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Document 31984R1591
Council Regulation (EEC) No 1591/84 of 4 June 1984 concerning the conclusion of the Cooperation Agreement between the European Economic Community, of the one part, and the Cartagena Agreement and the member countries thereof - Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela - of the other part
Regolamento (CEE) n. 1591/84 del Consiglio del 4 giugno 1984 relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea, da un lato, e l'accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela, dall'altro
Regolamento (CEE) n. 1591/84 del Consiglio del 4 giugno 1984 relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea, da un lato, e l'accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela, dall'altro
GU L 153 del 8.6.1984, p. 1–1
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/1591/oj
Regolamento (CEE) n. 1591/84 del Consiglio del 4 giugno 1984 relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea, da un lato, e l'accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela, dall'altro
Gazzetta ufficiale n. L 153 del 08/06/1984 pag. 0001 - 0001
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 20 pag. 0083
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 20 pag. 0083
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1591/84 DEL CONSIGLIO del 4 giugno 1984 relativo alla conclusione dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea , da un lato , e l ' accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri , Bolivia , Colombia , Ecuador , Perù e Venezuela , dall ' altro IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 113 e 235 , Vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , considerando che conviene che la Comunità approvi l ' accordo di cooperazione con l ' accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri , per poter realizzare i suoi obiettivi nel settore delle relazioni economiche esterne ; che talune azioni di cooperazione economica prospettate dall ' accordo esulano dai poteri d ' azione previsti nel settore della politica commerciale comune , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e l ' accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri . Il testo dell ' accordo di cooperazione è accluso al presente regolamento . Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all ' articolo 10 dell ' accordo ( 3 ) . Articolo 3 Nell ' ambito della Commissione mista di cooperazione istituita l ' articolo 5 dell ' accordo di cooperazione la Comunità è rappresentata dalla Commissione , assistita da rappresentanti degli Stati membri . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 4 giugno 1984 . Per il Consiglio Il Presidente J . DELORS ( 1 ) GU n . C 325 del 30 . 11 . 1983 , pag . 3 . ( 2 ) GU n . C 127 del 14 . 5 . 1984 , pag . 204 . ( 3 ) La data di entrata in vigore dell ' accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio . ACCORDO DI COOPERAZIONE tra la Comunità economica europea , da un lato , e l ' accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri , Bolivia , Colombia , Ecuador , Perù e Venezuela , dall ' altro IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , da un lato , e LA COMMISSIONE DELL ' ACCORDO DI CARTAGENA ED I GOVERNI DELLA BOLIVIA , DELLA COLOMBIA , DELL ' ECUADOR , DEL PERÙ E DEL VENEZUELA , dall ' altro , RICHIAMANDOSI alla dichiarazione congiunta , del 5 maggio 1980 , dei ministri degli affari esteri dei paesi membri dell ' accordo di Cartagena e delle Comunità europee ; CONSAPEVOLI che tradizionali legami di amicizia tra i paesi membri dell ' accordo di Cartagena e gli Stati membri della Comunità meritano di essere consolidati e rafforzati ; RIBADENDO la comune volontà di sostenere gli sforzi intrapresi dall ' accordo di Cartagena e dalla Comunità per l creazione ed il rafforzamento di organizzazioni regionali destinate a promuovere l ' espansione economica , il progresso sociale e lo sviluppo culturale , introducendo nel contempo un fattore di equilibrio nelle relazioni internazionali ; RICONOSCENDO che l ' accordo di Cartagena è un ' organizzazione di integrazione subregionale composto da paesi in via di sviluppo e che nel proprio l ' organizzazione prende in considerazione l ' esistenza di paesi con un minore grado di sviluppo e privi di litorale ; DESIDEROSI di contribuire , nei limiti delle rispettive risorse , umane , intellettuali e materiali , all ' instaurazione di una nuova fase di cooperazione internazionale basata sull ' uguaglianza , la giustizia ed il progresso ; RISOLUTI ad approfondire , amplificare e diversificare le rispettive relazioni economiche e commerciali nonchù quelle esistenti nel settore dello sviluppo ; CONSAPEVOLI che per conseguire questi obiettivi è necessaria una cooperazione della massima ampiezza che comprenda , tenendo conto dei mutui vantaggi , tutta l ' attività economica e commerciale e si estenda anche allo sviluppo ; CONVINTI che detta cooperazione debba iscriversi in un contesto evolutivo e pragmatico in funzione dello sviluppo delle rispettive politiche ; STIMANDO che essa potrà contribuire , a livello mondiale e regionale , ad uno sviluppo più armonioso e più equilibrato