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Document 31988R3498

    Regolamento (CEE) n. 3498/88 della Commissione del 9 novembre 1988 che modifica i regolamenti (CEE) n. 391/68 e (CEE) n. 1092/80 relativamente alle condizioni richieste per gli acquisti d'intervento e la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

    GU L 306 del 11.11.1988, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3498/oj

    31988R3498

    Regolamento (CEE) n. 3498/88 della Commissione del 9 novembre 1988 che modifica i regolamenti (CEE) n. 391/68 e (CEE) n. 1092/80 relativamente alle condizioni richieste per gli acquisti d'intervento e la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

    Gazzetta ufficiale n. L 306 del 11/11/1988 pag. 0032 - 0033
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0201
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0201
    edizione speciale in lingua ceca capitolo 03 tomo 08 pag. 147 - 148
    edizione speciale in lingua estone capitolo 03 tomo 08 pag. 147 - 148
    edizione speciale in lingua ungherese capitolo 03 tomo 08 pag. 147 - 148
    edizione speciale in lingua lituana capitolo 03 tomo 08 pag. 147 - 148
    edizione speciale in lingua lettone capitolo 03 tomo 08 pag. 147 - 148
    edizione speciale in lingua maltese capitolo 03 tomo 08 pag. 147 - 148
    edizione speciale in lingua polacca capitolo 03 tomo 08 pag. 147 - 148
    edizione speciale in lingua slovacca capitolo 03 tomo 08 pag. 147 - 148
    edizione speciale in lingua slovena capitolo 03 tomo 08 pag. 147 - 148


    Regolamento (CEE) n. 3498/88 della Commissione

    del 9 novembre 1988

    che modifica i regolamenti (CEE) n. 391/68 e (CEE) n. 1092/80 relativamente alle condizioni richieste per gli acquisti d'intervento e la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/88 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

    considerando che scopo dell'intervento o dell'ammasso privato è permettere di ritirare provvisoriamente un prodotto da un mercato poco equilibrato e di reimmettervelo non appena l'equilibrio del mercato si sia ripristinato; che pertanto i prodotti offerti all'intervento o all'ammasso devono essere idonei all'alimentazione umana o a quella animale, secondo il caso;

    considerando che il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva [3], ha stabilito la procedura da seguire in caso di emergenza radioattiva ai fini della determinazione dei livelli di contaminazione radioattiva che le derrate destinate all'alimentazione umana e animale devono rispettare per poter essere immesse sul mercato; che, di conseguenza, i prodotti agricoli che presentano un tenore di radioattività superiore ai livelli massimi fissati non possono formare oggetto di acquisto d'intervento o di contratto d'ammasso;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio, del 30 maggio 1986, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 624/87 [5], ha fissato all'articolo 3 le tolleranze massime in materia di radioattività; che queste tolleranze figurano anche all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio [6], il quale sostituisce il regolamento (CEE) n. 1707/86 dopo che quest'ultimo è giunto a scadenza; che i prodotti agricoli con un tenore di radioattività superiore alle suddette tolleranze massime non possono essere considerati di qualità sana, leale e mercantile;

    considerando che, in seguito al suddetto incidente, si è constatato che una parte della produzione agricola comunitaria è stata contaminata in varia misura dalla radioattività; che è opportuno precisare che i prodotti agricoli d'origine comunitaria, il cui tenore di radioattività superi i valori fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 non possono formare oggetto di acquisto d'intervento né di contratto d'ammasso;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 391/68 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4160/87 [8], elenca all'articolo 5 le condizioni cui è subordinato l'acquisto d'intervento di dette carni; che il regolamento (CEE) n. 1092/80 della Commissione [9], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/85 [10], indica all'articolo 2 le condizioni cui è subordinata la conclusione di contratti d'ammasso per dette carni; che occorre precisare tali condizioni; che i due regolamenti suddetti devono essere pertanto modificati;

    considerando che il grado di contaminazione radioattiva delle derrate alimentari conseguente ad un'emergenza radioattiva varia a seconda del tipo di incidente e del tipo di prodotto; che pertanto la decisione sulla necessità di effettuare controlli e sulle misure di controllo da attuare deve essere presa caso per caso, tenendo conto, per esempio, delle caratteristiche peculiari alle regioni e ai prodotti contaminati, nonché dei radionucleidi in causa;

    considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. All'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 391/68 è aggiunto il testo della seguente lettera d):

    "d) hanno un tenore di radioattività superiore ai livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria contaminati in seguito all'incidente alla centrale nucleare di Cernobil sono quelli fissati dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio []. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75."

    2. All'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1092/80 è aggiunto il testo del secondo comma seguente:

    "Inoltre, i prodotti non possono formare oggetto di contratto d'ammasso quando il loro tenore di radioattività superi i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria contaminati in seguito all'incidente alla centrale nucleare di Cernobil sono quelli fissati dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio [*] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14.. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1988.

    Per la Commissione

    Frans Andriessen

    Vicepresidente

    [1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    [2] GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.

    [3] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11.

    [4] GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88.

    [5] GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 101.

    [6] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14.

    [7] GU n. L 80 del 2. 4. 1968, pag. 5.

    [8] GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 46.

    [9] GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 22.

    [10] GU n. L 23 del 26. 1. 1985, pag. 19.

    [] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14.

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