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Document 31988D0381
88/381/EEC: Council Decision of 24 June 1988 concerning a supplement, in respect of carbon tetrachloride, to Annex IV to the Convention for the Protection of the Rhine against Chemical Pollution
88/381/CEE: Decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 relativa ad un complemento dell'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico al tetracloruro di carbonio
88/381/CEE: Decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 relativa ad un complemento dell'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico al tetracloruro di carbonio
GU L 183 del 14.7.1988, p. 27–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/381(2)/oj
88/381/CEE: Decisione del Consiglio del 24 giugno 1988 relativa ad un complemento dell'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico al tetracloruro di carbonio
Gazzetta ufficiale n. L 183 del 14/07/1988 pag. 0027 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 8 pag. 0103
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 8 pag. 0103
***** DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1988 relativa ad un complemento dell'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico al tetracloruro di carbonio (88/381/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), considerando che, con la decisione 77/586/CEE (3), la Comunità ha concluso la convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, in appresso denominata « convenzione chimica », e l'accordo addizionale all'accordo firmato a Berna il 29 aprile 1963 concernente la commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, in appresso denominata « commissione internazionale »; considerando che, ai sensi dell'articolo 5 della convenzione chimica, la commissione internazionale propone, mediante modifiche dell'allegato IV della convenzione chimica, valori limite per gli scarichi di talune sostanze nelle acque superficiali del bacino del Reno; che, ai sensi dell'articolo 14 della convenzione chimica, queste modifiche, per poter entrare in vigore devono essere state adottate all'unanimità dalle parti contraenti della convenzione chimica; considerando che la commissione internazionale ha elaborato valori limite per il tetracloruro di carbonio, sotto forma di una proposta volta a completare l'allegato IV della convenzione chimica; considerando che la direttiva 86/280/CEE (4) stabilisce valori limite per gli scarichi nell'ambiente idrico della Comunità di tetracloruro di carbonio; che questi valori limite sono identici a quelli previsti nella proposta della commissione internazionale; considerando che è opportuno che la Comunità, in quanto parte contraente della convenzione chimica, adotti la suddetta proposta, DECIDE: Articolo 1 È adottata, a nome della Comunità economica europea, la proposta della commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, volta a completare, per quanto concerne il tetracloruro di carbonio, l'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico. Il testo della proposta è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio notifica al governo della Confederazione svizzera l'adozione della proposta di cui all'articolo 1, secondo le procedure stabilite dalla convenzione chimica. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN (1) Parere reso il 15 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. C 356 del 31. 12. 1987, pag. 68. (3) GU n. L 240 del 19. 9. 1977, pag. 35. (4) GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 16. Proposta della Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, volta a completare l'allegato IV della Convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, firmata a Bonn il 3 dicembre 1976 LA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEL RENO DALL'INQUINAMENTO, riferendosi alla convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, firmata a Bonn il 3 dicembre 1976, considerando in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 14 di detta convenzione, PROPONE ALLE PARTI CONTRAENTI DELLA CONVENZIONE di completare come segue l'allegato IV della convenzione per quanto concerne il tetracloruro di carbonio: 1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Sostanze o gruppo di sostanze // Origine // Valore limite espresso in concentrazione massima di una sostanze // Valore limite espresso in quantità massima di una sostanza // Termine di applicazione per gli scarichi esistenti // Osservazioni // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // // // // // // // // // // // // // Tetracloruro di carbonio // 1. Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione senza lavaggio // 1,5 mg per ogni litro di acque di scarico // 2,5 g di tetracloruro di carbonio per ogni tonnellata di capacità produttiva globale di tetracloruro di carbonio e percloroetilene // 1o gennaio 1988 // (1), (2), (3), (4), (5) // // // // // // // // 2. Produzione di clorometani mediante clorurazione del metano (compreso il metodo di clorolisi sotto pressione) ed a partire da metanolo // 1,5 mg per ogni litro di acque di scarico // 10 g di tetracloruro di carbonio per ogni tonnellata di capacità produttiva globale di clorometani // 1o gennaio 1988 // (1), (2), (3), (4), (5) // // // // // // // // 3. Produzione di clorofluorocarburi // // // (6) // // // // // // // (1) I valori limite indicati nella tabella corrispondono ai valori della concentrazione media mensile (valori limite espressi in concentrazione) o alla quantità mensile di scarichi (valori limite espressi in peso). Le quantità di tetracloruro di carbonio scaricate sono espresse in funzione dell'elemento caratteristico dell'attività inquinante ossia: per il settore della produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione, la capacità di produzione globale di CCl4 e di percloroetilene dell'impianto industriale, per il settore della produzione di clorometani mediante clorurazione del metano o a partire dal metanolo, la capacità produttiva globale di clorometani dell'impianto industriale. (2) In ogni modo i valori limite espressi in concentrazione massima non possono essere superiori a quelli espressi in quantità massima divisi per il fabbisogno d'acqua riferito all'elemento caratteristico dell'attività inquinante. Tuttavia, poiché la concentrazione di tetracloruro di carbonio negli effluenti dipende dal volume d'acqua necessario, il quale varia secondo i processi e gli stabilimenti, si devono rispettare in ogni caso i valori limite espressi in quantità di tetracloruro di carbonio rispetto all'elemento caratteristico dell'attività inquinante. (3) I valori limite indicati nella tabella precedente si riferiscono alla determinazione del tetracloruro di carbonio contenuto in un campione di tutte le acque di scarico provenienti dall'impianto industriale. Se le acque di scarico contenenti CCl4 vengono trattate fuori dello stabilimento industriale in un impianto di trattamento destinato allo smaltimento di questa sostanza, i governi possono consentire che i valori limite vengano applicati al punto in cui le acque di scarico fuoriescono dall'impianto di trattamento. Tenuto conto della volatilità del tetracloruro di carbonio e onde evitare che l'attività inquinante possa coinvolgere altri elementi (atmosfera, suolo) nel caso di un procedimento con agitazione all'aria aperta degli effluenti contenenti tetracloruro di carbonio, i governi esigono il rispetto dei valori limite a monte degli impianti corrispondenti; essi garantiscono che siano ben prese in considerazione tutte le acque potenzialmente soggette a inquinamento. (4) I valori limite delle medie giornaliere corrispondono al doppio dei valori limite delle relative medie mensili che figurano nella tabella. (5) Per quanto concerne i metodi di misura, di analisi e di prelievo, occorre far riferimento alle raccomandazioni della commissione internazionale del 3 giugno 1986. (6) Non è attualmente possibile stabilire valori limite per questo settore. La commissione internazionale provvederà in seguito a proporre questi valori alle parti contraenti della convenzione. In caso di necessità, la commissione internazionale provvederà in seguito a proporre valori limite per altri settori industriali, quali gli stabilimenti che utilizzano il CCl4 come solvente. Nel frattempo i governi stabiliscono in modo autonomo, conformemente agli articoli 3 e 4 della convenzione, norme di emissione per il tetracloruro di carbonio. Queste norme debbono tener conto dei migliori mezzi tecnici disponibili e non devono essere meno rigorose del valore limite dell'allegato IV, che ad esse meglio corrisponde. Le disposizioni di questo paragrafo valgono anche qualora uno stabilimento industriale svolga attività diverse da quelle per cui la tabella precedente stabilisce valori limite e che possono comunque dar luogo a scarichi di tetracloruro di carbonio. In applicazione degli articoli 14 e 19 della convenzione, queste disposizioni entreranno in vigore dopo essere state adottate dalle parti contraenti della convenzione. Le parti contraenti notificheranno l'adozione al governo della Confederazione svizzera che conformerà il ricevimento di queste dichiarazioni.