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Document 31984R1591

Regolamento (CEE) n. 1591/84 del Consiglio del 4 giugno 1984 relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea, da un lato, e l'accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela, dall'altro

GU L 153 del 8.6.1984, p. 1–1 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/1591/oj

Related international agreement

31984R1591

Regolamento (CEE) n. 1591/84 del Consiglio del 4 giugno 1984 relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea, da un lato, e l'accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela, dall'altro

Gazzetta ufficiale n. L 153 del 08/06/1984 pag. 0001 - 0001
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 20 pag. 0083
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 20 pag. 0083


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1591/84 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1984

relativo alla conclusione dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea , da un lato , e l ' accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri , Bolivia , Colombia , Ecuador , Perù e Venezuela , dall ' altro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 113 e 235 ,

Vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

considerando che conviene che la Comunità approvi l ' accordo di cooperazione con l ' accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri , per poter realizzare i suoi obiettivi nel settore delle relazioni economiche esterne ; che talune azioni di cooperazione economica prospettate dall ' accordo esulano dai poteri d ' azione previsti nel settore della politica commerciale comune ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e l ' accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri .

Il testo dell ' accordo di cooperazione è accluso al presente regolamento .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all ' articolo 10 dell ' accordo ( 3 ) .

Articolo 3

Nell ' ambito della Commissione mista di cooperazione istituita l ' articolo 5 dell ' accordo di cooperazione la Comunità è rappresentata dalla Commissione , assistita da rappresentanti degli Stati membri .

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 4 giugno 1984 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . DELORS

( 1 ) GU n . C 325 del 30 . 11 . 1983 , pag . 3 .

( 2 ) GU n . C 127 del 14 . 5 . 1984 , pag . 204 .

( 3 ) La data di entrata in vigore dell ' accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio .

ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra la Comunità economica europea , da un lato , e l ' accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri , Bolivia , Colombia , Ecuador , Perù e Venezuela , dall ' altro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

da un lato , e

LA COMMISSIONE DELL ' ACCORDO DI CARTAGENA ED I GOVERNI DELLA BOLIVIA , DELLA COLOMBIA , DELL ' ECUADOR , DEL PERÙ E DEL VENEZUELA ,

dall ' altro ,

RICHIAMANDOSI alla dichiarazione congiunta , del 5 maggio 1980 , dei ministri degli affari esteri dei paesi membri dell ' accordo di Cartagena e delle Comunità europee ;

CONSAPEVOLI che tradizionali legami di amicizia tra i paesi membri dell ' accordo di Cartagena e gli Stati membri della Comunità meritano di essere consolidati e rafforzati ;

RIBADENDO la comune volontà di sostenere gli sforzi intrapresi dall ' accordo di Cartagena e dalla Comunità per l creazione ed il rafforzamento di organizzazioni regionali destinate a promuovere l ' espansione economica , il progresso sociale e lo sviluppo culturale , introducendo nel contempo un fattore di equilibrio nelle relazioni internazionali ;

RICONOSCENDO che l ' accordo di Cartagena è un ' organizzazione di integrazione subregionale composto da paesi in via di sviluppo e che nel proprio l ' organizzazione prende in considerazione l ' esistenza di paesi con un minore grado di sviluppo e privi di litorale ;

DESIDEROSI di contribuire , nei limiti delle rispettive risorse , umane , intellettuali e materiali , all ' instaurazione di una nuova fase di cooperazione internazionale basata sull ' uguaglianza , la giustizia ed il progresso ;

RISOLUTI ad approfondire , amplificare e diversificare le rispettive relazioni economiche e commerciali nonchù quelle esistenti nel settore dello sviluppo ;

CONSAPEVOLI che per conseguire questi obiettivi è necessaria una cooperazione della massima ampiezza che comprenda , tenendo conto dei mutui vantaggi , tutta l ' attività economica e commerciale e si estenda anche allo sviluppo ;

CONVINTI che detta cooperazione debba iscriversi in un contesto evolutivo e pragmatico in funzione dello sviluppo delle rispettive politiche ;

STIMANDO che essa potrà contribuire , a livello mondiale e regionale , ad uno sviluppo più armonioso e più equilibrato degli scambi nonchù ad una ripartizione più equa e ad un ' utilizzazione più adeguata delle risorse e del potenziale di sviluppo ;

CONSAPEVOLI che siffatta cooperazione verrà realizzata in un contesto non preferenziale tra partner uguali , tenendo nel contempo del diverso grado di sviluppo dei paesi dell ' accordo di Cartagena e degli Stati membri della Comunità ,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo ed hanno designato a tal fine come plenipotenziari :

PER IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE :

