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Document 31989L0359

    Direttiva 89/359/CEE del Consiglio del 29 maggio 1989 che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati Membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

    GU L 153 del 6.6.1989, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2000; abrog. impl. da 32000L0029

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/359/oj

    31989L0359

    Direttiva 89/359/CEE del Consiglio del 29 maggio 1989 che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati Membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

    Gazzetta ufficiale n. L 153 del 06/06/1989 pag. 0028 - 0028
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0105
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0105


    *****

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 29 maggio 1989

    che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

    (89/359/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che, con la direttiva 77/93/CEE (3), modificata da ultimo dalla direttiva 88/572/CEE (4), il Consiglio ha istituito misure protettive contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; che la difesa dei vegetali contro tali sostanze e organismi è indispensabile per l'incremento della produttività dell'agricoltura, incremento che rientra tra le finalità della politica agricola comune;

    considerando che le sementi non sono comprese tra i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, elencati nell'allegato V della direttiva 77/93/CEE, che debbono essere sottoposti a ispezione fitosanitaria nel paese di origine o nel paese speditore prima che ne sia permessa l'introduzione in uno Stato membro;

    considerando tuttavia che le misure volte a garantire il rispetto della norma che prevede l'ispezione ufficiale delle sementi per accertare la loro conformità ai requisiti particolari elencati nell'allegato IV, parte A della direttiva 77/93/CEE debbono essere stabilite a livello comunitario;

    considerando che, successivamente alla sua adozione, sono stati introdotti nella direttiva 77/93/CEE, mediante modifica dell'allegato IV, parte B, requisiti particolari per quanto riguarda l'importazione di determinate sementi in alcuni Stati membri; che l'articolo 6, paragrafo 2 prevede che gli Stati membri istituiscano misure di ispezione per accertare l'osservanza delle condizioni previste dagli allegati di tale direttiva; che le misure necessarie per garantire che in occasione dell'introduzione di sementi negli Stati membri siano rispettate le condizioni elencate sia nella parte B, che nella parte A dell'allegato IV, debbono essere adottate a livello comunitario;

    considerando che il periodo fissato per l'adozione delle suddette misure a livello comunitario si è rivelato insufficiente e deve pertanto essere prolungato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    All'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 77/93/CEE:

    - i termini « articolo 6, paragrafo 3 » sono sostituiti dai termini « articolo 6, paragrafo 2, per quanto riguarda le sementi di cui all'allegato IV, parte B, e articolo 6, paragrafo 3 » e

    - la data « 31 dicembre 1986 » è sostituita dalla data « 31 dicembre 1991 ».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1989.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. ROMERO HERRERA

    (1) GU n. C 254 del 30. 9. 1988, pag. 4.

    (2) GU n. C 326 del 19. 12. 1988, pag. 288.

    (3) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

    (4) GU n. L 313 del 19. 11. 1988, pag. 39.

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