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Document 31981L0126

Direttiva 81/126/CEE della Commissione, del 16 febbraio 1981, che modifica gli allegati delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio, relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali e di piante oleaginose e da fibra, nonché le direttive 78/386/CEE e 78/388/CEE

GU L 67 del 12.3.1981, p. 36–37 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1981/126/oj

31981L0126

Direttiva 81/126/CEE della Commissione, del 16 febbraio 1981, che modifica gli allegati delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio, relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali e di piante oleaginose e da fibra, nonché le direttive 78/386/CEE e 78/388/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 12/03/1981 pag. 0036 - 0037
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 21 pag. 0051
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 21 pag. 0051
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 13 pag. 0023
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 13 pag. 0023


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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1981

che modifica gli allegati delle direttive 66/401/CEE , 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio , relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere , di cereali e di piante oleaginose e da fibra , nonchù le direttive 78/386/CEE e 78/388/CEE

( 81/126/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio , del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 80/754/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 21 bis ,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio , del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 79/692/CEE ( 4 ) , in particolare l ' articolo 21 bis ,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio , del 30 giugno 1969 , relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ( 5 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 80/304/CEE ( 6 ) , in particolare l ' articolo 20 bis ,

considerando che , in seguito all ' evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche , gli allegati I e II della direttiva 66/401/CEE , l ' allegato III della direttiva 66/402/CEE e l ' allegato II della direttiva 69/208/CEE devono essere modificati in considerazione dei motivi esposti in appresso ;

considerando che le condizioni alle quali devono soddisfare le colture e le sementi , comprese le norme relative alla purezza varietale , devono essere conformi a quelle dei sistemi per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale dell ' Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ( OCSE ) ; che è pertanto necessario modificare le date previste dal primo trattino del paragrafo 1 dell ' articolo 2 della direttiva 78/386/CEE della Commissione , del 18 aprile 1978 , che modifica gli allegati della direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ( 7 ) , e dal primo trattino del paragrafo 1 dell ' articolo 2 della direttiva 78/388/CEE della Commissione , del 18 aprile 1978 , che modifica gli allegati della direttiva 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ( 8 ) ;

considerando che le norme concernenti le analisi delle sementi relative alla determinazione del contenuto in numero di semi di Rumex devono essere meno restrittive nel caso delle sementi certificate di altre specie di piante foraggere , a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle norme di cui alla direttiva 66/401/CEE ;

considerando che , al fine di adeguare le condizioni relative agli esami ufficiali delle sementi effettuati secondo i metodi internazionali in uso , sarebbe necessario modificare le disposizioni di cui alla direttiva 66/402/CEE per quanto concerne il peso massimo di un lotto di sementi di Zea mays ;

considerando che le norme concernenti il contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante nelle sementi di canapa devono essere adattate alla qualità di sementi ottenuta normalmente ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di riproduzione agricoli , orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

L ' allegato I della direttiva 66/401/CEE è modificato come segue :

1 . Al punto 4 i termini «di specie o varietà diverse da Pisum sativum o varietà apomittiche monoclonali di Poa sp . p . » sono sostituiti dai termini « diverse da quelle delle specie Pisum sativum , Brassica napus var . napobrassica , Brassica oleracea convar . acephala , Raphanus sativus sp . p . oleifera , o delle varietà apomittiche monoclonali di Poa sp . p . » .

2 . Al punto 4 è aggiunta la frase seguente :

« Nel caso delle specie Pisum sativum , Brassica napus var . napobrassica , Brassica oleracea convar . acephala , Raphanus sativus sp . p . oleifera e delle varietà apomittiche monoclonali di Poa sp . p . viene applicata solamente la prima frase . » .

Articolo 2

L ' allegato II della direttiva 66/401/CEE è modificato come segue :

Alla sezione I , punto 2 A , colonna 14 , parte « Gramineae » , la lettera ( n ) è inserita in corrispondenza delle specie diverse da Phleum bertolonii e Phleum pratense .

Articolo 3

L ' allegato III della direttiva 66/402/CEE è modificato come segue :

Nella colonna 2 della tavola la cifra « 20 » , in corrispondenza di Zea mays , è sostituita dalla cifra « 40 » .

Articolo 4

L ' allegato II della direttiva 69/208/CEE è modificato come segue :

Alla sezione I , punto 2 A , colonna 5 , la cifra « 10 » , in corrispondenza di Cannabis sativa , è sostituita dalla cifra « 30 » .

Articolo 5

Il testo del primo trattino del paragrafo 1 dell ' articolo 2 della direttiva 78/386/CEE è sostituito dal testo seguente :

« - alle disposizioni dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , per quanto concerne l ' allegato I , punti 3 e 4 , il 1° gennaio 1981 ;

- alle disposizioni dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , per quanto concerne l ' allegato II , sezione I , punto 1 , nonchù all ' allegato II , sezione II , punto 1 , il 1° gennaio 1982 » .

Articolo 6

Il testo del primo trattino del paragrafo 1 dell ' articolo 2 della direttiva 78/388/CEE è sostituito dal testo seguente :

« - alle disposizioni dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , per quanto concerne l ' allegato I , punto 3 , e dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , per quanto concerne l ' allegato II , sezione I , punto 1 , il 1° gennaio 1982 » .

Articolo 7

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi :

- alle disposizioni degli articoli 1 , 5 e 6 con effetto dal 1° gennaio 1981,

- alle altre disposizioni della presente direttiva al più tardi il 1° luglio 1982 .

2 . Gli Stati membri vigilano a che le sementi non siano soggette a restrizioni di commercializzazione dovute all ' applicazione della presente direttiva in date differenti , secondo il paragrafo 1 , secondo trattino .

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , il 16 febbraio 1981 .

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 , pag . 2298/66 .

( 2 ) GU n . L 207 del 9 . 8 . 1980 , pag . 36 .

( 3 ) GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 , pag . 2309/66 .

( 4 ) GU n . L 205 del 13 . 8 . 1979 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 169 del 10 . 7 . 1969 , pag . 3 .

( 6 ) GU n . L 68 del 14 . 3 . 1980 , pag . 33 .

( 7 ) GU n . L 113 del 25 . 4 . 1978 , pag . 1 .

( 8 ) GU n . L 113 del 25 . 4 . 1978 , pag . 20 .

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