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Document 31982L0177
Council Directive 82/177/EEC of 22 March 1982 on the statistical surveys to be carried out by Member States on sheep and goat stocks
Direttiva 82/177/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, relativa alle indagini statistiche che devono essere effettuate dagli Stati Membri sul patrimonio ovino e caprino
Direttiva 82/177/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, relativa alle indagini statistiche che devono essere effettuate dagli Stati Membri sul patrimonio ovino e caprino
GU L 81 del 27.3.1982, p. 35–38
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogato da 31993L0025
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 31982L0177R(01) | ||||
Corrected by | 31982L0177R(02) | ||||
Modified by | 31985R3768 | modifica | articolo 9.2 | 01/01/1986 | |
Completed by | 31986L0082 | complemento | articolo 3.2 | 01/03/1986 | |
Completed by | 31986L0082 | complemento | articolo 1.1 | 01/03/1986 | |
Completed by | 31986L0082 | complemento | articolo 11 | 01/03/1986 | |
Completed by | 31986L0082 | complemento | articolo 1.3 | 01/03/1986 | |
Completed by | 31986L0082 | complemento | articolo 5.2 | 01/03/1986 | |
Modified by | 31987R3939 | sostituzione | articolo 2.1 | 01/01/1988 | |
Modified by | 31988L0659 | modifica | articolo 8 | 00/00/2000 | |
Modified by | 31988L0659 | modifica | articolo 2.1 | 00/00/2000 | |
Modified by | 31991R1057 | aggiunta | articolo 7.5 | 07/05/1991 | |
Modified by | 31991R1057 | aggiunta | articolo 6.4 | 07/05/1991 | |
Repealed by | 31993L0025 | 01/01/1994 |
Direttiva 82/177/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, relativa alle indagini statistiche che devono essere effettuate dagli Stati Membri sul patrimonio ovino e caprino
Gazzetta ufficiale n. L 081 del 27/03/1982 pag. 0035 - 0038
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 24 pag. 0252
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 24 pag. 0252
***** DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 marzo 1982 relativa alle indagini statistiche che devono essere effettuate dagli Stati membri sul patrimonio ovino e caprino (82/177/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che, per assolvere i compiti ad essa affidati dal trattato e dal regolamento (CEE) n. 1837/80, la Commissione deve essere esattamente informata sull'evoluzione del patrimonio ovino e caprino e sulla produzione delle carni ovine e caprine negli Stati membri e deve anche disporre, sulla base di questa evoluzione, di una previsione a breve termine della produzione indigena lorda di carni ovine e caprine per il mercato; considerando che le indagini sul patrimonio ovino e caprino effettuate attualmente negli Stati membri non consentono un'osservazione precisa ed uniforme del mercato a breve scadenza; che le statistiche mensili delle macellazioni non sono sufficienti a tale scopo e che una previsione a breve termine della produzione indigena lorda di ovini e di caprini non è effettuata in modo sistematico in tutti gli Stati membri; considerando che è pertanto opportuno procedere in tutti gli Stati membri ad indagini sul patrimonio ovino e caprino, per categorie uniformi e con una precisione comparabile; che è opportuno completare e uniformare le statistiche mensili delle macellazioni ed effettuare regolarmente previsioni sulla produzione di ovini e di caprini, per gli stessi periodi in tutti gli Stati membri; considerando che, per garantire una precisione comparabile, le basi di campionamento utilizzate per i sondaggi dovranno essere continuamente aggiornate e che dovranno essere osservati determinati limiti di errore di campionamento; che occorre limitare al minimo gli errori di osservazione e valutarne l'entità; considerando che è necessario registrare annualmente la distribuzione regionale degli allevamenti; considerando che è opportuno ripartire per categorie le statistiche della macellazione, nonché le previsioni sulla produzione di ovini e di caprini allo scopo di rendere possibile un'osservazione del mercato differenziata secondo i tipi di carne; considerando che, dovendo i risultati delle indagini, delle previsioni e delle statistiche della macellazione, essere utilizzati come base per decisioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, è necessario che essi siano trasmessi alla Commissione il più rapidamente possibile entro determinate