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Document 31987R3988

    Regolamento (CEE) n. 3988/87 della Commissione del 22 dicembre 1987 che modifica taluni atti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata

    GU L 376 del 31.12.1987, p. 31–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3988/oj

    31987R3988

    Regolamento (CEE) n. 3988/87 della Commissione del 22 dicembre 1987 che modifica taluni atti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata

    Gazzetta ufficiale n. L 376 del 31/12/1987 pag. 0031 - 0046
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 25 pag. 0175
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 25 pag. 0175


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3988/87 DELLA COMMISSIONE

    del 22 dicembre 1987

    che modifica taluni atti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma,

    visto il regolamento (CEE) n. 3905/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), in particolare l'articolo 2,

    considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2658/87, spetta alla Commissione procedere agli adattamenti di natura tecnica degli atti comunitari recanti adozione della nomenclatura combinata; che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3905/87, le modifiche di sostanza si effettuano secondo la procedura dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio (4);

    considerando che si deve procedere alla modifica di numerosi atti del settore delle carni bovine, sia sotto l'aspetto tecnico, sia in determinati punti di sostanza, per tener conto dell'uso della nuova nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, destinato a sostituire la Convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

    considerando che, dato il numero e il contenuto dei testi necessitanti un tale adeguamento, è opportuno raggruppare in un unico regolamento la totalità delle modifiche necessarie;

    considerando che è opportuno esprimere in ECU alcuni elementi di calcolo che figurano tuttora in unità di conto negli atti in questione, applicando il coefficiente di 1,208953 previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (5) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (6);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3905/87, sono conformi al parere del comitato di gestione delle carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)

    n. 3114/83 (8), è modificato come segue:

    1.

    Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

    «Articolo 6

    Per le carni congelate delle sottovoci 0202 10 e 0202 20 10 della nomenclatura combinata nell'allegato, sezione b) del regolamento (CEE) n. 805/68:

    a)

    il coefficiente di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento è uguale a 1,69;

    b)

    l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento è uguale a 6,65 ECU per 100 chilogrammi.»

    2.

    All'articolo 9, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

    «1. Per l'applicazione dei prelievi sono considerati come:

    a)

    ''carcassa della specie bovina'', ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10 della nomenclatura combinata, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea. Qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; è da considerare come ''carcassa'', la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole;

    b)

    ''mezzena della specie bovina'', ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10 della nomenclatura combinata, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; è da considerare come ''mezzena'' la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole;

    c)

    ''quarti compensati'', ai sensi delle sottovoci 0201 20 11, 0201 20 19 e 0202 20 10 della nomenclatura combinata, l'insieme costituito:

    - dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati a dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,

    - oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.

    I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i ''quarti compensati'', devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori);

    d)

    ''busto'', ai sensi delle sottovoci 0201 20 31, 0201 20 39 e 0202 20 30 della nomenclatura combinata, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza pancia;

    e)

    ''quarto anteriore'', ai sensi delle sottovoci 0201 20 31, 0201 20 39 e ex 0202 20 30 della nomenclatura combinata, la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza pancia;

    f)

    ''sella'', ai sensi delle sottovoci 0201 20 51, 0201 20 59 e 0202 20 50 della nomenclatura combinata, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia;

    g)

    ''quarto posteriore'', ai sensi delle sottovoci 0201 20 51, 0201 20 59 e 0202 20 50 della nomenclatura combinata, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata con un minimo di tre costole, intere o

    tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia;

    h)

    ''tagli di quarti anterior detti 'crop' e 'chuck and blade' '', ai sensi della sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola;

    i)

    ''tagli di punta di petto detti 'brisker' '', ai sensi della sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del petto;

    j)

    ''altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carne o frattaglie della specie bovina, non cotte'', ai sensi delle sottovoci 1602 50 10 e 1602 90 61 della nomenclatura combinata, i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi tracce di liquido rossastro chiaro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa.»

    3.

    L'articolo 14 è soppresso.

    4.

