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Document 31988R1078

    Regolamento (CEE) n. 1078/88 della Commissione del 25 aprile 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, della categoria di prodotti n. 16 (numero d' ordine 40.0160), originari dell' India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

    GU L 105 del 26.4.1988, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1078/oj

    31988R1078

    Regolamento (CEE) n. 1078/88 della Commissione del 25 aprile 1988 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, della categoria di prodotti n. 16 (numero d' ordine 40.0160), originari dell' India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 105 del 26/04/1988 pag. 0007


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1078/88 DELLA COMMISSIONE

    del 25 aprile 1988

    che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, della categoria di prodotti n. 16 (numero d'ordine 40.0160), originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

    considerando che in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio (2), di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

    considerando che per i vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo della categoria di prodotti n. 16 (numero d'ordine 40.0160) il massimale è fissato a 50 000 pezzi; che alla data del 19 aprile 1988, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

    considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'India,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A partire dal 29 aprile 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India:

    1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria // Codice NC // Descrizione // // // // // 40.0160 // 16 (1 000 pezzi) // 6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 90 6203 23 90 6203 29 19 // Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci // // // //

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1988.

    Per la Commissione

    COCKFIELD

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.

    (2) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.

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