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Document 31988L0413

Direttiva 88/413/CEE della Commissione del 22 giugno 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/622/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche)

GU L 200 del 26.7.1988, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. impl. da 32009L0075

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/413/oj

31988L0413

Direttiva 88/413/CEE della Commissione del 22 giugno 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/622/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche)

Gazzetta ufficiale n. L 200 del 26/07/1988 pag. 0032 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 17 pag. 0106
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 17 pag. 0106


*****

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1988

che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/622/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche)

(88/413/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/297/CEE (2), in particolare l'articolo 11,

considerando che, grazie all'esperienza acquisita, è ora possibile rendere più precise e complete alcune prescrizioni della direttiva 79/622/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE (4);

considerando che le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli o forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati III e IV della direttiva 79/622/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A partire dal 1o ottobre 1988, gli Stati membri non possono:

- negare per un tipo di trattore l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE o l'omologazione di portata nazionale;

- vietare la prima messa in circolazione dei trattori,

se i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento di tale tipo di trattore o di tali trattori rispondono alle prescrizioni della presente direttiva.

2. A partire dal 1o ottobre 1989, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore il cui dispositivo di protezione in caso di capovolgimento non risponda alle prescrizioni della presente direttiva;

- possono negare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore il cui dispositivo di protezione in caso di capovolgimento non risponda alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

(2) GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 52.

(3) GU n. L 179 del 17. 7. 1979, pag. 1.

(4) GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 43.

ALLEGATO

Il testo dei punti 1.4 e 1.4.1 dell'allegato III della directiva 79/622/CEE è sostituito dal testo seguente:

« 1.4. Prova di sovraccarico (vedi figure 4 a, 4 b e 4 c dell'alleagto IV).

1.4.1. La prova di sovraccarico deve essere effettuata se lo sforzo diminuisce di più del 3 % durante gli ultimi 5 % della deformazione raggiunta nel caso in cui l'energia necessaria è assorbita dalla struttura (vedi figura 4b) ».

Il testo della nota 1.2 in calce alla figura 4 c dell'allegato IV della direttiva 79/622/CEE è sostituito dal testo seguente:

« Se bF' è < 0,97 F', la prova di sovraccarico va continuata ».

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