degli scambi nonchù ad una ripartizione più equa e ad un ' utilizzazione più adeguata delle risorse e del potenziale di sviluppo ; CONSAPEVOLI che siffatta cooperazione verrà realizzata in un contesto non preferenziale tra partner uguali , tenendo nel contempo del diverso grado di sviluppo dei paesi dell ' accordo di Cartagena e degli Stati membri della Comunità , HANNO DECISO di concludere il presente accordo ed hanno designato a tal fine come plenipotenziari : PER IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE : Yannis CHARALAMBOPULOS presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee , ministro degli affari esteri del governo della Repubblica ellenica ; Wilhelm HAFERKAMP vicepresidente della Commissione delle Comunità europee ; PER LA COMMISSIONE DELL ' ACCORDO DI CARTAGENA : Iván RIVERA presidente dell ' accordo di Cartagena ministro dell ' industria , del turismo e dell ' integrazione della Repubblica del Perù ; PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA : Josù ORTIZ MERCADO ministro degli affari esteri e del culto ; PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA : Rodrigo LLOREDA CAICEDO ministro degli affari esteri ; PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL ' ECUADOR : Luis VALENCIA RODRIGUEZ ministro degli affari esteri ; PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ : Fernando SCHWALB LOPEZ ALDANA presidente del Consiglio dei ministri , ministro degli affari esteri ; PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA : Josù Alberto ZAMBRANO VELASCO ministro degli affari esteri : I QUALI , dopo aver scambiato i loro poteri , risconosciuti in buona e debita forma , HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI Articolo 1 Cooperazione economica 1 . Nei limiti delle loro competenze , tenendo conto del reciproco interesse e in conformità con i rispettivi obiettivi economico a lungo termine , le pari contraenti si impegnano ad instaurare una cooperazione economica della massima ampiezza possibile che non escluda , a priori , alcun settore e tenga conto dei loro diversi gradi di sviluppo . L ' obiettivo di questa cooperazione consisterà nel contribuire , in termini generali , allo sviluppo delle loro economie e al miglioramento dei loro tenori di vita , in particolare nel : a ) promuovere lo sviluppo del settore dell ' agricoltura e dell ' allevamento , nonchù lo sviluppo industriale , agroindustriale ed energetico ; b ) incoraggiare il progresso tecnologico e scientifico ; c ) creare nuove possibilità di lavoro ; d ) rafforzare lo sviluppo regionale ; e ) proteggere e migliorare l ' ambiente ; f ) incoraggiare lo sviluppo rurale ; g ) aprire nuove fonti di approvvigionamento e nuovi mercati . 2 . Per realizzare questi obiettivi , le parti contraenti , conformemente alle proprie legislazioni rispettive , cercheranno soprattuto di facilitare ed incoraggiare in modo opportuno : a ) uno scambio di informazioni in merito alla cooperazione economica nonchù lo sviluppo di contatti e di attività promozionali tra le imprese e le organizzazione delle due regioni ; b ) relazioni più strette tra i rispettivi settori economici , industriali , agricoli , dell ' allevamento e minerari ; c ) una cooperazione nel settore della scienza e della tecnica , dello sviluppo industriale agroindustriale , dell ' agricoltura , dell ' allevamento , minerario , della pesca , delle infrastrutture , dei trasporti e delle comunicazioni , dell ' ambiente , dell ' energia e del turismo ; d ) relazioni tra operatori economici e società di ambo le parti , anche sotto forma di imprese congiunte ; e ) condizioni appropriate per l ' espansione degli investimenti su basi favorevoli per ambo le parti ; f ) la cooperazione con e nei paesi terzi . 3 . Per facilitare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione economica , di cui al paragrafo 1 del presente articolo , le parti contraenti attueranno le misure adeguate , in funzione delle proprie disponibilità e con i rispettivi meccanismi , comprese le misure finanziarie . Articolo 2 Cooperazione allo sviluppo 1 . La Comunità risconosce che il Gruppo andino è una regione in via di sviluppo e che l ' accordo di Cartagena prende in considerazione l ' esistenza di paesi con un minore grado di sviluppo e privi di litorale . 2 . Essa è disposta a ricercare una cooperazione finanziaria e tecnica che permette di intensificare il contributo della Comunità allo sviluppo della sottoregione andina , nel quadro dei programmi che essa applica ai paesi in via di sviluppo e tenendo conto delle politiche di sviluppo della sottoregione andina . 3 . La Comunità si sforzerà di coordinare le proprie attività e quelle dei propri Stati membri nel campo della cooperazione allo sviluppo della sottoregione andina , in particolare per quando riguarda i progetti in integrazione di questa sottoregione . Le parti contraenti cercheranno inoltre di facilitare ed incoraggiare , in modo opportuno , una collaborazione tra gli istituiti finanziari delle due regioni . Articolo 3 Cooperazione commerciale 1 . Le parti contraenti si impegnano a promuovere con azioni appropriate uno sviluppo armonioso , una diversificazione ed un miglioramento qualitativo degli scambi commerciali con l ' obiettivo di ampliarli al massimo tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo delle due parti . 