    Gli allegati I e II sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

    Articolo 2

    All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione, del 30 settembre 1977, relativo a modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (2) il testo della lettera b) è sostituito dal seguente testo:

    «b) oppure di altri prodotti definiti all'arrticolo 2, paragrafo 6 dello stesso regolamento o di prodotti che rientrano nella sottovoce 0210 20 90 della nomenclatura combinata.»

    Articolo 3

    Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione, del 25 settembre 1978, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine e abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 1896/73 e (CEE) n. 2630/75 (3), modificato da ultimo dal regolamento

    (CEE) n. 827/87 (1), il punto 1 è sostituito dal seguente testo:

    «1. Carni di bovini adulti, fresche o refrigerate (voce 0201 della nomenclatura combinata), presentate in forma

    di carcasse, mezzene o quarti anteriori e quarti poste-

    riori provenienti da animali macellati da non oltre

    6 giorni.»

    Articolo 4

    All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1136/79, della Commissione, dell'8 giugno 1979, che stabilisce le modalità di applicazione del regime speciale d'importazione di talune carni bovine congelate destinate alla trasformazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 572/78 (2) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1121/87 (3), il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

    «5. Per conserve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, si intendono i prodotti di cui alla sottovoce 1602 50 90 della nomenclatura combinata, contenenti, in peso, almeno il 20 % di carni della specie bovina, grasso e frattaglie esclusi, ed il cui peso netto complessivo è rappresentato per almeno l'85 % da carni della specie bovina e da gelatina.

    Tuttavia, per conserve non si intendono i prodotti trasformati a livello del commercio al dettaglio o di aziende di ristoro e messi in vendita al consumatore finale.»

    Articolo 5

    Il regolamento (CEE) n. 1544/79 della Commissione, del 24 luglio 1979, relativo alla concessione di restituzioni all'esportazione per i bovini riproduttori di razza pura (4), è modificato come segue:

    1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

    «Articolo 1

    Ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione, un animale della specie bovina è considerato riproduttore di razza pura, ai sensi della sottovoce 0102 10 00 della nomenclatura combinata, se corrisponde alla definizione contenuta all'articolo 1 della direttiva del Consiglio 77/504/CEE».

    2. All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

    «2. Per l'espletamento delle formalità doganali d'importazione concernenti gli animali di cui alla sottovoce 0102 10 00 della nomenclatura combinata, occorre presentare un certificato genealogico o un documento equivalente in cui si precisi il nome e l'indirizzo dell'allevatore.

    Se l'allevatore è stabilito nella Comunità, occore altresì dimostrare che non sono state concesse restituzioni o che

    gli importi già versati sono stati restituiti. Qualora sia impossibile fornire la prova, si assume che gli animali abbiano fruito di una restituzione all'esportazione d'importo pari al prelievo più elevato applicabile il giorno di reimportazione nella Comunità, agli animali della specie boivina di cui alla sottovoce 0702 90 31, 0102 90 33 e 0102 90 35 della nomenclatura combinata.»

    Articolo 6

    All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 988/80 della Commissione, del 23 aprile 1980, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine (5) la frase introduttiva è sostituita dal seguente testo:

    «La non fissazione di una restituzione per i prodotti compresi nella voce 0201 e nella sottovoce 0206 10 95 esportati verso gli Stati Uniti, non è presa in considerazione:»

    Articolo 7

    Il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del

    4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87 (7), è modificato come segue:

    1. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

    «Articolo 2

    1. Qualsiasi importazione nella Comunità e qualsiasi esportazione fuori di essa dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 e dei prodotti di cui alle sottovoci 1602 50 90 e 1602 90 69 della nomenclatura combinata, è soggetta alla presentazione di un titolo.

    2. Qualsiasi esportazione dalla Comunità del prodotti di cui alla sottovoce 0102 10 della nomenclatura combinata, è soggetta alla presentazione di un titolo.»

    2. All'articolo 4, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente testo:

    «a) i titoli d'importazione comportanti fissazione anticipata del prelievo sono validi, a decorrere dal giorno del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, per i seguenti periodi:

    iii) 30 giorni per i prodotti della voce 0201 e della sottovoce 0206 10 95 della nomenclatura combinata originari e provenienti dall'Argentina o dall'Uruguay;

    iii) 60 giorni per i prodotti della voce 0202 e della sottovoce 0206 29 91 della nomenclatura combinata originari e provenienti dall'Argentina, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda o dall'Uruguay;

    iii) 45 giorni per i prodotti della voce 0202 e della sottovoce 0206 29915 della nomenclatura combinata originari e provenienti dalla Romania.»

