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Document 31982D0456

82/456/CEE: Decisione del Consiglio, del 14 giugno 1982, recante accettazione a nome della Comunità della raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale relativa alla cooperazione tecnica in materia doganale

GU L 204 del 12.7.1982, p. 25–25 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/456/oj

31982D0456

82/456/CEE: Decisione del Consiglio, del 14 giugno 1982, recante accettazione a nome della Comunità della raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale relativa alla cooperazione tecnica in materia doganale

Gazzetta ufficiale n. L 204 del 12/07/1982 pag. 0025 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 3 pag. 0127
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 3 pag. 0127
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 9 pag. 0095
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 9 pag. 0095


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CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1982

recante accettazione a nome della Comunità della raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale relativa alla cooperazione tecnica in materia doganale

( 82/456/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la raccomandazione della Commissione ,

considerando che la raccomandazione del Consiglio di cooperazione relativa alla cooperazione tecnica in materia doganale può essere accettata con effetto immediato dalla Comunità ;

considerando che è tuttavia opportuno indicare le modalità particolari della sua applicazione , per tener conto delle esigenze specifiche dell ' unione doganale ,

DECIDE :

Articolo 1

È accettata , con effetto immediato , a nome della Comunità , la raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 18 giugno 1981 , relativa alla cooperazione tecnica in materia doganale , con le seguenti modalità particolari di applicazione :

la Comunità economica europea prevede di effettuare la cooperazione tecnica prevista nella raccomandazione nel quadro delle azioni della Comunità o di taluni Stati membri , tenendo presente che le istituzioni della Comunità economica europea non hanno scuole doganali .

Il testo della raccomandazione è accluso alla presente decisione .

Articolo 2

Il presente del Consiglio designa la persona abilitata a notificare al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale l ' accettazione , con effetto immediato , da parte della Comunità della raccomandazione e delle modalità particolari di applicazione , previste all ' articolo 1 .

Fatto a Lussemburgo , addì 14 giugno 1982 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . de KEERSMAEKER

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE

DEL 18 GIUGNO 1981

RELATIVA ALLA COOPERAZIONE TECNICA IN MATERIA DOGANALE

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE ,

tenendo conto degli obiettivi generali della convenzione che istituisce un Consiglio di cooperazione doganale , in particolare delle disposizioni dell ' articolo III , in cui sono elencate le misure atte a garantire il più alto grado di armonizzazione e di uniformità in materia doganale ;

memore delle discussioni svoltesi nel 1977 a Nairobi nel corso della 49a e 50a sessione del Consiglio , in cui il Consiglio ha confermato la propria volontà di svolgere un ruolo più attivo al fine di favorire la cooperazione tecnica tra tutti i paesi , sviluppati e in sviluppo , e di dare un più ampio respiro alla politica regionale che esso persegue in tale settore ;

constatando che il continuo sviluppo degli scambi internazionali implica un adeguamento costante dei metodi di lavoro delle dogane ;

constatando che , se è stato concluso un numero significativo di convenzioni internazionali e doganali sotto gli auspici del Consiglio , si rendono necessarie , peraltro , onde facilitare gli scambi internazionali , nuove iniziative oltre a quelle volte a promuovere l ' adesione a tali strumenti o la loro ratifica ;

tenuto conto dei risultati soddisfacenti ottenuti grazie allo sviluppo della cooperazione in materia doganale con altre organizzazioni internazionali , governamentali o non governamentali ;

convinto che la promozione di una cooperazione tecnica torna altresì a vantaggio del commercio internazionale ;

convinto che la formazione efficace dei funzionari doganali costituisce una condizione preliminare per il buon funzionamento del commercio e del turismo internazionale ,

desiderando che la segretaria continui :

1 . a collaborare con gli Stati membri e non membri che lo desiderino , al fine di organizzare , su una base bilaterale o multilaterale , seminari , corsi e colloqui in materia doganale , in particolare , in materia di convenzioni ed altri strumenti internazionali gestiti dal Consiglio ,

2 . a cooperare con le organizzazioni regionali ed internazionali al fine di organizzare seminari regionali e interregionali sui problemi doganali ,

RACCOMANDA

agli Stati , membri o no del Consiglio , nonchù alle unioni doganali ed economiche :

1 . di prendere disposizioni per accogliere tirocinanti e per accogliere , inviare o scambiare esperti e conferenzieri in materia doganale , facendo ricorso , per quanto possibile , ai servizi del Consiglio a questo fine ;

2 . di prevedere , nei casi opportuni e per quanto possibile , l ' ammissione di funzionari di altre amministrazioni doganali nelle proprie scuole doganali ;

3 . di organizzare seminari , corsi i colloqui destinati o accessibili ai cittadini di altri paesi sulle legislazioni e sulle regolamentazioni doganali nazionali e internazionali e sulla loro applicazione ;

4 . di promuovere maggiormente attività volte a garantire una cooperazione tecnica più ampia in materia doganale ;

DOMANDA

agli Stati , membri o no del Consiglio , nonchù alle unioni doganali ed economiche che accetteranno la presente raccomandazione , di farne relativa comunicazione al segretario generale e di indicarne la data e le modalità di applicazione . Il segretario generale trasmetterà tali informazioni alle amministrazioni doganali dei suddetti Stati ed unioni .

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