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Document 31982D0456
82/456/EEC: Council Decision of 14 June 1982 accepting on behalf of the Community a recommendation of the Customs Cooperation Council concerning technical cooperation in customs matters
82/456/CEE: Decisione del Consiglio, del 14 giugno 1982, recante accettazione a nome della Comunità della raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale relativa alla cooperazione tecnica in materia doganale
82/456/CEE: Decisione del Consiglio, del 14 giugno 1982, recante accettazione a nome della Comunità della raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale relativa alla cooperazione tecnica in materia doganale
GU L 204 del 12.7.1982, p. 25–25
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
82/456/CEE: Decisione del Consiglio, del 14 giugno 1982, recante accettazione a nome della Comunità della raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale relativa alla cooperazione tecnica in materia doganale
Gazzetta ufficiale n. L 204 del 12/07/1982 pag. 0025 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 3 pag. 0127
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 3 pag. 0127
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 9 pag. 0095
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 9 pag. 0095
++++ CONSIGLIO DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1982 recante accettazione a nome della Comunità della raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale relativa alla cooperazione tecnica in materia doganale ( 82/456/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la raccomandazione della Commissione , considerando che la raccomandazione del Consiglio di cooperazione relativa alla cooperazione tecnica in materia doganale può essere accettata con effetto immediato dalla Comunità ; considerando che è tuttavia opportuno indicare le modalità particolari della sua applicazione , per tener conto delle esigenze specifiche dell ' unione doganale , DECIDE : Articolo 1 È accettata , con effetto immediato , a nome della Comunità , la raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 18 giugno 1981 , relativa alla cooperazione tecnica in materia doganale , con le seguenti modalità particolari di applicazione : la Comunità economica europea prevede di effettuare la cooperazione tecnica prevista nella raccomandazione nel quadro delle azioni della Comunità o di taluni Stati membri , tenendo presente che le istituzioni della Comunità economica europea non hanno scuole doganali . Il testo della raccomandazione è accluso alla presente decisione . Articolo 2 Il presente del Consiglio designa la persona abilitata a notificare al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale l ' accettazione , con effetto immediato , da parte della Comunità della raccomandazione e delle modalità particolari di applicazione , previste all ' articolo 1 . Fatto a Lussemburgo , addì 14 giugno 1982 . Per il Consiglio Il Presidente P . de KEERSMAEKER RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE DEL 18 GIUGNO 1981 RELATIVA ALLA COOPERAZIONE TECNICA IN MATERIA DOGANALE IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE , tenendo conto degli obiettivi generali della convenzione che istituisce un Consiglio di cooperazione doganale , in particolare delle disposizioni dell ' articolo III , in cui sono elencate le misure atte a garantire il più alto grado di armonizzazione e di uniformità in materia doganale ; memore delle discussioni svoltesi nel 1977 a Nairobi nel corso della 49a e 50a sessione del Consiglio , in cui il Consiglio ha confermato la propria volontà di svolgere un ruolo più attivo al fine di favorire la cooperazione tecnica tra tutti i paesi , sviluppati e in sviluppo , e di dare un più ampio respiro alla politica regionale che esso persegue in tale settore ; constatando che il continuo sviluppo degli scambi internazionali implica un adeguamento costante dei metodi di lavoro delle dogane ; constatando che , se è stato concluso un numero significativo di convenzioni internazionali e doganali sotto gli auspici del Consiglio , si rendono necessarie , peraltro , onde facilitare gli scambi internazionali , nuove iniziative oltre a quelle volte a promuovere l ' adesione a tali strumenti o la loro ratifica ; tenuto conto dei risultati soddisfacenti ottenuti grazie allo sviluppo della cooperazione in materia doganale con altre organizzazioni internazionali , governamentali o non governamentali ; convinto che la promozione di una cooperazione tecnica torna altresì a vantaggio del commercio internazionale ; convinto che la formazione efficace dei funzionari doganali costituisce una condizione preliminare per il buon funzionamento del commercio e del turismo internazionale , desiderando che la segretaria continui : 1 . a collaborare con gli Stati membri e non membri che lo desiderino , al fine di organizzare , su una base bilaterale o multilaterale , seminari , corsi e colloqui in materia doganale , in particolare , in materia di convenzioni ed altri strumenti internazionali gestiti dal Consiglio , 2 . a cooperare con le organizzazioni regionali ed internazionali al fine di organizzare seminari regionali e interregionali sui problemi doganali , RACCOMANDA agli Stati , membri o no del Consiglio , nonchù alle unioni doganali ed economiche : 1 . di prendere disposizioni per accogliere tirocinanti e per accogliere , inviare o scambiare esperti e conferenzieri in materia doganale , facendo ricorso , per quanto possibile , ai servizi del Consiglio a questo fine ; 2 . di prevedere , nei casi opportuni e per quanto possibile , l ' ammissione di funzionari di altre amministrazioni doganali nelle proprie scuole doganali ; 3 . di organizzare seminari , corsi i colloqui destinati o accessibili ai cittadini di altri paesi sulle legislazioni e sulle regolamentazioni doganali nazionali e internazionali e sulla loro applicazione ; 4 . di promuovere maggiormente attività volte a garantire una cooperazione tecnica più ampia in materia doganale ; DOMANDA agli Stati , membri o no del Consiglio , nonchù alle unioni doganali ed economiche che accetteranno la presente raccomandazione , di farne relativa comunicazione al segretario generale e di indicarne la data e le modalità di applicazione . Il segretario generale trasmetterà tali informazioni alle amministrazioni doganali dei suddetti Stati ed unioni .