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Document 31984R0863

Regolamento (CEE) n. 863/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1723/81 per quanto concerne la possibilità di concedere aiuti all'utilizzazione del burro destinato alla fabbricazione di taluni prodotti alimentari

GU L 90 del 1.4.1984, p. 23–23 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/863/oj

31984R0863

Regolamento (CEE) n. 863/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1723/81 per quanto concerne la possibilità di concedere aiuti all'utilizzazione del burro destinato alla fabbricazione di taluni prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 090 del 01/04/1984 pag. 0023 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0098
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 30 pag. 0068
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0098
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 30 pag. 0068


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 863/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1723/81 per quanto concerne la possibilità di concedere aiuti all ' utilizzazione del burro destinato alla fabbricazione di taluni prodotti alimentari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-casear ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 856/84 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 12 , paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1723/81 del Consiglio , del 24 giugno 1981 , che stabilisce le norme generali relative alle misure destinate a mantenere il livello di utilizzazione del burro da parte di alcune categorie di consumatori e di industrie ( 3 ) , ha previsto la possibilità di accordare aiuti all ' utilizzazione di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati alimentari ;

considerando che , per far fronte alla formazione di cospicue eccedenze dei prodotti lattiero-caseari , è opportuno estendere il beneficio degli previsti dal regolamento ( CEE ) n . 1723/81 all ' utilizzazione del burro per la fabbricazione di altri prodotti alimentari ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 1723/81 è modificato come segue :

1 ) il testo dell ' articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 1

1 . Può essere deciso che siano accordati aiuti per consentire l ' acquisto di burro a prezzo ridotto da parte :

a ) di istituzioni e collettività senza scopo di lucro ,

b ) degli eserciti e corpi assimilati degli Stati membri ,

c ) di fabbricanti di prodotti della pasticceria e di gelati alimentari ,

d ) di fabbricazione di altri prodotti alimentari da determinare .

2 . Con il termine « burro » ai sensi del presente regolamento di intende anche il burro concentrato . » .

2 ) il testo dell ' articolo 3 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento riguardano in particolare l ' importo dell ' aiuto , le misure di controllo destinate a garantire la destinazione particolare ed eventualmente il prezzo di vendita , le caratteristiche ed il condizionamento del burro , nonchù la determinazione di prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera d ) . » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 31 marzo 1984 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . ROCARD

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 19868 , pag . 13 .

( 2 ) Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale .

( 3 ) GU n . L 172 del 30 . 6 . 1981 , pag . 14 .

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