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Document 31982L0624

Direttiva 82/624/CEE della Commissione, del 1 luglio 1982, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/765/CEE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole

GU L 252 del 27.8.1982, p. 8–9 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2015; abrog. impl. da 32011L0017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/624/oj

31982L0624

Direttiva 82/624/CEE della Commissione, del 1 luglio 1982, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/765/CEE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole

Gazzetta ufficiale n. L 252 del 27/08/1982 pag. 0008 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0110
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 12 pag. 0256
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 12 pag. 0110
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0256


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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1982

che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/765/CEE del Consiglio , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole

( 82/624/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 71/316/CEE del Consiglio , del 26 luglio 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico ( 1 ) , modificata da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 17 ,

considerando che , dopo l ' adozione della direttiva 76/765/CEE ( 2 ) , sono state messe a punto nuovo tecniche nel settore dei termometri usati per la determinazione del titolo alcolometrico e che , di conseguenza , è necessario modificare detta direttiva ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli strumenti di misura ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Il testo del punto 9 dell ' allegato della direttiva 76/765/CEE è sostituito conformemente all ' allegato della presente direttiva .

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore il 1° maggio 1983 le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva .

Essi ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , il 1° luglio 1982 .

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 143 .

ALLEGATO

9 . TERMOMETRI USATI PER LA DETERMINAZIONE DEL TITOLO ALCOLOMETRICO

9.1 . Termometri incorporati nello strumento che serve alla determinazione del titolo alcolometrico

Se lo strumento che serve alla determinazione del titolo alcolometrico appartiene alla classe II o III , esso può avere incorporato un termometro del tipo a dilatazione di mercurio e a guaina di vetro .

9.1.1 . Il termometro è graduato in 0,1° C , 0,2° C o 0,5° C e può non recare il tratto corrispondente a 0° C .

9.1.2 . La lunghezza minima della divisione è di :

0,8 mm per i termometri graduati in 0,1° C e 0,2° C ;

1,0 mm per i termometri graduati in 0,5° C .

9.1.3 . Lo spessore dei tratti non deve essere superiore al quinto della lunghezza delle divisione .

9.1.4 . L ' errore massimo tollerato in più o in meno è di :

0,10° C se il termometro è graduato in 0,1° C ;

0,20° C se il termometro è graduato in 0,2° C o 0,5° C .

9.1.5 . Alla verifica prima CEE l ' errore dal termometro incorporato è determinato in almeno tre punti scelti su tutta l ' estensione della scala .

9.2 . Termometri non incorporati nello strumento che serve alla determinazione del titolo alcolometrico

9.2.1 . Se lo strumento che serve alla determinazione del titolo alcolometrico appartiene alla classe I , il termometro usato con questo strumento è :

- del tipo a resistenza metallica che consente di determinare la temperatura della miscela idroalcolica rispettando gli errori massimi tollerati in più o in meno di 0,10° C , oppure

- del tipo a dilatazione di mercurio e a guaina di vetro graduato in 0,1° C o 0,05° C .

I termometri a mercurio devono recare il tratto corripondente a 0° C , avere una lunghezza minima della divisione di 0,8 mm e uno spessore dei tratti non superiore al quinto della lunghezza della divisione .

L ' errore massimo tollerato in più o in meno è pari a una divisione .

9.2.2 . Se lo strumento che serve alla determinazione del titolo alcolometrico appartiene alla classe II o III , il termometro usato con questi strumenti è del tipo a dilatazione di mercurio e a guaina di votro .

9.2.2.1 . Il termometro è graduato in 0,1° C , 0,2° C o 0,5° C .

Esso reca il tratto corrispondente a 0° C .

9.2.2.2 . La lunghezza minima della divisione e di :

0,8 mm per i termometri graduati in 0,1° C o 0,2° C ;

1,0 mm per i termometri graduati in 0,5° C .

9.2.2.3 . Lo spessore dei tratti non deve essere superiore al quinto della lunghezza di una divisione .

9.2.2.4 . L ' errore massimo tollerato , in più o in meno , è di :

0,10° C se il termometro è graduato in 0,1° C ;

0,20° C se il termometro è graduato in 0,2° C o 0,5° C .

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