date limite; considerando che occorre definire la procedura che il comitato permanente di statistica agraria, istituito con decisione 72/279/CEE (3), in appresso denominato « comitato », deve adottare per assicurare al momento dell'applicazione della presente direttiva la collaborazione più efficace possibile fra gli Stati membri e la Commissione; considerando che è necessario, dato che le statistiche proposte in questa sede non rappresentano che un programma minimo, che la Commissione presenti ogni tre anni una relazione, al fine di poter esaminare in quale proporzione le misure proposte hanno consentito di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, e che la Commissione proponga se necessario un ravvicinamento e un miglioramento dei metodi; considerando che occorre definire il contributo finanziario della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri nel quadro delle indagini previste dalla presente direttiva, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. Gli Stati membri effettuano annualmente un'indagine statistica sul patrimonio ovino. 2. Gli Stati membri effettuano un'indagine statistica sul patrimonio caprino, sotto forma di indagine distinta o di un'unica indagine sul patrimonio ovino e caprino, a) ogni due anni, se il patrimonio caprino nazionale consiste in 100 000 o più capi; b) almeno una volta ogni cinque anni, se il patrimonio caprino nazionale consiste in meno di 100 000 capi. 3. La prima indagine di cui al paragrafo 1 ha luogo nel 1982, la prima indagine di cui al paragrafo 2, lettera a), ha luogo nel 1983 e l'indagine di cui al paragrafo 2, lettera b), ha luogo per la prima volta entro e non oltre il 1985. Articolo 2 1. Ai sensi della presente direttiva, s'intendono per ovini gli animali di cui alle sottovoci 01.04 A I e 01.04 B I della tariffa doganale comune, e per caprini gli animali di cui alle sottovoci 01.04 A II e 01.04 B II della suddetta tariffa. 2. Le indagini di cui all'articolo 1 riguardano tutti gli ovini e i caprini detenuti nelle aziende agricole o industriali con superficie agricola utilizzata di almeno un ettaro o con un numero di animali pari ad almeno tre ovini, per l'indagine di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o tre caprini, per l'indagine di cui all'articolo 1, paragrafo 2. 3. Gli Stati membri che non sono in grado di osservare nelle proprie indagini i limiti minimi indicati al paragrafo 2 possono tuttavia utilizzarle purché stimino la parte non sottoposta a indagine sulla base di altre informazioni e l'aggiungano ai risultati. In tal caso essi comunicano alla Commissione in che modo hanno proceduto a tali stime. 4. Gli Stati membri per i quali le indagini riguardano anche aziende diverse da quelle di cui al paragrafo 2 includono tali indagini nei risultati di cui all'articolo 3. Articolo 3 1. Le indagini previste all'articolo 1 sono effettuate in modo da ottenere, per un giorno del mese di dicembre di ogni anno, la ripartizione del patrimonio ovino e caprino almeno secondo le seguenti categorie: A. Ovini, totale A. 1. di cui: agnelle montate e pecore. B. Caprini, totale B. 1. di cui: capre montate e capre che hanno già figliato. 2. Gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, compiono la stima delle cifre totali di cui al paragrafo 1, punto B, per ciascuno degli anni non soggetti a indagine. 3. La definizione delle categorie è effettuata dalla Commissione, previa consultazione del comitato. Articolo 4 1. Le indagini di cui all'articolo 1 sono effettuate sotto forma di censimento completo o per campionamento casuale. 2. Nei sondaggi gli errori di campionamento non devono superare per ciascuno Stato membro il 2 % del numero totale degli ovini e del numero totale dei caprini e il 3 % del numero totale delle ripartizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1; tali percentuali corrispondono ad un intervallo di confidenza del 68 %. 3. Gli Stati membri prendono, in merito alla base di campionamento, i provvedimenti che ritengono necessari per garantire la qualità dei risultati delle indagini. Articolo 5 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati provvisori delle indagini, senza ripartizione regionale, al più tardi il 1o marzo successivo al mese di riferimento dei dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1. 