    3. Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 8

    1. I titoli di esportazione sono da esigere per i prodotti:

    - di una delle sottovoci della nomenclatura combinata, o

    - di uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata,

    ripreso in una stessa sottovoce all'allegato III.

    Le indicazioni figuranti sulla domanda vengono riprese sul titolo di esportazione.

    2. Fatte salve altre disposizioni particolari, i titoli d'importazione sono da esigere per i prodotti:

    - di una delle sottovoci della nomenclatura combinata, o

    - di uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata ripreso in una stessa sottovoce all'alle-

    gato IV.

    Le indicazioni figuranti sulla domanda vengono riprese sul titolo di importazione.

    3. Tuttavia, nei casi in cui la possibilità di fissazione anticipata della restituzione, sia per tutte le destinazioni, sia per talune destinazioni, è limitata ai prodotti di una sottovoce o di uno del gruppi di sottovoci di cui al paragrafo 1, la domanda di titolo e il titolo stesso comportante fissazione anticipata della restituzione recano, nella casella 12, la designazione dei prodotti che beneficiano della fissazione anticipata della restituzione, e nella casella 8, la sottovoce o le sottovoci della nomenclatura utilizzata per le restituzioni. Il titolo è valido soltanto per i prodotti così designati.»

    4. All'articolo 8 bis, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente testo:

    «1. Per i prodotti delle voci 0201 e 0202 e delle sottovoci 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata, la domanda di titolo d'esportazione, nonché lo stesso titolo, recano nella casella 13 l'indicazione del paese destinatario del prodotto.

    2. Per i prodotti delle voci 0201 e 0202 e delle sotovoci 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata, il titolo d'esportazione comportante fissazio-

    ne anticipata della restituzione di cui all'articolo 3, lettera a), viene rilasciato il quinto giorno lavorativo seguente quello della presentazione della domanda, fatte salve eventuali misure straordinarie adottate durante lo stesso periodo.»

    5. All'articolo 16, paragrafo 1, la parte di frase «della sottovoce 0201 A II della tariffa doganale comune» è sostituita dal testo «delle voci 0201, 0202 e delle sottovoci 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata».

    6. Nell'allegato I, sezione I, i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dall'allegato III del presente regolamento:

    7. Nell'allegato I, la sezione II è sostituita dall'allegata IV del presente regolamento.

    8. L'allegato III compreso nell'allegato V del presente regolamento è aggiunto.

    9. L'allegato IV compreso nell'allegato VI del presente regolamento è aggiunto.

    Articolo 8

    Il regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione, del 16 gennaio 1981, che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 0201 A II b) 4 bb) 22 della tariffa doganale comune (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1652/87 (2), è modificato come segue:

    1. Nel titolo la sottovoce «0201 A II b) 4 bb) della tariffa doganale comune» è sostituita dalla sottovoce «0202 30 50 della nomenclatura combinata».

    2. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

    «Articolo 1

    L'ammissione nella sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata di carni congelate (''crop'', ''chuck and blade'' e ''brisket'') in provenienza dai paesi terzi è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente ai requisiti definiti nel presente regolamento.»

    Articolo 9

    All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 74/84 della Commissione, del 12 gennaio 1986, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine non disossate (3), modificato dal regolamento (CEE), n. 3169/87 (4), il primo comma è sostituito dal seguente testo:

    «I pezzi non disossati della sottovoce 0201 20 90 della nomenclatura combinata, provenienti dal sezionamento di carcasse, mezzene, quarti detti ''compensati'', quarti anteriori e quarti posteriori freschi o refrigerati di bovini adulti maschi, possono beneficiare, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, di restituzioni particolari all'esportazione.»