Yannis CHARALAMBOPULOS

presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee ,

ministro degli affari esteri del governo della Repubblica ellenica ;

Wilhelm HAFERKAMP

vicepresidente della Commissione delle Comunità europee ;

PER LA COMMISSIONE DELL ' ACCORDO DI CARTAGENA :

Iván RIVERA

presidente dell ' accordo di Cartagena

ministro dell ' industria , del turismo e dell ' integrazione della Repubblica del Perù ;

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA :

Josù ORTIZ MERCADO

ministro degli affari esteri e del culto ;

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA :

Rodrigo LLOREDA CAICEDO

ministro degli affari esteri ;

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL ' ECUADOR :

Luis VALENCIA RODRIGUEZ

ministro degli affari esteri ;

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ :

Fernando SCHWALB LOPEZ ALDANA

presidente del Consiglio dei ministri ,

ministro degli affari esteri ;

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA :

Josù Alberto ZAMBRANO VELASCO

ministro degli affari esteri :

I QUALI , dopo aver scambiato i loro poteri , risconosciuti in buona e debita forma ,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI

Articolo 1

Cooperazione economica

1 . Nei limiti delle loro competenze , tenendo conto del reciproco interesse e in conformità con i rispettivi obiettivi economico a lungo termine , le pari contraenti si impegnano ad instaurare una cooperazione economica della massima ampiezza possibile che non escluda , a priori , alcun settore e tenga conto dei loro diversi gradi di sviluppo .

L ' obiettivo di questa cooperazione consisterà nel contribuire , in termini generali , allo sviluppo delle loro economie e al miglioramento dei loro tenori di vita , in particolare nel :

a ) promuovere lo sviluppo del settore dell ' agricoltura e dell ' allevamento , nonchù lo sviluppo industriale , agroindustriale ed energetico ;

b ) incoraggiare il progresso tecnologico e scientifico ;

c ) creare nuove possibilità di lavoro ;

d ) rafforzare lo sviluppo regionale ;

e ) proteggere e migliorare l ' ambiente ;

f ) incoraggiare lo sviluppo rurale ;

g ) aprire nuove fonti di approvvigionamento e nuovi mercati .

2 . Per realizzare questi obiettivi , le parti contraenti , conformemente alle proprie legislazioni rispettive , cercheranno soprattuto di facilitare ed incoraggiare in modo opportuno :

a ) uno scambio di informazioni in merito alla cooperazione economica nonchù lo sviluppo di contatti e di attività promozionali tra le imprese e le organizzazione delle due regioni ;

b ) relazioni più strette tra i rispettivi settori economici , industriali , agricoli , dell ' allevamento e minerari ;

c ) una cooperazione nel settore della scienza e della tecnica , dello sviluppo industriale agroindustriale , dell ' agricoltura , dell ' allevamento , minerario , della pesca , delle infrastrutture , dei trasporti e delle comunicazioni , dell ' ambiente , dell ' energia e del turismo ;

d ) relazioni tra operatori economici e società di ambo le parti , anche sotto forma di imprese congiunte ;

e ) condizioni appropriate per l ' espansione degli investimenti su basi favorevoli per ambo le parti ;

f ) la cooperazione con e nei paesi terzi .

3 . Per facilitare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione economica , di cui al paragrafo 1 del presente articolo , le parti contraenti attueranno le misure adeguate , in funzione delle proprie disponibilità e con i rispettivi meccanismi , comprese le misure finanziarie .

Articolo 2

Cooperazione allo sviluppo

1 . La Comunità risconosce che il Gruppo andino è una regione in via di sviluppo e che l ' accordo di Cartagena prende in considerazione l ' esistenza di paesi con un minore grado di sviluppo e privi di litorale .

2 . Essa è disposta a ricercare una cooperazione finanziaria e tecnica che permette di intensificare il contributo della Comunità allo sviluppo della sottoregione andina , nel quadro dei programmi che essa applica ai paesi in via di sviluppo e tenendo conto delle politiche di sviluppo della sottoregione andina .

3 . La Comunità si sforzerà di coordinare le proprie attività e quelle dei propri Stati membri nel campo della cooperazione allo sviluppo della sottoregione andina , in particolare per quando riguarda i progetti in integrazione di questa sottoregione . Le parti contraenti cercheranno inoltre di facilitare ed incoraggiare , in modo opportuno , una collaborazione tra gli istituiti finanziari delle due regioni .

Articolo 3

Cooperazione commerciale

1 . Le parti contraenti si impegnano a promuovere con azioni appropriate uno sviluppo armonioso , una diversificazione ed un miglioramento qualitativo degli scambi commerciali con l ' obiettivo di ampliarli al massimo tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo delle due parti .

