata di maturazione non consente, in determinati casi, di rispettare il termine per la presentazione della domanda di versamento dell'indennità fissato dal regolamento (CEE) n. 3460/85 della Commissione (3); che, per evitare che i prodotti in causa siano esclusi dal beneficio dell'indennità compensativa, è opportuno modificare l'articolo 5, paragrafo 1 di detto regolamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3460/85, è aggiunto il comma seguente:

    « Per i prodotti salati che richiedono una maturazione sotto sale la cui durata non consente di rispettare il termine di sei mesi summenzionato, lo Stato membro in causa, se del caso, proroga questo termine entro il limite di tempo necessario alla maturazione dei prodotti. Questo termine supplementare non può in nessun caso superare sei mesi. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1989.

    Per la Commissione

    Manuel MARÍN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1.

    (2) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6.

    (3) GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 19.

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