2. Gli Stati membri comunicano al più tardi il 1o aprile successivo al mese di riferimento i risultati definitivi nonché il numero totale di ovini e il numero totale di caprini, suddivisi secondo le seguenti ripartizioni territoriali: Germania: Regierungsbezirke. Francia: - Per gli ovini Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne, altre regioni. - Per i caprini Rhône-Alpes, Poitou-Charentes, Centre-pays de Loire, Bourgogne, Midi-Pyrénées, altre regioni. Italia: - Per gli ovini Regioni. - Per i caprini Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, altre regioni. Paesi Bassi: Provincies. Belgio: Provinces/Provincies. Lussemburgo: - Danimarca: Danmark, Groenland. Irlanda: - Regno Unito: Standard regions. Grecia: Le nove regioni del servizio di sviluppo regionale. 3. In deroga al paragrafo 2, a) per ragioni tecniche, la Germania è tuttavia autorizzata a comunicare i dati di cui al paragrafo 2 solo ogni due anni a decorrere dal 1982; per quanto riguarda gli altri anni, essa comunica tali dati per ciascuno dei Bundeslaender; b) i Paesi Bassi comunicano i numeri di ovini e di caprini ripartiti secondo « provincie » per il patrimonio oggetto del censimento dell'agricoltura effettuato nel mese di maggio; c) gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), sono dispensati dall'obbligo di comunicare la ripartizione regionale del loro patrimonio caprino. Articolo 6 1. Sulla base dei risultati delle indagini e delle altre informazioni disponibili, gli Stati membri elaborano previsioni sulla produzione nazionale lorda di ovini per i due semestri aventi inizio rispettivamente il 1o gennaio e il 1o luglio e su quella di caprini per il periodo di dodici mesi che inizia il 1o gennaio. 2. La produzione nazionale lorda comprende il numero totale delle macellazioni di animali di origine indigena e straniera, tenendo conto del saldo del commercio con l'estero di animali vivi. 3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le previsioni unitamente ai risultati delle indagini. Articolo 7 1. Gli Stati membri elaborano statistiche mensili sul numero e sul peso morto degli animali macellati nel loro territorio. Se del caso, essi forniscono ogni quattro mesi informazioni complementari, suddivise per mese, relative alle macellazioni che eludono le statistiche di cui al primo comma, in modo che queste ultime possano coprire la totalità delle macellazioni effettuate nel territorio nazionale. 2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 devono essere elaborate per le categorie seguenti: A. Ovini, totale A.1. di cui: agnelli. B. Caprini, totale. 3. Il peso morto di cui al paragrafo 1 e le categorie di cui al paragrafo 2 sono definiti dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 9. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati delle statistiche di cui al paragrafo 1 al più tardi otto settimane dopo il mese di riferimento. Articolo 8 L'adattamento delle statistiche del commercio estero alle categorie menzionate negli articoli 3, 6 e 7 viene effettuato, previa consultazione congiunta del comitato e del comitato Nimexe, secondo la procedura prevista all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1445/72 (1). Articolo 9 1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema in questione. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto. 3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato. b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in questione sono adottate dalla Commissione. Articolo 10 La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ogni tre anni, e per la prima volta nel 1985, una relazione sulle esperienze acquisite in seguito alle indagini e alle previsioni di cui alla presente direttiva. La Commissione sottopone eventualmente al Consiglio proposte, segnatamente per un ulteriore ravvicinamento o miglioramento dei metodi. Il Consiglio delibera su tali proposte secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato. Articolo 11 Un contributo alle spese necessarie per l'effettuazione delle indagini previste dalla presente direttiva negli anni 1982, 1983 e 1984 è imputato per un importo forfettario da stabilire, a fronte del bilancio delle Comunità europee. Articolo 12 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1982. Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS (1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1. (2) GU n. C 287 del 9. 11. 1981, pag. 132. (3) GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1. (1) GU n. L 161 del 17. 7. 1972, pag. 1.