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Document 31986R1797

    Regolamento (CEE) n. 1797/86 del Consiglio del 9 giugno 1986 relativo alla soppressione di alcune tasse postali di presentazione in dogana

    GU L 157 del 12.6.1986, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1797/oj

    31986R1797

    Regolamento (CEE) n. 1797/86 del Consiglio del 9 giugno 1986 relativo alla soppressione di alcune tasse postali di presentazione in dogana

    Gazzetta ufficiale n. L 157 del 12/06/1986 pag. 0001 - 0001
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0120
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0120


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1797/86 DEL CONSIGLIO

    del 9 giugno 1986

    relativo alla soppressione di alcune tasse postali di presentazione in dogana

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che la decisione 79/8/CEE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità economica europea, riuniti in sede di Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa alla soppressione di alcune tasse postali per la presentazione in dogana (4), ha posto fine alla riscossione di tasse per la presentazione in dogana delle spedizioni di merci che sono inviate, da uno Stato membro e che beneficiano all'importazione di una franchigia delle tasse sulla cifra d'affari e delle accise;

    considerando che le autorità di taluni Stati membri continuano, da allora, a riscuotere da un altro Stato membro;

    considerando che occorre rafforzare il mercato interno della Comunità riducendo e, per quanto possibile, sopprimendo le formalità e le spese relative agli scambi di merci comunitarie tra gli Stati membri; che l'eliminazione definitiva delle tasse postali di presentazione in dogana negli scambi intracomunitari contribuirebbe largamente alla realizzazione di tale obiettivo producendo un effetto visibile e immediato su tali scambi, con beneficio dei cittadini europei;

    considerando che il trattato non ha previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, diversi da quelli previsti all'articolo 235,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Non sono più riscosse tasse postali di presentazione in dogana per le spedizioni di merci che sono inviate da uno Stato membro e che soddisfano le condizioni previste agli articoli 9 e 10 del trattato.

    Articolo 2

    In deroga all'articolo 1, le disposizioni in vigore in Spagna ed in Portogallo in materia di tasse postali di presentazione in dogana per gli scambi con i paesi terzi possono essere applicate alle stesse condizioni agli scambi effettuati all'interno della Comunità fintanto che tali scambi diano luogo alla riscossione di dazi dognanali.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1986.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. N. V. van AARDENNE

    (1) GU n. C 202 del 10. 8. 1985, pag. 8.

    (2) GU n. C 352 del 31. 12. 1985, pag. 289.

    (3) GU n. C 344 del 31. 12. 1985, pag. 6.

    (4) GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 26.

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