    Articolo 10

    Il regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, recante modalità particolari d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3425/86 (4), è modificato come segue:

    1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

    «Articolo 1

    Le conserve di cui alla sottovoce 1602 50 90 della nomenclatura combinata, rispondenti ai requisiti previsti dal presente regolamento ed esportate verso i paesi terzi, beneficiano di una restituzione particolare se sono fabbricate nel quadro del regime istituito dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80.»

    2. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

    «Articolo 3

    Se le conserve della sottovoce 1602 50 90 della nomenclatura combinata, rispondenti alle condizioni previste dall'articolo 2, sono reimportate nel territorio doganale della Comunità e dichiarate per l'immissione in libera pratica senza che venga applicato il regolamento (CEE) n. 754/76, le autorità competenti ne autorizzano l'immissione in libera pratica soltanto su presentazione della prova che, indipendentemente dal pagamento dei dazi all'importazione che sono loro applicabili, l'importo della restituzione effettivamente concessa alla loro esportazione è stato rimborsato. Se tale importo non può essere calcolato in modo giudicato soddisfacente dalle predette autorità, esso è considerato pari alla restituzione più elevata applicabile ai prodotti in oggetto il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.»

    Articolo 11

    L'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 588/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alla determinazione dei prelievi specifici applicabili agli scambi di carni bovine per quanto concerne il Portogallo (3), è sostituito dall'allegato VII del presente regolamento:

    Articolo 12

    Il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità d'applicazione nel Regno Unito del premi alla macellazione di determinati bovini adulti da macello (4), è modificato come segue:

    1. All'articolo 10, paragrafo 2, il punto c) è sostituito dal seguente testo:

    «c) al più tardi entro 15 giorni dopo la fine di ciascuna decade, i quantitativi di prodotti delle sottovoci 1602 50 90 e 1602 90 69 della nomenclatura combinata, esportati verso paesi terzi o spediti verso altri Stati membri, suddivisi per paese di destinazione.»

    2. L'allegato è sostituito dall'allegato VIII del presente regolamento:

    Articolo 13

    All'articolo 1 della decisione 82/530/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell'isola di Man di applicare un regime di titoli d'importazione speciali per le carni ovine e bovine (5), modificata dalla decisione 84/363/CEE (6), il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1. Al fine di limitare le importazioni, il Regno Unito può autorizzare il governo dell'isola di Man ad applicare un regime di titoli d'importazione speciali per i prodotti dei settori delle carni ovine e bovine delle voci e

    delle sottovoci 0102 10, 0102 90 10, 0102 90 31, 0102 90 33, 0102 90 35, 0102 90 37, 0104, 0201, 0202, 0204, 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata.»

    Articolo 14

    All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2670/85 della Commissione, del 23 settembre 1985, relativo alla vendita ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2405/87 (8), il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

    «1. Le carni devono essere esportate verso una delle destinazioni per le quali è fissata la restituzione per i prodotti della sottovoce 0202 30 90 della nomenclatura combinata.»

    Articolo 15

    All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1055/87 della Commissione, del 14 aprile 1987, relativo alla vendita a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 (1) modificato dal regolamento (CEE) 1416/87 (2) la prima frase è sostituita dal testo seguente:

    1. «Le carni devono essere esportate verso una delle destinazioni per le quali è fissata la restituzione per i prodotti della sottovoce 0202 30 90 della nomenclatura combinata.»

    Articolo 16

    Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    POR:L376UMBI12.94

    FF: 4UIT; SETUP: 01; Hoehe: 2904 mm; 527 Zeilen; 24931 Zeichen;

    Bediener: PUPA Pr.: B;

    Kunde: ................................

    (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

    (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

    (3) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

    (4) GU n. L 148 del 28. 5. 1968, pag. 24.

    (5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

    (6) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

    (7) GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

    (8) GU n. L 303 del 5. 11. 1983, pag. 16.

    (1) GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

    (2) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

    (3) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

    (1) GU n. L 317 del 7. 11. 1987, pag. 33.

    (2) GU n. L 141 del 9. 6. 1979, pag. 10.

    (3) GU n. L 109 del 24. 4. 1987, pag. 12.

    (4) GU n. L 187 del 25. 7. 1979, pag. 8.

    (5) GU n. L 106 del 24. 4. 1980, pag. 27.

    (6) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

    (7) GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 48.

    (1) GU n. L 15 del 17. 1. 1981, pag. 4.

    (2) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 33.

    (3) GU n. L 10 del 13. 1. 1984, pag. 32.

    (4) GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21.

    (1) GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.

    (2) GU n. L 316 dell'11. 11. 1986, pag. 9.

    (3) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 45.

    (4) GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 56.

    (5) GU n. L 234 del 9. 8. 1982, pag. 7.

    (6) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 30.

    (7) GU n. L 253 del 24. 9. 1985, pag. 8.

    (8) GU n. L 219 dell'8. 8. 1987, pag. 12.

    (1) GU n. L 103 del 15. 4. 1987, pag. 10.

    (2) GU n. L 135 del 23. 5. 1987, pag. 18.

    ALLEGATO I

    «ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    «ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    «1. Titoli concernenti anche prodotti ACP/PTOM

    (ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    «2. Titoli comportanti fissazione anticipata del prelievo

    (Articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68) (1)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    «3. Altri

    (utilizzati per:

    a) contingente GATT per le carni bovine congelate;

    b)

    giovani bovini destinati all'ingrasso, di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68;

    c)

    articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68; importazioni di carni bovine destinate alla fabbricazione di conserve;

    d)

    articolo 14, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 805/68; importazioni di carni bovine destinate alla fabbricazione di altri prodotti;

    e)

    le carni bovine originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 263/81;

    f)

    altri titoli non compresi nei punti 1, 2 o 3, lettere da a) a e), di cui sopra (1)).

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) Non si devono utilizzare per le comunicazioni.

    ALLEGATO IV

    «SEZIONE II: TITOLI DI ESPORTAZIONE

    Stato membro: .

    Applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2377/80

    Quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione dal:

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al: .

    1.

    Titoli comportanti fissazione anticipata della restituzione

    (Articolo 18, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, esclusi i titoli di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2973/79) (1)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2.

    Esportazioni speciali verso gli USA

    [Articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2973/79] (1)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3.

    Altri

    (non compresi nei precedenti punti 1 e 2 (1),

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) Non si devono utilizzare per le comunicazioni.

    ALLEGATO V

    «ALLEGATO III

    Lista di cui all'articolo 8, paragrafo 1

    - 0102 10 00

    - 0102 90 10, 0102 90 31, 0102 90 33, 0102 90 35, 0102 90 37

    - 0201 10 10, 0201 10 90

    - 0201 20 11, 0201 20 19, 0201 20 31, 0201 20 39, 0201 20 51, 0201 20 59

    - 0201 20 90

    - 0201 30, 0206 10 95

    - 0202 10

    - 0202 20 10, 0202 20 30, 0202 20 50

    - 0202 20 90

    - 0202 30 10

    - 0202 30 90, 0206 29 91

    - 0210 20 10

    - 0210 20 90, 0210 90 41

    - 0210 90 90

    - 1602 50 10, 1602 90 61

    - 1602 50 90, 1602 90 69»

    ALLEGATO VI

    «ALLEGATO IV

    Lista di cui all'articolo 8, paragrafo 2

    - 0102 90 10, 0102 90 31, 0102 90 33, 0102 90 35, 0102 90 37

    - 0201 10 10, 0201 10 90, 0201 20 11, 0201 20 19

    - 0201 20 31, 0201 20 39

    - 0201 20 51, 0201 20 59

    - 0201 20 90

    - 0201 30, 0206 10 95

    - 0202 10, 0202 20 10

    - 0202 20 30

    - 0202 20 50

    - 0202 20 90

    - 0202 30 10

    - 0202 30 50

    - 0202 30 90, 0206 29 91

    - 0210 20 10

    - 0210 20 90, 0210 90 41

    - 0210 90 90

    - 1602 50 10, 1602 90 61

    - 1602 50 90, 1602 90 69»

    POR:L376UMBI17.98

    FF: 4UIT; SETUP: 01; Hoehe: 253 mm; 43 Zeilen; 1004 Zeichen;

    Bediener: WILU Pr.: C;

    Kunde: L 376 IT 17 - 40772

    ALLEGATO VII

    «ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO VIII

    «ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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