2 . Le parti contraenti concordano di studiare i metodi e i mezzi atti a agevolare gli scambi commerciali , nonchù a superare gli ostacoli , in particolare quelli non tariffari e paratariffari , tenendo conto , fra l ' altro , dei lavori svolti dalle organizzazioni internazionali .

3 . In conformità delle rispettive legislazioni , le parti contraenti si impegnano nella condotta della propria politica rispettiva a :

a ) cercare i mezzi di cooperazione bilaterale e multilaterale che permettano di risolvere i problemi commerciali di interesse comune , ivi compresi quelli riguardanti i prodotti di base , i semilavorati ed i manufatti ;

b ) accordarsi reciprocamente le più ampie facilitazioni per le transazioni commerciali ;

c ) tenere pienamente conto dei ripesttivi interessi ed esigenze in termini di accesso ai mercati dei prodotti di base , dei semilavorati e dei manufatti anche per quanto riguarda la stabilizzazione dei mercati internazionali per le materie prime , conformemente agli obiettivi concordati nei competenti consessi multilaterali ;

d ) studiare e raccomandare misure di promozione commerciale atte ad incoraggiare lo sviluppo delle importazioni e delle esportazioni ;

e ) ravvicinare gli operatori economici delle due regioni al fine di diversificare ed intensificare le correnti di scambio .

4 . Nell ' ambito di questa cooperazione commerciale , la Comunità di sforzerà di accordare un ' attenzione particolare , nell ' ambito delle sue regolamentazioni , alle disposizioni del presente accordo , nonchù ai suoi impegni internazionali , ai flussi commerciali prevenienti dai paesi che l ' accordo di Cartagena tra u suoi membri con un minore grado di sviluppo al fine di favorire un giusto equilibrio dei vantaggi derivanti dagli scambi fra questi paesi e la Comunità .

Articolo 4

Regime della nazione più favorita

1 . Le parti contraenti si concedono , per le loro importazioni od esportazioni di merci , il regime della nazione più favorità in tutti i settori riguardanti :

- l ' applicazione dei dazi doganali e tasse diverse , comprese le modalità di riscossione di detti dazi e tasse ,

- le disposizioni riguardanti lo sdoganamento , il transito , il deposito o il trasbordo ,

- le imposte dirette e indirette e le altre imposizioni interne ,

- le modalità di pagamento ed in particolare l ' assegnazione di valute ed il trasferimento di detti pagamenti ,

- i regolamenti relativi alla vendita , all ' acquisto , al trasporto , alla distribuzione ed all ' utilizzazione delle merci sul mercato interno .

2 . Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano :

a ) ai vantaggi accordati ai paesi limitrofi allo scopo di facilitare gli scambi fra zone frontaliere ,

b ) ai vantaggi allo scopo di creare un ' unione doganale o una zona di libero scambio o a seguito della creazione di tale unione o zona , compresi i vantaggi concessi nell ' ambito di una d ' integrazione economica regionale in America latina ,

c ) ai vantaggi accordati a paesi particolari , conformemente all ' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ,

d ) ai vantaggi che i paesi membri dell ' accordo di Cartagena accordano a taluni paesi , in conformità del protocollo sui negoziati commerciali tra i paesi in via di sviluppo , nel quadro dell ' accordo generale sulle tariffe doganale e sul commercio .

3 . Il presente articolo si applica fermi restando i diritti e gli obblighi esistenti sulla delle disposizioni dell ' accordo generale sulle tariffe doganale e sul commercio .

Articolo 5

Commissione mista di cooperazione 1 . Viene istituita una commissione mista di cooperazione composta da rappresentanti delle Comunità europee e dell ' accordo di Cartagena .

2 . La commissione mista è incaricata di studiare e promuovere le azioni necessarie , nonchù di valutarne i risultati al fine di rendere efficace la cooperazione di cui al presente accordo . La commissione mista formula le raccomandazioni del caso . Inoltre essa raccomanda soluzioni qualora tra le parti sorgessero divergenze sull ' interpretazione e sull ' esecuzione del presente accordo .

3 . La commissione mista è costituita ad un livello adeguato onde facilitare l ' applicazione del presente accordo e promuovere il conseguimento dei suoi obiettivi .

4 . Ove necessario , la commissione mista può istituire sottocommissioni speciali incaricandole di svolgere compiti che essa stabilisce .

5 . La commissione mista adotta il proprio regolamento interno ed il proprio programma di lavoro .

6 . La commissione mista tiene normalmente una riunione all ' anno . Altre riunioni possono essere convocate di comune accordo .

Articolo 6

Altri accordi

1 . Fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee , il presente accordo e le disposizioni adottate in base ad esso non devono in alcun caso pregiudicare la capacità degli Stati membri di dette Comunità di avviare azioni bilaterali con i paesi membri dell ' accordo di Cartagena nel settore della cooperazione economica nù di concludere eventuali nuovi accordo di cooperazione economica con i medesimi .

