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Document 31980R1192

    Regolamento (CEE) n. 1192/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980, relativo alla conclusione dell'accordo, sotto forma di scambio di lettere, che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda per adeguare talune specificazioni tariffarie

    GU L 123 del 19.5.1980, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/1192/oj

    Related international agreement

    31980R1192

    Regolamento (CEE) n. 1192/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980, relativo alla conclusione dell'accordo, sotto forma di scambio di lettere, che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda per adeguare talune specificazioni tariffarie

    Gazzetta ufficiale n. L 123 del 19/05/1980 pag. 0001 - 0001
    edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 20 pag. 0003
    edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 12 pag. 0215
    edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 12 pag. 0215


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1192/80 DEL CONSIGLIO del 26 marzo 1980 relativo alla conclusione dell'accordo, sotto forma di scambio di lettere, che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda per adeguare talune specificazioni tariffarie

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la raccomandazione della Commissione,

    considerando che, in seguito alle modifiche risultanti dalla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 18 giugno 1976, nonché a talune modifiche autonome della tariffa doganale comune e della tariffa doganale dell'Islanda, è opportuno adeguare talune specificazioni tariffarie dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (1);

    considerando, inoltre, che è opportuno modificare l'accordo succitato onde disporre di una procedura semplificata di adattamento delle specificazioni tariffarie in caso di nuove modifiche delle tariffe delle parti contraenti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È approvato a nome della Comunità l'accordo, sotto forma di scambio di lettere, che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda.

    Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di vincolare la Comunità.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Communità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 1980.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1980.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. MARCORA (1)GU n. L 301 del 31.12.1972, pag. 2.

    ACCORDO sotto forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

    Lettera n. 1

    Bruxelles, ...

    Signor Ambasciatore,

    in considerazione dell'applicazione della raccomandazione del 18 giugno 1976 del Consiglio di cooperazione doganale al fine di modificare la nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, nonché di talune modifiche autonome della tariffa doganale comune e della tariffa doganale dell'Islanda, è opportuno adeguare la nomenclatura di talune specificazioni tariffarie figuranti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato il 22 luglio 1972.

    Inoltre, allo scopo di semplificare per l'avvenire la procedura da seguire per l'adeguamento delle specificazioni tariffarie in caso di nuove modifiche della tariffa doganale dell'una o dell'altra parte contraente, è opportuno inserire un articolo 12 bis nell'accordo.

    Le modifiche in questione sono indicate nell'accluso allegato.

    Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità su tali modifiche.

    Le sarei grato se Ella volesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

    Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia profonda stima.

    A nome del Consiglio delle Comunità europee

    Lettera n. 2

    Bruxelles, ...

    Signor ...,

    mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

    «In considerazione dell'applicazione della raccomandazione del 18 giugno 1976 del Consiglio di cooperazione doganale al fine di modificare la nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, nonché di talune modifiche autonome della tariffa doganale comune e della tariffa doganale dell'Islanda, è opportuno adeguare la nomenclatura di talune specificazioni tariffarie figuranti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato il 22 luglio 1972.

    Inoltre, allo scopo di semplificare per l'avvenire la procedura da seguire per l'adeguamento delle specificazioni tariffarie in caso di nuove modifiche della tariffa doganale dell'una o dell'altra parte contraente, è opportuno inserire un articolo 12 bis nell'accordo.

    Le modifiche in questione sono indicate nell'accluso allegato.

    Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità su tali modifiche.

    Le sarei grato se Ella volesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.».

    Posso confermarLe che il mio governo è d'accordo su quanto precede.

    Voglia gradire, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

    A nome del governo della Repubblica d'Islanda

    ALLEGATO Modifiche all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

    I. Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente articolo 12 bis:

    In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali di una o di entrambe le parti contraenti, relative a prodotti contemplati nell'accordo, il comitato misto può adattare la nomenclatura tariffaria dell'accordo per tali prodotti a dette modifiche, tenendo conto del principio che devono essere mantenuti i vantaggi derivanti dall'accordo.

    II. Dal 1º gennaio 1980 l'allegato II dell'accordo è sostituito dal seguente: >PIC FILE= "T0015305">

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    III. Dal 1º gennaio 1980, l'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, del protocollo n. 1 è modificato come segue: >PIC FILE= "T0015390"> >PIC FILE= "T0015391"> >PIC FILE= "T0015392">

    IV. Dal 1º gennaio 1980, la tabella di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo n. 1, è modificata come segue: >PIC FILE= "T0015393">

    V. Dal 1º gennaio 1980, la nomenclatura dell'allegato A del protocollo n. 1 è modificata come segue: >PIC FILE= "T0015394">

    VI. Dal 1º gennaio 1980, la tabella I del protocollo n. 2 è modificata come segue:

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    VII. Dal 1º gennaio 1980, la tabella II, elenco 1, del protocollo n. 2 è modificata come segue: >PIC FILE= "T0015398">

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    VIII. Dal 1º gennaio 1980, la tabella II, elenco 2, del protocollo n. 2 è modificata come segue: >PIC FILE= "T0015400">

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    IX. Dal 1º gennaio 1980 la tabella del paragrafo 1 b) del protocollo n. 4 è modificata come segue: >PIC FILE= "T0015404">

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