2 . Le parti contraenti concordano di studiare i metodi e i mezzi atti a agevolare gli scambi commerciali , nonchù a superare gli ostacoli , in particolare quelli non tariffari e paratariffari , tenendo conto , fra l ' altro , dei lavori svolti dalle organizzazioni internazionali . 3 . In conformità delle rispettive legislazioni , le parti contraenti si impegnano nella condotta della propria politica rispettiva a : a ) cercare i mezzi di cooperazione bilaterale e multilaterale che permettano di risolvere i problemi commerciali di interesse comune , ivi compresi quelli riguardanti i prodotti di base , i semilavorati ed i manufatti ; b ) accordarsi reciprocamente le più ampie facilitazioni per le transazioni commerciali ; c ) tenere pienamente conto dei ripesttivi interessi ed esigenze in termini di accesso ai mercati dei prodotti di base , dei semilavorati e dei manufatti anche per quanto riguarda la stabilizzazione dei mercati internazionali per le materie prime , conformemente agli obiettivi concordati nei competenti consessi multilaterali ; d ) studiare e raccomandare misure di promozione commerciale atte ad incoraggiare lo sviluppo delle importazioni e delle esportazioni ; e ) ravvicinare gli operatori economici delle due regioni al fine di diversificare ed intensificare le correnti di scambio . 4 . Nell ' ambito di questa cooperazione commerciale , la Comunità di sforzerà di accordare un ' attenzione particolare , nell ' ambito delle sue regolamentazioni , alle disposizioni del presente accordo , nonchù ai suoi impegni internazionali , ai flussi commerciali prevenienti dai paesi che l ' accordo di Cartagena tra u suoi membri con un minore grado di sviluppo al fine di favorire un giusto equilibrio dei vantaggi derivanti dagli scambi fra questi paesi e la Comunità . Articolo 4 Regime della nazione più favorita 1 . Le parti contraenti si concedono , per le loro importazioni od esportazioni di merci , il regime della nazione più favorità in tutti i settori riguardanti : - l ' applicazione dei dazi doganali e tasse diverse , comprese le modalità di riscossione di detti dazi e tasse , - le disposizioni riguardanti lo sdoganamento , il transito , il deposito o il trasbordo , - le imposte dirette e indirette e le altre imposizioni interne , - le modalità di pagamento ed in particolare l ' assegnazione di valute ed il trasferimento di detti pagamenti , - i regolamenti relativi alla vendita , all ' acquisto , al trasporto , alla distribuzione ed all ' utilizzazione delle merci sul mercato interno . 2 . Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano : a ) ai vantaggi accordati ai paesi limitrofi allo scopo di facilitare gli scambi fra zone frontaliere , b ) ai vantaggi allo scopo di creare un ' unione doganale o una zona di libero scambio o a seguito della creazione di tale unione o zona , compresi i vantaggi concessi nell ' ambito di una d ' integrazione economica regionale in America latina , c ) ai vantaggi accordati a paesi particolari , conformemente all ' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio , d ) ai vantaggi che i paesi membri dell ' accordo di Cartagena accordano a taluni paesi , in conformità del protocollo sui negoziati commerciali tra i paesi in via di sviluppo , nel quadro dell ' accordo generale sulle tariffe doganale e sul commercio . 3 . Il presente articolo si applica fermi restando i diritti e gli obblighi esistenti sulla delle disposizioni dell ' accordo generale sulle tariffe doganale e sul commercio . Articolo 5 Commissione mista di cooperazione 1 . Viene istituita una commissione mista di cooperazione composta da rappresentanti delle Comunità europee e dell ' accordo di Cartagena . 2 . La commissione mista è incaricata di studiare e promuovere le azioni necessarie , nonchù di valutarne i risultati al fine di rendere efficace la cooperazione di cui al presente accordo . La commissione mista formula le raccomandazioni del caso . Inoltre essa raccomanda soluzioni qualora tra le parti sorgessero divergenze sull ' interpretazione e sull ' esecuzione del presente accordo . 3 . La commissione mista è costituita ad un livello adeguato onde facilitare l ' applicazione del presente accordo e promuovere il conseguimento dei suoi obiettivi . 4 . Ove necessario , la commissione mista può istituire sottocommissioni speciali incaricandole di svolgere compiti che essa stabilisce . 5 . La commissione mista adotta il proprio regolamento interno ed il proprio programma di lavoro . 6 . La commissione mista tiene normalmente una riunione all ' anno . Altre riunioni possono essere convocate di comune accordo . Articolo 6 Altri accordi 1 . Fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee , il presente accordo e le disposizioni adottate in base ad esso non devono in alcun caso pregiudicare la capacità degli Stati membri di dette Comunità di avviare azioni bilaterali con i paesi membri dell ' accordo di Cartagena nel settore della cooperazione economica nù di concludere eventuali nuovi accordo di cooperazione economica con i medesimi . 