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Document 31988L0194
Commission Directive 88/194/EEC of 24 March 1988 adapting to technical progress Council Directive 71/320/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the braking devices of certain categories of motor vehicles and their trailers
Direttiva 88/194/CEE della Commissione del 24 marzo 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi
Direttiva 88/194/CEE della Commissione del 24 marzo 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi
GU L 92 del 9.4.1988, p. 47–49
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. impl. da 32009R0661
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31971L0320 | complemento | allegato 1 | 30/03/1988 | |
Modifies | 31971L0320 | modifica | allegato 10 | 30/03/1988 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Implicitly repealed by | 32009R0661 | 01/11/2014 |
Direttiva 88/194/CEE della Commissione del 24 marzo 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi
Gazzetta ufficiale n. L 092 del 09/04/1988 pag. 0047 - 0049
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 17 pag. 0045
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 17 pag. 0045
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (88/194/CEE) (88/194/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 85/647/CEE (2) della Commissione, in particolare l'articolo 5, considerando che, in base ai progressi della tecnologia della frenatura in generale e della produzione di dispositivi antibloccaggio in particolare, è attualmente possibile rendere obbligatorio munire taluni autoveicoli pesanti e rimorchi di siffatti dispositivi che rispondono alle relative specifiche della direttiva per una maggiore sicurezza della circolazione stradale; considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico - veicoli a motore, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Gli allegati I e X della direttiva 71/320/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. A decorrere dal 1o ottobre 1988 gli Stati membri non possono, per motivi attinenti ai dispositivi di frenatura: - rifiutare, per un tipo di autoveicolo, l'omologazione CEE od il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (3), o l'omologazione di portata nazionale, - vietare la prima messa in circolazione dei veicoli, se i dispositivi di frenatura di questo tipo di veicolo o di questi veicoli sono conformi alle disposizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva. 2. A decorrere dal 1o ottobre 1989 gli Stati membri: - non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE, per un tipo di veicolo i cui dispositivi di frenatura non sono conformi alle disposizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva, - possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo i cui dispositivi di frenatura non sono conformi alle disposizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva. 3. A decorrere dal 1o ottobre 1991 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli i cui dispositivi di frenatura non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata da ultimo della presente direttiva. Articolo 3 Gli Stati membri mettono in vigore anteriormente al 1o ottobre 1988 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1988. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 37. (2) GU n. L 380 del 31. 12. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. ALLEGATO Modifiche agli allegati della direttiva 71/320/CEE, modificata dalle direttive 74/132/CEE, 75/524/CEE, 79/489/CEE e 85/647/CEE ALLEGATO I: DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO Dopo il punto 1.17 sono aggiunti i seguenti nuovi punti 1.18, 1.19 e 1.20: " 1.18. Autobus interurbano Per "autobus interurbano" si intende un veicolo progettato e attrezzato per il trasporto interurbano, che non dispone di spazi specificatamente intesi per passeggeri in piedi, ma che è tuttavia in grado di trasportare su brevi distanze passeggeri in piedi nel corridoio centrale. 1.19. Autobus da turismo Per "autobus da turismo a lungo percorso" si intende un veicolo progettato e attrezzato per viaggi a lungo percorso, predisposto in modo da garantire il conforto dei passeggeri seduti e che non trasporta passeggeri in piedi. 1.20. Dispositivi antibloccaggio Vedi allegato X, punto 2.1 ". Dopo il punto 2.2.1.21 sono aggiunti i seguenti nuovi punti 2.2.1.22 e 2.2.1.23: " 2.2.1.22. Alcuni veicoli a motore devono essere provvisti di dispositivi antibloccaggio conformemente all'allegato X, come illustrato nella tabella seguente: Veicolo Massa massima Categoria anti- bloccaggio Categoria Descrizione M3 Pullman interurbani e pullman da turismo a lungo percorso > 12 t 1 N3 Veicoli a motore autorizzati al traino di rimorchi di categoria O4 > 16 t 1 2.2.1.23. Se veicoli a motore, non citati al punto 2.2.1.22 precedente sono provvisti di dispositivi antibloccagio bloccaggio devono rispettare le prescrizioni dell'allegato ". Dopo il punto 2.2.2.12, sono aggiunti i seguenti nuovi punti 2.2.2.13 e 2.2.2.14: " 2.2.2.13. I rimorchi della categoria O4 devono essere provvisti di dispositivi antibloccaggio conformemente all'allegato X. 2.2.2.14. Qualora rimorchi, non citati al punto 2.2.2.13 precedente, siano provvisti di dispositivi antibloccaggio, essi devono rispettare le prescrizioni dell'allegato X ". ALLEGATO X: PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE PROVE DI VEICOLI MUNITI DI DISPOSITIVI ANTIBLOCCAGGIO Il testo del punto 1.1 è sostituito dal testo seguente: " 1.1. Lo scopo del presente allegato è di definire le prestazioni richieste per i sistemi di frenatura muniti di dispositivi antibloccaggio montati sui veicoli stradali. Inoltre, i veicoli a motore autorizzati al traino di un rimorchio ed i rimorchi muniti di sistemi di frenatura pneumatica devono, nella condizione di veicolo carico, soddisfare le prescrizioni di compatibilità di cui all'appendice al punto 1 .1.4.2 dell'allegato II ". Il testo del punto 3.2 è sostituito dal testo seguente: " 3.2. Un veicolo rimorchiato è considerato munito di dispositivo antibloccaggio ai sensi del punto 1 dell'appendice al punto 1.1.4.2 dell'allegato II se almeno 2 ruote su lati opposti del veicolo sono controllate direttamente da un dispositivo antibloccaggio e se sono rispettate tutte le prescrizioni del presente allegato. Inoltre, nel caso dei rimorchi almeno una ruota su un asse anteriore e una ruota (diagonalmente opposta) su un asse posteriore devono essere direttamente controllate da modulatori indipendenti ".