2 . Fatte salve le disposizioni dell ' accordo di Cartagena , il presente accordo e le disposizioni adottate in base ad esso non devono in alcun caso pregiudicare la capacità dei paesi membri dell ' accordo di Cartagena di avviare azioni bilaterali con gli Stati membri della Comunità nel settore della cooperazione economica , nù di concludere eventuali nuovi accordi di cooperazione economica con i medesimi .

3 . Fermi restando i paragrafi precedenti le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle degli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità e la Bolivia , la Colombia , l ' Ecuador , il Perù ed il Venezuela , quando queste ultime si rivelino con esse incompatibili o siano identiche .

Articolo 7

Comunità europea del carbone e dell ' acciaio

È concluso un protocollo separato tra la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ed i suoi Stati membri , da un lato , e l ' accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri , dall ' altro .

Articolo 8

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica , da un lato , ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea , alle condizioni in esso indicate , e , dall ' altro , ai territori in cui si applica l ' accordo di Cartagena .

Articolo 9

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo .

Articolo 10

Durata di applicazione

1 . Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l ' espletamento delle procedure a tal fine necessarie .

2 . Il presente accordo si applica per un periodo iniziale di cinque anni ed è prorogabile automaticamente per periodi di due anni , salvo restando per le parti il diritto di denunziarlo mediante notifica scritta inviata sei mesi prima della data di scadenza di uno qualsiasi di detti periodi .

3 . Il presente accordo può tuttavia essere modificato per nuovi elementi che potrebbero intervenire .

Articolo 11

Lingue facenti fede

Il presente accordo è redatto in sette esemplari , in lingua danese , francese , greca , inglese , italiana , olandese , tedesca e spagnola , ciascun testo facente ugualmente fede .

In fede di che , i sottoscritti , debitamente abilitati a tale fine , hanno firmato il presente accordo .

Fatto a Cartagena , addì diciassette dicembre millenovecentoottantatrù .

Per il Consiglio delle Comunità europee

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA RELATIVA AL SISTEMA DELLE PREFERENZE GENERALIZZATE

La Comunità economica europea ribadisce l ' importanza che il sistema delle preferenze generalizzata da essa istituito conformemente alla risoluzione n . 21 ( II ) della seconda conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo riveste ai fini dello sviluppo commerciale dei paesi membri dell ' accordo di Cartagena .

Onde facilitare ai paesi membri dell ' accordo di Cartagena il migliore e più ampio impiego del sistema delle preferenze generalizzate della Comunità economica europea questa si dichiara pronta ad esaminare , in sede di commissione mista , la possibilità di migliorare ulteriormente questo sistema , secondo modalità che permettano di tener conto degli interessi e della situazione economica di questi paesi .

A tal fine , la Comunità europea prende atto che , quando lo riterranno opportuno , l ' accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri indicheranno i prodotti che rivestono un interesse per essi .

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA COOPERAZIONE COMMERCIALE

Nell ' ambito della cooperazione commerciale di cui al presente accordo , le parti si dichiarano disposte ad esaminare , in sede di commissione mista e nel quadro rispettive politiche economiche , gli eventuali problemi specifici che potrebbero sorgere nel settore commerciale .

SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO AI TRASPORTI MARITTIMI

Signor Presidente ,

mi pregio confermarLe segue :

Qualora il funzionamento dei trasporti marittimi causasse per la Comunità economica europea ed i suoi Stati membri nonchù per l ' accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri , ostacoli agli scambi commerciali , si è convenuto di cercare soluzioni reciprocamente soddisfacenti , se necessario , nell ' ambito di una cooperazione nel settore dei trasporti marittimi da realizzare gradualmente secondo le rispettive competenze , al fine di promuovere lo sviluppo degli scambi commerciali .

Voglia accettare , Signor Presidente , l ' espressione della mia profonda stima .

per il Consiglio delle Comunità europee e gli Stati membri della Comunità

Signor Presidente

mi pregio confermarLe quanto segue :

Qualora il funzionamento dei trasporti marittimi causasse , per la Comunità economica europea ed i suoi Stati membri nonchù per l ' accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri , ostacoli agli scambi commerciali , si è convenuto di cercare soluzioni reciprocamente soddisfacenti , se necessario , nell ' ambito di una cooperazione nel settore dei trasporti marittimi da realizzare gradualmente secondo le rispettive competenze , al fine di promuovere lo sviluppo degli scambi commerciali .

Voglia accettare , Signor Presidente , l ' espressione della mia profonda stima .

Per l ' accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri

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