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Document 31980R0332

    Regolamento (CEE) n. 332/80 della Commissione, del 13 febbraio 1980, recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità d' applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

    GU L 37 del 14.2.1980, p. 11–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/332/oj

    31980R0332

    Regolamento (CEE) n. 332/80 della Commissione, del 13 febbraio 1980, recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità d' applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

    Gazzetta ufficiale n. L 037 del 14/02/1980 pag. 0011 - 0011
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0200
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0219
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0200
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0111
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0111


    REGOLAMENTO (CEE) N. 332/80 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1980 recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2285/79 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2329/79 (4), ha stabilito le modalità di versamento degli aiuti per i foraggi essiccati;

    considerando che per facilitare l'applicazione di questi regimi di aiuti occorre predisporre che gli aiuti in causa formino oggetto di anticipi, fatta salva la costituzione di una cauzione da svincolare all'atto del riconoscimento del diritto all'aiuto; che tuttavia, per poter apprezzare il buon funzionamento della misura, è necessario limitarne il suo periodo d'applicazione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1528/78 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 13

    1. Lo Stato membro versa l'importo degli aiuti entro 150 giorni dalla data di presentazione della rispettiva domanda.

    2. Tuttavia, l'importo degli aiuti può formare oggetto di anticipo qualora l'interessato presenti una domanda di aiuto corredata di un attestato comprovante la costituzione di una cauzione pari al suddetto importo.

    3. La cauzione è costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto che risponda ai requisiti fissati dallo Stato membro in cui è inoltrata la domanda di aiuto.

    4. La cauzione è svincolata non appena la competente autorità dello Stato membro abbia riconosciuto il diritto all'aiuto per i quantitativi indicati nella domanda. Qualora il diritto all'aiuto non sia riconosciuto per la totalità o parte dei quantitativi indicati nella domanda, la cauzione è incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non siano state rispettate le condizioni che danno diritto all'aiuto ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1980.

    Le disposizioni dell'articolo 1 che si riferiscono all'articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1528/78 sono applicabili soltanto alle domande di aiuto presentate fino al 28 febbraio 1981 incluso.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1980.

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.(2) GU n. L 263 del 19. 10. 1979, pag. 1.(3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.(4) GU n. L 265 del 23. 10. 1979, pag. 5.

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