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Document 31982R2151

    Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2151/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

    GU L 228 del 4.8.1982, p. 4–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2151/oj

    31982R2151

    Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2151/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

    Gazzetta ufficiale n. L 228 del 04/08/1982 pag. 0004 - 0004
    edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0022
    edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 3 pag. 0222
    edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0022
    edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 3 pag. 0222


    *****

    REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2151/82 DEL CONSIGLIO

    del 28 luglio 1982

    che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

    visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che è necessario modificare il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1544/73 (2), per tener conto del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 è aggiunto un ottavo trattino, così redatto:

    « - i beneficiari dell'indennità stabilita per il caso di cessazione definitiva dal servizio a norma dell'articolo 2 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82 ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1982.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    O. MOELLER

    (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.

    (2) GU n. L 155 dell'11. 6. 1973, pag. 6.

    (3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

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