2 . Fatte salve le disposizioni dell ' accordo di Cartagena , il presente accordo e le disposizioni adottate in base ad esso non devono in alcun caso pregiudicare la capacità dei paesi membri dell ' accordo di Cartagena di avviare azioni bilaterali con gli Stati membri della Comunità nel settore della cooperazione economica , nù di concludere eventuali nuovi accordi di cooperazione economica con i medesimi . 3 . Fermi restando i paragrafi precedenti le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle degli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità e la Bolivia , la Colombia , l ' Ecuador , il Perù ed il Venezuela , quando queste ultime si rivelino con esse incompatibili o siano identiche . Articolo 7 Comunità europea del carbone e dell ' acciaio È concluso un protocollo separato tra la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ed i suoi Stati membri , da un lato , e l ' accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri , dall ' altro . Articolo 8 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica , da un lato , ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea , alle condizioni in esso indicate , e , dall ' altro , ai territori in cui si applica l ' accordo di Cartagena . Articolo 9 Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo . Articolo 10 Durata di applicazione 1 . Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l ' espletamento delle procedure a tal fine necessarie . 2 . Il presente accordo si applica per un periodo iniziale di cinque anni ed è prorogabile automaticamente per periodi di due anni , salvo restando per le parti il diritto di denunziarlo mediante notifica scritta inviata sei mesi prima della data di scadenza di uno qualsiasi di detti periodi . 3 . Il presente accordo può tuttavia essere modificato per nuovi elementi che potrebbero intervenire . Articolo 11 Lingue facenti fede Il presente accordo è redatto in sette esemplari , in lingua danese , francese , greca , inglese , italiana , olandese , tedesca e spagnola , ciascun testo facente ugualmente fede . In fede di che , i sottoscritti , debitamente abilitati a tale fine , hanno firmato il presente accordo . Fatto a Cartagena , addì diciassette dicembre millenovecentoottantatrù . Per il Consiglio delle Comunità europee ALLEGATO 1 DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA RELATIVA AL SISTEMA DELLE PREFERENZE GENERALIZZATE La Comunità economica europea ribadisce l ' importanza che il sistema delle preferenze generalizzata da essa istituito conformemente alla risoluzione n . 21 ( II ) della seconda conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo riveste ai fini dello sviluppo commerciale dei paesi membri dell ' accordo di Cartagena . Onde facilitare ai paesi membri dell ' accordo di Cartagena il migliore e più ampio impiego del sistema delle preferenze generalizzate della Comunità economica europea questa si dichiara pronta ad esaminare , in sede di commissione mista , la possibilità di migliorare ulteriormente questo sistema , secondo modalità che permettano di tener conto degli interessi e della situazione economica di questi paesi . A tal fine , la Comunità europea prende atto che , quando lo riterranno opportuno , l ' accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri indicheranno i prodotti che rivestono un interesse per essi . ALLEGATO II DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA COOPERAZIONE COMMERCIALE Nell ' ambito della cooperazione commerciale di cui al presente accordo , le parti si dichiarano disposte ad esaminare , in sede di commissione mista e nel quadro rispettive politiche economiche , gli eventuali problemi specifici che potrebbero sorgere nel settore commerciale . SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO AI TRASPORTI MARITTIMI Signor Presidente , mi pregio confermarLe segue : Qualora il funzionamento dei trasporti marittimi causasse per la Comunità economica europea ed i suoi Stati membri nonchù per l ' accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri , ostacoli agli scambi commerciali , si è convenuto di cercare soluzioni reciprocamente soddisfacenti , se necessario , nell ' ambito di una cooperazione nel settore dei trasporti marittimi da realizzare gradualmente secondo le rispettive competenze , al fine di promuovere lo sviluppo degli scambi commerciali . Voglia accettare , Signor Presidente , l ' espressione della mia profonda stima . per il Consiglio delle Comunità europee e gli Stati membri della Comunità Signor Presidente mi pregio confermarLe quanto segue : Qualora il funzionamento dei trasporti marittimi causasse , per la Comunità economica europea ed i suoi Stati membri nonchù per l ' accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri , ostacoli agli scambi commerciali , si è convenuto di cercare soluzioni reciprocamente soddisfacenti , se necessario , nell ' ambito di una cooperazione nel settore dei trasporti marittimi da realizzare gradualmente secondo le rispettive competenze , al fine di promuovere lo sviluppo degli scambi commerciali . Voglia accettare , Signor Presidente , l ' espressione della mia profonda stima . Per l ' accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri