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Document 31988R3893

Regolamento (CEE) n. 3893/88 della Commissione del 14 dicembre 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2290/83 che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

GU L 346 del 15.12.1988, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2011; abrogato da 32011R1225

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3893/oj

31988R3893

Regolamento (CEE) n. 3893/88 della Commissione del 14 dicembre 1988 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2290/83 che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 15/12/1988 pag. 0032 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 6 pag. 0247
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 6 pag. 0247


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3893/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2290/83 che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1315/88 (2), in particolare l'articolo 143,

considerando che il regolamento (CEE) n. 918/83 ha introdotto in via definitiva, con gli articoli 63 bis e 63 ter, nel regime comunitario delle franchigie doganali le disposizioni, sino ad allora facoltative, degli articoli 137 e 138 di detto regolamento, relative all'importazione di strumenti ed apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici;

considerando che le disposizioni di applicazione possono per certi aspetti prendere come modello le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2290/83 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1745/85 (4); che appare quindi opportuno trattare l'intera materia in un unico strumento normativo, modificando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2290/83 in modo da estenderne la portata;

considerando che sembra altresì opportuno procedere all'adeguamento di talune disposizioni procedurali, la cui necessità è stata evidenziata dall'esperienza acquisita nell'attuazione delle disposizioni vigenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2290/83 è modificato come segue:

1. Il titolo è sostituito dal seguente testo:

« Regolamento (CEE) n. 2290/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 e degli articoli 63 bis e 63 ter del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ».

2. L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

Il presente regolamento determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 e degli articoli 63 bis e 63 ter del regolamento (CEE) n. 918/83, in appresso denominato "regolamento di base". »

3. Nell'articolo 7, paragrafo 2 il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« In attesa che venga presa, conformemente alle disposizioni del presente articolo, una decisione in merito alla domanda di ammissione in franchigia, l'autorità competente può autorizzare l'importazione dello strumento o apparecchio di cui alla domanda in regime di esonero provvisorio dai dazi all'importazione, dietro impegno dell'istituto o dell'organismo destinatario a pagare i dazi qualora non fosse accordata la franchigia ».

4. Nell'articolo 7, paragrafo 7 è aggiunto il testo seguente:

« Questo termine può essere tuttavia prorogato, senza che il termine totale possa eccedere nove mesi, qualora la Commissione, per poter pronunciarsi, abbia dovuto chiedere allo Stato membro elementi d'informazione supplementari. In tale ipotesi, la Commissione ne deve informare l'autorità competente che ha trasmesso le domande, prima della scadenza del termine iniziale di sei mesi ».

5. È inserito il seguente titolo V bis:

« TITOLO V BIS

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI STRUMENTI O APPARECCHI MEDICI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 63 BIS E 63 TER DEL REGOLAMENTO DI BASE

Articolo 15 bis

1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi, conformemente alle disposizioni degli articoli 63 bis e 63 ter del regolamento di base, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede tale istituto od organismo.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti informazioni relative allo strumento o all'apparecchio in oggetto:

a) l'esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per detto strumento o apparecchio, nonché la presunta classificazione del medesimo nella nomenclatura tariffaria;

b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante e, eventualmente, del fornitore;

c) il paese d'origine dello strumento o apparecchio;

d) il luogo in cui lo strumento o apparecchio deve essere utilizzato;

e) l'uso cui è destinato lo strumento o apparecchio.

3. Se trattasi di dono, la domanda deve recare altresì:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del donatore;

b) un attestato del richiedente da cui risulti:

- che la donazione degli strumenti o apparecchi in questione non sottintende, nel donatore, alcun intento commerciale, e

- che il donatore non è legato in alcun modo al fabbricante degli strumenti o apparecchi per i quali è richiesta la franchigia.

Articolo 15 ter

1. Quando l'autorità competente di uno Stato membro intende autorizzare l'ammissione in franchigia degli strumenti o apparecchi di cui all'articolo 63 bis del regolamento di base, essa consulta gli altri Stati membri circa l'esistenza di strumenti o apparecchi equivalenti fabbricati nella Comunità.

2. Se, entro quattro mesi, l'autorità che ha proceduto alla consultazione non ottiene risposta, essa reputa che, negli Stati membri consultati, non siano prodotti strumenti o apparecchi equivalenti a quello per il quale è richiesta la franchigia.

3. Qualora il termine di quattro mesi sia insufficiente per l'istanza consultata, quest'ultima ne informa l'autorità consultante, precisando il termine entro il quale essa prevede di fornire una risposta definitiva, termine che peraltro non può eccedere due mesi supplementari.

4. Se, al termine della procedura di consultazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, l'autorità consultante constata che sussistono le condizioni prescritte dall'articolo 63 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento di base, essa autorizza la franchigia; in caso contrario, la rifiuta.

Articolo 15 quater

Qualora l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'istituto o l'organismo destinatario non sia in grado di prendere la decisione di cui all'articolo 15 ter, si applicano, mutandis mutandis, le disposizioni della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafi da 2 a 7, relativamente all'ammissione in franchigia di strumenti e apparecchi scientifici.

Articolo 15 quinquies

Le disposizioni degli articoli 15 bis, 15 ter e 15 quater si applicano, mutatis mutandis, ai pezzi di ricambio, elementi e accessori specifici, nonché agli utensili destinati alla manutenzione, al controllo, alla calibratura o alla riparazione degli strumenti o apparecchi ammessi in franchigia ai sensi dell'articolo 63 bis, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento di base.

Articolo 15 sexies

Le disposizioni dell'articolo 8 sono applicabili, mutatis mutandis. »

6. Nell'articolo 16, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

« 1. Ciascun Stato membro comunica alla Commissione l'elenco degli strumenti, apparecchi, pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili il cui prezzo o valore in dogana sia superiore a 5 000 ECU e dei quali abbia autorizzato l'ammissione in franchigia in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 14, paragrafo 1 o dell'articolo 15 ter, paragrafo 4. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 123 del 17. 5. 1988, pag. 2.

(3) GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 20.

(4) GU n. L 167 del 27. 6. 1985, pag. 21.

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